Assegno di mantenimento e divozile: quale differenza per la Cassazione? Per il primo rileva il tenore di vita, per il secondo invece non più alla luce della recente SU
- Assegno divorzile: le funzioni della misura per le SU
- Differenza tra assegno di mantenimento e divorzile
- Assegno di divorzio di 600 euro per la ex moglie
- Assegno divorzile: il tenore di vita non rileva
Differenza tra assegno di mantenimento e divorzile
Differenza tra assegno di mantenimento e divorzile. La cassazione torna a occuparsi di questo tema. Questo il principio contenuto nell’ordinanza n. 14044/2021 del 21 maggio 2021. Emessa al termine di una controversia in cui il marito chiede sostanzialmente di non voler corrispondere l’assegno divorzile alla moglie così dipone: “l’assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ben al contrario, tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto, non alla ricostituzione del tenore di vita endo coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. 17098/2019).”
Rileva il tenore di vita ai fini dell’assegno divorzile?
Il chiarimento della Corte di Cassazione sulla differenza tra assegno di mantenimento e divorzile si è reso necessario perché la moglie chiede che si tenga conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il marito, al contrario, non vuole riconoscere l’assegno divorzile perché la moglie è diplomata estetista, è giovane e quindi può cercarsi un’occupazione.
Assegno di divorzio di 600 euro per la ex moglie
Ma vediamo come si sono svolti i fatti. Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pone a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno di 600 euro mensili. La moglie appella la decisione, il marito propone appello incidentale.
Svantaggio della ex moglie rispetto al marito
Per la Corte di appello entrambi i ricorsi sono da respingere. Vero che la ex moglie non ha provato il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la sua impossibilità di lavorare. Vero però anche che la situazione di svantaggio economico della donna è evidente. La stessa possiede solo un diploma da estetista e durante il matrimonio non ha lavorato. Anni d’inattività che rendono più difficile il suo reinserimento nel mondo del lavoro. La stessa infatti dopo la fine del matrimonio, per evitare costi ulteriori, è tornata a vivere con la madre. Bene quindi ha fatto il Tribunale a disporre in suo favore l’assegno divorzile.
Assegno divorzile: le funzioni della misura per le SU
L’uomo insoddisfatto ricorre in Cassazione. La moglie però si oppone proponendo ricorso incidentale. Nel ricorso il marito evidenzia quanto già fatto presente con l’atto d’appello.La ex moglie è ancora giovane e ha un diploma da estetista. In giudizio non ha provato di essere impossibilitata a procurarsi da sola i mezzi per vivere, così come non ha dimostrato il tenore di vita matrimoniale.
L’assegno divorzile per le SU n. 18287/2018
La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso addotto dal marito. Ricorda a tale fine quanto sancito sull’assegno di divozio dalle SU n.18287/2018. “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, dunque, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è, pertanto, finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.”
Assegno divorzile: il tenore di vita non rileva
Alla luce di detto principio la Cassazione evidenzia la correttezza della decisione della Corte di appello. Nel confermare l’assegno divorzile alla moglie ha tenuto conto dei seguenti fatti:
- assenza dal mondo del lavoro per gli anni del matrimonio durato oltre 10 anni;
- limitata qualificazione professionale della stessa, in possesso di un solo diploma da estetista;
- durata ultra decennale del matrimonio;
- sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative durante il matrimonio;
- temporanee esperienze lavorative acquisite;
- assenza di una casa di proprietà.
Decisione che tuttavia va corretta nel punto in cui, nel riconoscere l’assegno divorzile, la Corte di Appello ha fatto riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Parametro che, come ben sappiamo, non è più applicabile alla luce dell’attuale interpretazione dell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio.
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