La separazione rappresenta un trauma, spesso irreversibile, della vita familiare.
Quando il legame di affetto tra due persone entra in crisi, la situazione di difficoltà creatasi rischia di travolgere le vite non solo dei coniugi, ma pure dei figli e degli ascendenti (es. nonni e zii).
La rottura, infatti, comporta delle ripercussioni, non solo di natura psicologica, ma anche di carattere materiale, su entrambe le famiglie di appartenenza.
Non è solo il rapporto unitario con i genitori ad andare perduto: il figlio vive, infatti, spesso anche un ulteriore grado di separazione, che consiste appunto nell’allontanamento dai nonni o, almeno, dalla possibilità di una loro regolare e serena frequentazione.
Gli ascendenti non sono meno turbati dalla separazione: spesso, infatti, scontano un’effettiva difficoltà nell’incontrare i nipoti, specie nella complessa dialettica di coppia che si instaura a seguito dell’affidamento.
In pratica, è spesso difficile per i nonni trovare una specifica fonte di regolamentazione dei loro rapporti con i nipoti: i nonni, infatti, non sono parti in senso tecnico nel giudizio di separazione e, anzi, rischiano spesso di compromettersi prendendo da esterni le parti dei figli.
La conservazione di un rapporto regolare con i nonni è un diritto?
La frequentazione reciproca, regolare e senza traumi è un diritto sia dei nonni che dei nipoti.
Tra questi due diritti, quello dei minori gode di una tutela rafforzata, in quanto si tratta di individui nel pieno dello sviluppo educativo e psicologico, ai quali occorre garantire una crescita sana ed equilibrata. Il faro guida dell’intero procedimento di separazione, in presenza di figli minori, deve essere il loro preminente interesse: al suo perseguimento il Giudice deve essere più che da ogni altra constatazione vincolato.
Il legame fra gli ascendenti e i nipoti rientra certamente nella nozione di vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e rappresenta un legame da tutelare e preservare attraverso misure idonee, sebbene il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., non abbia, come vedremo, valore assoluto e incondizionato: il suo esercizio, infatti, è subordinato ad una valutazione del Giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore, nell’alveo della realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della sua vita.
I rapporti con la famiglia allargata, che comprende i parenti dei genitori, a partire dagli ascendenti, sono oggi regolati dall’art. 315-bis c.c., il quale dispone che “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Tuttavia, tale affermazione di principio spesso non basta a risolvere i traumi che sconvolgono la vita del nucleo familiare al momento della separazione dei genitori.
Cosa fare se il diritto di visita viene negato?
Il diritto di visita dei nonni è previsto all’art. 317-bis c.c. il quale prevede che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”. In relazione alla tutela, poi, la norma dispone che “l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di questo diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore in modo che siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse dello stesso”.
Dunque, le visite, eventualmente impedite nel contesto della nuova dialettica familiare, potrebbero essere accordate ed esplicitamente previste dal Giudice se il loro impedimento dovesse comportare un pregiudizio per la crescita equilibrata del bambino. L’interesse considerato dal Giudice deve comunque essere sempre quello preminente del minore. Viceversa, in caso di conflittualità, il Giudice potrà adottare un provvedimento limitativo o interruttivo dei rapporti con i nipoti, qualora la frequentazione con i nonni comporti per questi ultimi un turbamento e disequilibrio affettivo, in ragione del comportamento inopportuno e diseducativo dell’ascendente.
Al riguardo di questa tematica il minore deve essere ascoltato?
L’audizione del minore nel procedimento giudiziale è prevista se ha compiuto 12 anni o ha “capacità di discernimento”, sebbene la Cassazione abbia puntualizzato che, in casi particolari, connotati da aperta ostilità in ambito familiare, l’audizione del minore “può essere omessa ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino”.
Il giudice è comunque tenuto a motivare sulle circostanze che hanno impedito, o reso inopportuno, l’ascolto del bambino. La mancata audizione è negli altri casi motivo di impugnazione del provvedimento emanato dal giudice.
Qual è l’orientamento della giurisprudenza?
La giurisprudenza, italiana ed europea, ha adottato una linea di favore verso il riconoscimento del diritto di visita tra ascendenti e nipoti minorenni.
Anzitutto, a livello europeo, le pronunce della Corte di Giustizia hanno statuito che a fronte dell’indubitabile diritto dei minorenni a mantenere detto rapporto, anche quando il genitore affidatario si sia trasferito in altro Stato, le modalità di esercizio di questo diritto di visita dovranno essere stabilite dal Giudice.
La Cassazione, nel tempo, ha invece affermato che la condotta del genitore che impedisca ai figli di frequentare i nonni, potrebbe essere giustificata solo a fronte di serie e comprovate ragioni. L’intento del genitore è legittimo solo se sia finalizzato a garantire ai bambini una crescita serena ed equilibrata, che secondo le circostanze, può passare dal regolare l’incontro con i nonni oppure dell’escluderlo se la frequentazione comporta dei traumi e ne compromette l’equilibrio psicofisico.