Diritto di famiglia
Il nuovo compagno nella vita dei figli dopo la separazione: quali sono i limiti?

Dopo la separazione è frequente che uno dei genitori intraprenda una nuova relazione e che, con il tempo, il nuovo compagno o la nuova compagna entri anche nella quotidianità dei figli.
Nelle separazioni più conflittuali questo passaggio può diventare motivo di contrasto: l’altro genitore può impedire che il nuovo partner frequenti il figlio o che sia presente durante i periodi di permanenza?
In linea generale, il genitore separato è libero di ricostruire la propria vita affettiva e l’altro genitore non può vietare la frequentazione tra il figlio e il nuovo partner per il solo fatto di non condividere la relazione.
Il limite è rappresentato, come sempre, dall’interesse e dal benessere del minore.
La nuova relazione dopo la separazione.
La separazione pone fine alla vita di coppia, ma non limita la libertà di ciascun genitore di intraprendere una nuova relazione.
L’altro genitore non dispone, quindi, di un generale potere di controllo sulle successive scelte sentimentali dell’ex né può pretendere di negare o limitare la presenza del nuovo partner.
Ciò che assume rilievo giuridico non è l’esistenza della nuova relazione, ma l’eventuale incidenza che questa può avere sull’equilibrio del figlio.
L’art. 337-ter c.c. stabilisce infatti che i provvedimenti riguardanti la prole debbano essere adottati con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore.
L’inserimento del nuovo compagno nella vita dei figli.
Non esiste una norma che stabilisca dopo quanto tempo dalla separazione sia possibile presentare ai figli un nuovo partner.
È tuttavia necessario che l’inserimento avvenga con modalità compatibili con l’età, la sensibilità e i tempi di elaborazione del minore.
Una cosa è consentire al figlio di conoscere progressivamente una persona divenuta significativa nella vita del padre o della madre; altra cosa è imporgli immediatamente una nuova presenza familiare quando non ha ancora elaborato la separazione dei genitori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11448 del 10 maggio 2017, ha affrontato proprio un caso nel quale i figli avevano manifestato disagio rispetto all’eccessivo coinvolgimento del nuovo compagno della madre nella loro quotidianità.
Il principio che emerge è chiaro: in molti casi, non è la presenza del nuovo compagno ad essere di per sé pregiudizievole, ma possono diventarlo le modalità con cui questa nuova figura viene introdotta nella vita dei figli.
Convivenza, pernottamenti e vacanze.
La convivenza con un nuovo partner non determina automaticamente alcuna limitazione della responsabilità genitoriale e non impedisce che il figlio trascorra presso quel genitore i periodi previsti dagli accordi o dal provvedimento giudiziale.
La semplice presenza del nuovo compagno nell’abitazione non è quindi sufficiente per escludere i pernottamenti o modificare le modalità di frequentazione.
Allo stesso modo, durante i propri periodi di permanenza il genitore può normalmente trascorrere vacanze o momenti di svago con il figlio anche insieme al nuovo partner, salvo specifiche limitazioni stabilite dal Tribunale.
Per chiedere una diversa regolamentazione devono emergere circostanze concrete dalle quali possa derivare un effettivo pregiudizio per il minore.
Il ruolo del nuovo compagno.
Il nuovo partner può diventare nel tempo una figura affettivamente significativa e partecipare alla quotidianità del bambino.
Non può però sostituirsi all’altro genitore.
La responsabilità genitoriale continua, infatti, a spettare al padre e alla madre, cui competono le decisioni di maggiore interesse relative, tra l’altro, alla salute, all’istruzione, all’educazione e alla residenza abituale del figlio.
È quindi importante che il nuovo compagno non venga utilizzato, volontariamente o meno, per marginalizzare l’altro genitore o sostituirne il ruolo.
Quando la nuova relazione può diventare rilevante per il giudice.
La presenza del nuovo partner può assumere rilievo nell’ambito di un procedimento familiare quando incide concretamente sul benessere del minore.
