L’ assegno divorzile presuppone l’ inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante ovvero l’insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre.
I principali “indici” per accertare la sussistenza, o meno, dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’ assegno di divorzio – e, quindi, l’adeguatezza”, o meno, dei mezzi di sussistenza, nonché la possibilità per ragioni oggettive, dello stesso di procurarseli -possono essere così elencati:
- a) la capacità reddituale;
- b) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l’assegno;
- c) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
Il Tribunale, Milano, sez. IX civile, ordinanza 22/05/2017, applicando i suddetti principi ha specificato che: “Per indipendenza economica deve intendersi la capacità per una persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”. “Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1.000 mensili)”.
- d) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Assegno di mantenimento: le differenze in caso di separazione e divorzio
La finalità dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge è quella di garantire a quest’ultimo un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, considerato il carattere transitorio della separazione.
la finalità del contributo mensile successivo al divorzio è quella di garantire l’autosufficienza economica al coniuge che non possiede mezzi di sussistenza.
Quali novità sono state introdotte nel 2018 per l’assegno di mantenimento?
Riguardo all’ assegno di DIVORZIO non di mantenimento.
La sentenza n. 18287/2018, Cassazione Civile, Sezioni Unite è intervenuta con la sentenza n. 18287/2018, risolvendo il contrasto che si era creato sul tema.
L’ assegno divorzile non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il merito di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.
Inoltre, l’attribuzione dell’assegno non dipende più dall’accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave di adeguamento nelle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In conclusione, appare corretto affermare che, con tale sentenza, le Sezioni Unite, abbiano voluto offrire una protezione più marcata al coniuge debole, diminuendo il rischio che le scelte e i sacrifici compiuti insieme dagli ex coniugi possano rimanere privi di effetti.
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