- Valore probatorio degli sms secondo la Cassazione
- Non provano l’infedeltà gli sms con richieste di perdono generiche
- Sms su Whatsapp: addebito della separazione al marito traditore, che ha causato la crisi
Valore probatorio degli sms secondo la Cassazione
Sul valore probatorio degli sms in generale si è espressa piuttosto di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5141/2019, in cui ha chiarito che: “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 del c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
Occorre però chiarire che gli Ermellini hanno anche precisato nell’ordinanza n. 19155/2019 che: “il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” e anche che comunque, come già osservato nella pronuncia n. 3680/2019 “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.”
In sostanza gli sms provano i fatti se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose rappresentati, in modo chiaro, preciso ed esplicito. Chiarito il valore probatorio degli sms vediamo quale rilevanza è stata attribuita dalla giurisprudenza agli short message nell’ambito dei giudizi di separazione, nei quali è stata presentata istanza di addebito per infedeltà.
Non provano l’infedeltà gli sms con richieste di perdono generiche
Interessante la conclusione sul valore probatorio degli sms nei giudizi di addebito per separazione per infedeltà contenuta nell’ordinanza n. 18508/2020 della Corte di Cassazione.
La vicenda prende le mosse dal ricorso di un marito contro la sentenza della Corte di Appello, che ha respinto la sua richiesta di addebito della separazione per infedeltà della moglie.
La Corte d’Appello ha chiarito, nel rigettare la richiesta di addebito, che degli sms scambiati con un soggetto non identificato e altri sms indirizzati dalla moglie al marito con una richiesta di perdono generica, senza riferimento alcuno alle ragioni, non dimostrano l’infedeltà della moglie, neppure presunta. Conclusioni che la Cassazione ha spostato pienamente in quanto, nel corso dell’istruttoria in sede di merito, la relazione extraconiugale non è stata provata, così come la sua durata e il momento in cui è iniziata ed è finita.
Per quanto riguarda poi la capacità degli sms di provare il tradimento, la Cassazione rileva, come del resto aveva già fatto la Corte d’Appello, che “dai messaggi richiamati dal ricorrente (…) non risulta per che cosa abbia chiesto di essere perdonata, il che val quanto dire che il ricorrente non ha dimostrato l’astratta decisività degli sms non considerati dal giudice di merito.”
Sms su Whatsapp: addebito della separazione al marito traditore
In un giudizio di merito che si è chiuso sempre nell’anno appena trascorso il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 664/2020 ha invece concluso, a ragion veduta, in modo assai diverso rispetto alla Cassazione precedente sul valore degli sms.
In questo caso è la moglie a chiedere l’addebito della separazione al marito perché ha scoperto, grazie ad alcuni scambi di sms con la sua antagonista, l’infedeltà del coniuge.
A convincere la Cassazione delle ragioni addotte dalla moglie, la dimostrazione da parte della stessa della doppia vita del marito, protrattasi per diversi anni. L’uomo infatti dal 2011 al 2015, pur avendo l’amante, aveva rapporti, anche se occasionali, con la consorte, con la quale c’era una perfetta intesa anche dal punto di vista lavorativo e con la quale ha acquistato casa e avuto un altro figlio.
Versione dei fatti confermata dagli sms scambiati tra le due donne e dalla testimonianza dell’amante in giudizio. Il marito ovviamente ha provato a giustificare la propria condotta attribuendo la colpa all’atteggiamento freddo e distaccato della moglie nei suoi confronti, ma la Cassazione non è caduta nel tranello. La crisi matrimoniale è da addebitare alla relazione extraconiugale intrattenuta dall’uomo in un momento in cui con la moglie erano in corso nuovi progetti di vita. Decisivi quindi gli sms nel caso di specie per l’addebito della separazione al traditore.
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