Può accadere, ad esempio, quando il figlio manifesti un disagio significativo e persistente, quando il nuovo compagno assuma comportamenti inappropriati oppure quando la nuova relazione venga utilizzata come strumento nel conflitto tra i genitori.
Anche l’eventuale rifiuto del nuovo partner da parte del figlio deve essere valutato con attenzione, cercando di comprenderne le ragioni e tenendo conto dell’età e della capacità di discernimento del minore.
Ciò che deve emergere, tuttavia, è un concreto pregiudizio per il figlio e non la semplice disapprovazione dell’altro genitore rispetto alla nuova relazione sentimentale.
La nuova relazione può incidere sull’affidamento?
L’inizio di una nuova relazione non costituisce, di per sé, motivo per modificare l’affidamento o il collocamento del figlio.
Il giudice non valuta la scelta sentimentale del genitore in quanto tale, ma le conseguenze che determinate condotte possono produrre sul minore.
Solo quando le modalità con cui viene vissuta la nuova relazione risultino incompatibili con il suo benessere o compromettano il rapporto con l’altro genitore, tali circostanze potranno assumere rilevanza nella regolamentazione dell’affidamento.
Conclusioni.
Dopo una separazione ciascun genitore è libero di ricostruire la propria vita affettiva e l’ex non può, in linea generale, impedire che il nuovo compagno dell’altro frequenti i figli.
Non esiste, quindi, un generale potere di veto sulla presenza del nuovo partner.
Il limite rimane il superiore interesse del minore: la nuova relazione può assumere rilevanza giuridica soltanto quando le sue concrete modalità producano un pregiudizio sul figlio, interferiscano con il suo equilibrio o compromettano il rapporto con l’altro genitore.
Lo Studio Legale Arenosto assiste i genitori nelle controversie relative all’affidamento dei figli, alla regolamentazione dei tempi di frequentazione e alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Contattaci per avere una consulenza in merito.
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Introduzione
I fatti
La richiesta di riqualificare il fatto nel reato di molestie
Lo stato d’ansia e l’alterazione delle abitudini di vita
Il desiderio di rivedere i figli
La tentata sottrazione di minori
Le ulteriori censure respinte
C
onclusioni
Iscrizione scolastica dei figli minori: cosa fare in caso di disaccordo tra genitori.
La scelta della scuola è uno dei momenti più importanti nel percorso di crescita di un figlio, ma non sempre i genitori la vivono in modo condiviso. Quando manca l’accordo, l’iscrizione scolastica dei figli minori diventa una vera e propria questione giuridica, legata all’esercizio della responsabilità genitoriale. In questo articolo vediamo cosa prevede la legge, chi ha il potere di decidere e come muoversi concretamente per tutelare l’interesse del minore.
La responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse.
Il punto di partenza è l’articolo 316 c.c., secondo cui entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale, che va esercitata di comune accordo. Questo principio vale indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati, conviventi, separati o divorziati.
La legge distingue però tra due tipi di decisioni:
- le scelte di ordinaria amministrazione, legate alla quotidianità, che possono essere assunte anche dal singolo genitore presente in quel momento;
- le decisioni di maggiore interesse, relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore, che richiedono necessariamente il consenso di entrambi.
Proprio in questa seconda categoria rientra la scelta della scuola.
L’iscrizione a scuola è una scelta di maggiore interesse.
La scelta dell’istituto scolastico – e a maggior ragione l’iscrizione a una scuola privata, paritaria o a indirizzo particolare – incide direttamente sulla formazione, sull’educazione e, talvolta, sulla residenza abituale del bambino. Per questo viene pacificamente considerata una decisione di maggiore interesse, che nessun genitore può assumere da solo scavalcando l’altro.
Ciò significa che, salvo diverse disposizioni del giudice, l’iscrizione scolastica deve essere il frutto di una decisione congiunta. Il genitore che agisce unilateralmente si espone a possibili contestazioni.
Cosa fare in caso di disaccordo tra genitori.
