l’altroNegli ultimi tempi, si parla di affidamento super esclusivo: di cosa si tratta?
L’affidamento super esclusivo (conosciuto anche come affidamento rafforzato) è un istituto, creato dalla giurisprudenza, che permette al genitore, a cui viene riconosciuto (il quale prede il nome di genitore affidatario), di prendere da solo tutte le decisioni riguardati i figli, anche quelle di maggiore interesse.
Tale istituto trova fondamento nel nostro codice civile, all’art. 337-quater, ed in particolare nell’inciso in cui si legge che il giudice posa stabilire diversamente in merito al fatto che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo dai genitori anche nei casi di affidamento esclusivo.
In generale, sia l’affido esclusivo sia quello super esclusivo sono disposti dal Giudice qualora l’affido condiviso (di norma preferibile) sia pregiudizievole e contrario all’interesse del minore e non gli consenta di vivere una vita equilibrata, serena e soddisfacente.
Si pensi ai casi in cui un genitore abusi di alcool/sostanze stupefacenti o frequenti abitualmente persone/luoghi poco raccomandabili e, quindi, si dimostri una figura destabilizzante e non tutelante per i figli.
Affidamento esclusivo e affidamento super esclusivo: differenze
Nell’ipotesi di affidamento esclusivo:
- il genitore affidatario, esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice in sede di separazione, di divorzio, di regolamentazione dei figli nati da coppia non coniugata e di modifiche successive;
- il genitore non affidatario, invece, può adottare congiuntamente al genitore affidatario le decisioni di maggior interesse per i figli, ha il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione di quest’ultimi e di ricorrere al giudice in ogni momento se ritiene che l’altro genitore abbia assunto decisioni pregiudizievoli all’interesse dei minori.
Il giudice, però, potrebbe decidere diversamente, sfruttando quanto previsto dall’ultima parte dell’art. 337-quater, laddove si dice “salvo che non sia diversamente stabilito“: quest’ultima espressione permette, infatti, al giudice di valutare la possibilità di riconoscere l’affidamento super esclusivo in favore di un solo genitore e, quindi, di far sì che questi possa assumere, in via autonoma, tutte le decisioni riguardanti i figli.
Nell’ipotesi dell’affidamento super esclusivo:
- il genitore affidatario adotta, di fatto, tutte le decisioni che riguardano i figli, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell’altro genitore e vede incentrato nelle proprie mani il potere decisionale in merito all’educazione degli stessi.
- il genitore non affidatario non ha la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per i figli.
Ad esempio, per l’iscrizione a scuola o per una visita medica del figlio, il genitore affidatario non dovrà condividere con l’altro genitore la scelta dell’istituto scolastico, dell’orientamento didattico o del medico che eseguirà la visita specialistica.
Ad oggi, l’istituto dell’affidamento super esclusivo risulta applicato in casi residuali e marginali: ad esempio, nel caso in cui uno dei due genitori viva da tempo all’estero e, oltre a non prendere parte alle decisioni riguardanti i figli, neppure se ne interessa.
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