Cos’è?
A seguito della recente riforma del diritto di famiglia (c.d. Riforma Cartabia) è oggi obbligatorio presentare il piano genitoriale (art. 473-bis 12 c.p.c.) nell’ambito dei procedimenti di separazione, divorzio o comunque un giudizio nel quale risultino coinvolti figli minori.
In particolare, all’interno del piano genitoriale devono essere riportati, in modo dettagliato, gli impegni e le attività quotidiane dei figli, le indicazioni circa il loro percorso educativo, sanitario, le attività extrascolastiche, le loro frequentazioni abituali con parenti e amici e le vacanze normalmente godute.
Scopo del piano genitoriale è la costruzione di un progetto che dovrebbe, almeno in linea teorica, essere in grado di favorire l’esercizio della responsabilità genitoriale attraverso un confronto fra i genitori stessi, tenendo conto delle esigenze dei propri figli, dell’organizzazione delle loro attività quotidiane e dei loro impegni seguiti prima che si verificasse la crisi familiare.
Cosa deve contenere?
La redazione del piano genitoriale può essere suddivisa in specifici capitoli:
- La collocazione ordinaria dei figli: in questa parte si dovrà indicare il luogo dove normalmente abitano i figli, specificando se vivono o meno con entrambi i genitori, oppure con altri parenti; si dovrà altresì specificare se l’abitazione sia in affitto, in comodato o detenuta con altro titolo, con dettagli sulle caratteristiche dell’immobile. Tali indicazioni saranno fondamentali per individuare una sistemazione il più possibile adeguata e sicura per i minori.
- Le frequentazioni ordinarie settimanali dei figli con i genitori, con i parenti di ciascun ramo genitoriale e, più in generale, con tutte le persone che se ne prendono cura (ad esempio la baby-sitter): in questa parte, si dovranno indicare anche le frequentazioni nel periodo delle festività natalizie e pasquali, il compleanno dei figli e relativi festeggiamenti fino alle frequentazioni nei periodi di vacanze scolastiche.
- L‘istruzione e il percorso educativo – religioso: in questa parte del piano, si dovrà indicare il tipo di scuola, la classe frequentata, la sede dell’istituto scolastico, le eventuali attività extracurriculari svolte nel tempo libero, da chi siano pagate le relative spese, in quale percentuale e così via.
- La salute e le visite mediche: in questa sezione, si dovrà dar contro delle visite mediche specialistiche, terapie e cure che vengono effettuate dai figli annualmente, nonchè i nominativi dei professionisti che hanno in cura i minori.
- Le vacanze: si dovrà indicare come normalmente vengono trascorse, dove, in quali periodi dell’anno, per quanto tempo, con chi e così via.
Quando deve essere presentato?
Il piano genitoriale deve essere allegato nell’atto introduttivo (ricorso e comparsa di costituzione e risposta) dei procedimenti relativi ai minori, secondo la reciproca prospettazione dei genitori degli elementi principali del progetto educativo e di accudimento della prole.
Grazie alla presentazione del piano genitoriale, il giudice potrà adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore, tenendo conto della situazione di vita pregressa, delle sue abitudini consolidate, ma anche formulare lui stesso una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli che sono stati prodotti dalle parti.
Cosa succede se non viene rispettato?
Come abbiamo visto, nei giudizi della crisi familiare in cui siano presenti dei minori la presentazione del piano genitoriale costituisce un adempimento obbligatorio grazie al quale il giudice può controllare che l’esercizio della responsabilità genitoriale sia impostato in modo corretto dai genitori.
Pertanto, l’accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto.
Il mancato rispetto delle condizioni previste dal piano genitoriale può essere sanzionato dal giudice (art. 473-bis. 39 c.p.c.) il quale, anche congiuntamente:
- può ammonire il genitore inadempiente;
• individuare, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione;
• condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Infine, nel caso di gravi inadempienze, anche a provvedimenti di natura economica (ad esempio il mancato pagamento delle spese straordinarie), o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può altresì condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.