Quando i genitori non riescono a trovare un’intesa sulla scuola, la legge non lascia la questione irrisolta: prevede l’intervento del giudice.
In base alla legge, ciascun genitore (anche separato, divorziato o non più convivente) può ricorrere al giudice, anche senza particolari formalità, indicando i provvedimenti che ritiene più adeguati. Il procedimento prevede, in genere, l’ascolto di entrambi i genitori, l’ascolto del minore (se ha compiuto dodici anni o anche prima, se capace di discernimento) e l’adozione di una decisione orientata esclusivamente all’interesse del figlio.
Come decide il giudice: l’interesse del minore.
Il criterio guida di ogni valutazione è il preminente interesse del minore. Il giudice non sceglie la scuola “preferita” dall’uno o dall’altro genitore, ma quella che meglio risponde ai bisogni concreti del bambino.
Tra gli elementi normalmente valutati vi sono:
- le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
- la continuità didattica e relazionale, per non interrompere percorsi già avviati;
- la vicinanza logistica rispetto alle abitazioni dei genitori;
- l’offerta formativa e l’adeguatezza dell’istituto alle esigenze del minore;
- l’eventuale presenza di fratelli nello stesso plesso.
Al termine, il giudice può anche attribuire il potere di decisione al genitore ritenuto più idoneo a curare, nel caso specifico, l’interesse del bambino.
Genitori separati o divorziati: i regimi di affidamento e la scelta della scuola.
Nella maggioranza dei casi, a seguito della separazione o del divorzio, il Tribunale dispone l’affidamento condiviso dei figli. In tale regime, la responsabilità genitoriale continua a essere esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il minore devono essere assunte di comune accordo, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
La situazione non cambia automaticamente in presenza di affidamento esclusivo. Infatti, anche in tale regime, la scelta della scuola richiede normalmente, salvo diversa disposizione del giudice, l’accordo dell’altro genitore.
Diverso è il caso dell’affidamento cosiddetto super-esclusivo o “rafforzato”, disposto quando la partecipazione dell’altro genitore alle decisioni fondamentali risulti concretamente pregiudizievole per il minore o renda impossibile l’esercizio della responsabilità genitoriale. In tale ipotesi, il genitore affidatario ha il potere di assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle scolastiche. La possibilità di procedere senza il consenso dell’altro genitore dipende, tuttavia, dall’esatto contenuto del provvedimento.
Analogamente, quando il minore sia affidato a un Ente o ai Servizi sociali, non può presumersi che questi ultimi siano automaticamente competenti a scegliere la scuola. È necessario esaminare il decreto del Tribunale, che deve indicare quali decisioni siano demandate all’Ente affidatario, quali restino di competenza dei genitori e se sia prevista la loro preventiva audizione. In ogni caso, la scelta deve essere assunta esclusivamente nell’interesse del minore e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento giudiziale.
L’iscrizione unilaterale: rischi e conseguenze.
Iscrivere il figlio a scuola senza il consenso dell’altro genitore è una scelta rischiosa in quanto può essere contestata e portata davanti al giudice, che ha il potere di intervenire nell’interesse del minore.
Nei casi di comportamenti reiterati o pregiudizievoli, il genitore che agisce di propria iniziativa può inoltre incorrere nelle conseguenze previste dall’articolo articolo 473-bis.39 c.p.c., che vanno dall’ammonimento fino a misure di carattere risarcitorio o sanzionatorio. Prima di procedere da soli, quindi, è sempre preferibile cercare un accordo o rivolgersi a un legale.
Il minore può esprimere la propria opinione?
Sì. Nei procedimenti che lo riguardano, il minore che ha compiuto dodici anni – o anche di età inferiore, se dotato di sufficiente capacità di discernimento – ha diritto a essere ascoltato. La sua opinione non è vincolante, ma il giudice ne tiene conto nel valutare quale sia la soluzione più rispondente al suo benessere e al suo percorso di crescita.
Conclusioni.
Le controversie tra genitori sull’iscrizione scolastica dei figli richiedono equilibrio, tempestività e una corretta impostazione giuridica, sempre nell’ottica di tutelare il minore. Lo Studio Legale Arenosto assiste i genitori nella gestione di questi conflitti, sia nella ricerca di un accordo sia, quando necessario, nella tutela dei loro diritti davanti all’Autorità giudiziaria. Se ti trovi in una situazione di conflitto tra genitori e hai bisogno di una consulenza, contattaci.
Trasferimento del figlio con genitori separati: i criteri del giudice.
Uno dei temi più delicati nelle separazioni e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio riguarda il trasferimento del figlio minore in un’altra città, quando il genitore collocatario intende cambiare residenza portando con sé il minore.
La questione non può essere ridotta alla sola libertà personale del genitore di trasferirsi. Quando vi sono figli minori, infatti, il trasferimento incide direttamente sull’organizzazione della loro vita quotidiana, sulla frequentazione dell’altro genitore, sulla scuola, sulle abitudini e sulle relazioni familiari.
Per questo motivo, in caso di disaccordo tra i genitori, la decisione non può essere assunta unilateralmente, ma deve essere rimessa al giudice, che valuterà il caso concreto nell’esclusivo interesse morale e materiale del minore.
Il principio di bigenitorialità… il genitore collocatario può trasferirsi liberamente?
Il trasferimento del figlio minore deve sempre essere valutato alla luce del principio di bigenitorialità, che riconosce al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
La distanza, quindi, non è di per sé ostativa, ma diventa rilevante quando rende difficile o irrealistica la frequentazione con il genitore non collocatario, incidendo sulla continuità affettiva, educativa e relazionale del figlio.
Il genitore collocatario conserva certamente il diritto di organizzare la propria vita personale, familiare e lavorativa. Tuttavia, quando il trasferimento coinvolge anche il figlio minore, la scelta deve essere valutata alla luce dell’interesse del minore e non esclusivamente dell’interesse dell’adulto.
In caso di disaccordo, sarà il giudice a valutare se il trasferimento risponda realmente all’interesse del minore, bilanciando la libertà del genitore con il diritto del figlio a mantenere rapporti stabili con entrambi i genitori.
I criteri valutati dal giudice.
Il Tribunale di Milano, in una pronuncia significativa (Trib. Milano, 12 agosto 2014), ha individuato alcuni criteri oggettivi per decidere se autorizzare o meno il trasferimento del figlio minore in caso di conflitto tra i genitori.
Le ragioni del trasferimento.
Il primo elemento che il giudice valuta riguarda le motivazioni del trasferimento.
Non ogni ragione è sufficiente. È necessario verificare se il trasferimento sia sorretto da esigenze concrete, serie e documentate, oppure se risponda prevalentemente a un interesse personale del genitore collocatario.
Una nuova opportunità lavorativa, ad esempio, può essere rilevante, ma deve essere valutata nella sua effettiva consistenza. Non basta invocare genericamente un miglioramento economico o un cambio di ambiente sociale se ciò comporta un sacrificio sproporzionato per il figlio e per il rapporto con l’altro genitore.
La reale possibilità di frequentazione con l’altro genitore.
Un secondo criterio centrale riguarda i tempi e le modalità di frequentazione che potranno essere garantiti dopo il trasferimento.
Il giudice deve verificare se il nuovo assetto sia concretamente praticabile. Non è sufficiente prevedere, in astratto, che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio nei fine settimana o durante le vacanze.
Occorre considerare la distanza, i costi degli spostamenti, i tempi di viaggio, gli impegni scolastici, le attività sportive e la sostenibilità economica dell’organizzazione proposta.
La disponibilità dell’altro genitore.
Il giudice può valutare anche la posizione del genitore non collocatario, verificando se questi abbia manifestato disponibilità a riorganizzare la propria vita per mantenere una relazione stabile con il figlio.
Naturalmente, nessun genitore può essere costretto a trasferirsi. Tuttavia, la sua concreta disponibilità a collaborare, a rimodulare tempi e modalità di frequentazione o a sostenere un’organizzazione alternativa può assumere rilievo nella valutazione complessiva.
Allo stesso tempo, questa verifica consente anche di comprendere se il trasferimento richiesto dal genitore collocatario sia realmente necessario oppure se rischi di diventare uno strumento per ostacolare il rapporto tra il figlio e l’altro genitore.
Il rapporto con nonni e familiari.
Un ulteriore profilo riguarda la conservazione dei rapporti del minore con le altre figure significative della sua vita.
Il figlio ha diritto non solo a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, ma anche a conservare relazioni significative con i nonni, gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo familiare.
Il trasferimento, quindi, deve essere valutato anche rispetto alla possibilità di preservare l’identità familiare, sociale e affettiva del minore, evitando uno sradicamento ingiustificato dal contesto in cui è cresciuto.
La stabilità emotiva e psicologica del minore.
Il giudice deve poi considerare gli effetti del trasferimento sulla stabilità del minore.
Il cambio di città può incidere sulla scuola, sulle amicizie, sulle abitudini quotidiane, sulle attività extrascolastiche e sul senso di continuità affettiva. Per questo motivo, occorre comprendere se il trasferimento sia definitivo, stabile e progettato nell’interesse del figlio, oppure se sia legato a esigenze mutevoli del genitore.
Il nuovo ambiente familiare e sociale.
Altro criterio riguarda il confronto tra l’ambiente attuale del minore e quello in cui il genitore intende trasferirsi.
Il giudice dovrà valutare se il nuovo contesto offra reali condizioni di benessere, protezione, continuità educativa e adeguate opportunità di crescita.
Anche in questo caso, la valutazione non può essere generica. Occorre verificare concretamente le condizioni abitative, scolastiche, familiari, lavorative e sociali offerte dal nuovo luogo di residenza.
L’età del figlio e la sua volontà.
L’età del minore assume particolare rilevanza.
Quanto più il figlio è piccolo, tanto più può risultare difficile mantenere un rapporto significativo con il genitore distante, soprattutto se la relazione non è ancora pienamente consolidata.
Quando invece il minore è più grande e dotato di adeguata capacità di discernimento, il giudice può tenere conto della sua volontà. L’ascolto del minore è previsto dall’art. 337-octies c.c. nei procedimenti che lo riguardano, quando abbia compiuto dodici anni o anche meno, se capace di discernimento.
La volontà del figlio, tuttavia, non è mai l’unico criterio decisivo. Deve essere valutata insieme a tutti gli altri elementi del caso concreto.
Cosa accade se un genitore si trasferisce senza accordo?
Il trasferimento unilaterale del figlio senza il consenso dell’altro genitore e senza autorizzazione del giudice può avere conseguenze rilevanti.
Il genitore contrario potrà rivolgersi al tribunale chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari, anche in via urgente, qualora il trasferimento pregiudichi il diritto del minore alla bigenitorialità o alteri l’assetto stabilito nei precedenti provvedimenti.
Il giudice potrà modificare il collocamento, ridefinire i tempi di frequentazione, adottare misure correttive e valutare la condotta del genitore che abbia agito unilateralmente.
Conclusioni.
Il trasferimento del figlio minore in un’altra città, in presenza di genitori separati o non conviventi, non può essere considerato una scelta meramente organizzativa del genitore collocatario.
Si tratta di una decisione che incide profondamente sulla vita del minore e sul suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
Per questo, in assenza di accordo, sarà il giudice a valutare se il trasferimento sia realmente conforme all’interesse del figlio, tenendo conto delle ragioni della richiesta, della distanza, della sostenibilità dei nuovi tempi di frequentazione, dell’età del minore, della sua stabilità e della conservazione dei legami familiari.
Il criterio guida resta sempre uno: non l’interesse del singolo genitore, ma il superiore interesse del minore.

Omesso mantenimento dei figli e la particolare tenuità del fatto
