Cos’è l’assegno unico?
L’assegno unico e universale è un nuovo sostegno economico che, a partire dal 1 marzo 2022, verrà erogato alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’assegno è “unico” in quanto mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
La domanda per poter beneficiare dell’assegno è annuale (andrà pertanto presentata ogni anno) e riguarda le mensilità comprese tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
La misura in questione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Quali misure verranno sostituite dall’assegno unico?
- Premio alla nascita o all’adozione (c.d. bonus mamma domani)
- Assegno ai nuclei familiari
- Assegno alla natalità (c.d. bonus bebè)
- Detrazione fiscali per i figli a carico fino a 21 anni
Quali misure rimarranno attive?
- Bonus asilo nido
- Detrazioni fiscali per la formazione, il trasporto pubblico e le detrazioni sanitarie dei figli a carico
- E’ compatibile con il reddito di cittadinanza
Chi sono i beneficiari?
L’assegno unico spetta indipendentemente dalla situazione lavorativa ai:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori domestici
- lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi
- titolari di pensioni e di prestazioni previdenziali
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto
- disoccupati o incapienti
A chi spetta l’assegno unico?
L’assegno unico e universale spetta:
- ai genitori in parti uguali
- al genitore che lo richiede
- al genitore affidatario
- al tutore del figlio
- al figlio maggiorenne
L’assegno viene pagato ogni mese, direttamente dall’INPS, al ricorrere delle seguenti condizioni:
1) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorre dal 7° mese di gravidanza (in quest’ultimo caso, la domanda andrà presentata a nascita avvenuta, in seguito all’attribuzione al minore del codice fiscale, e verranno corrisposte anche le mensilità arretrate sino al 7° mese di gravidanza);
2) per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al 21° anno di età, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
3) per ogni figlio con disabilità a carico, senza limite di età
L’assegno viene erogato dall’INPS, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, attraverso: l’accredito sul conto corrente bancario o postale indicato al momento della presentazione della domanda, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estereo area SEPA, carta prepagata con IBAN o tramite la consegna del contante presso gli sportelli postali. Nel caso in cui i soggetti richiedenti siano titolari del reddito di cittadinanza, l’assegno unico verrà accreditato direttamente sulla carta del reddito di cittadinanza.
Come avviene il pagamento in caso di genitori separati, divorziati o non conviventi?
In questi casi, l’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente, nella domanda, deve dichiarare che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore; nella stessa domanda può indicare anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di assegno spettante all’altro genitore.
In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà, successivamente, integrare la domanda indicando gli estremi dei propri conti.
L’assegno è previsto anche in caso di adozione?
Sì. L’assegno spetterà ai genitori che abbiano concluso l’iter adottivo e siano già in possesso della sentenza di adozione, divenuta definitiva e trascritta nei Registri dello Stato civile, ma anche alla coppia che si trovi nella fase dell’affidamento pre-adottivo.
Come si presenta la domanda per ottenere l’assegno unico?
La domanda va presentata, ogni anno:
- accendendo al sito dell’INPS (tramite SPID o carta d’identità elettronica);
- tramite Patronato;
- rivolgendosi al Contact center dell’INPS.
Nel caso in cui ci siano due o più figli, non è necessario presentare domande distinte per ciascun figlio ma è possibile presentare un’unica domanda che comprenda tutti i figli a carico, ad eccezione del caso in cui i figli abbiano solo un genitore in comune, ad es. figli consanguinei o uterini: in tal caso occorrerà presentare domande separate.
Se la domanda viene presentata entro il 30.06.2022, l’assegno unico verrà riconosciuto a partire dal mese di marzo 2022, senza perdere gli arretrati; se, invece, viene presentata dopo il 30.06.2022, l’assegno verrà riconosciuto dal mese successivo alla presentazione della domanda, ma senza effetto retroattivo.
Quale modello ISEE si può presentare?
Se si intende presentare l’ISEE, sarà necessario fornire l’ISEE ordinario (nel caso in cui i genitori siano sposati, separati o divorziati) oppure l‘ISEE “minorenni” (qualora i genitori non siano coniugati e non convivano) che include nel calcolo del reddito, a specifiche condizioni, anche il reddito del “componente aggregato” ossia del genitore che non convive con la famiglia.
È necessario presentare l’ISEE?
La domanda, dato il carattere “universale” dell’assegno, può essere presentata anche senza ISEE.
Nel caso dei figli minori a carico, se viene presentata con ISEE: l’importo viene riconosciuto in base al valore dell’ISEE, da un massimo di 175,00 euro (in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro) ad un minimo di 50,00 euro mensili per ciascuno figlio (in caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
Se, invece, la domanda viene presentata senza ISEE, l’importo riconosciuto è di 50,00 euro mensili, al pari di chi supera i 40.000 euro di ISEE.
Nel caso di figli maggiorenni a carico sino al 21° anno di età è prevista l’erogazione di importi ridotti, sempre sulla base del valore dell’ISEE (da un massimo di euro 85,00 mensili sino ad un minimo di euro 25,00 mensili).
In casi particolari, ad es. per le famiglie numerose (con più di 4 figli) o nel caso di donne che partoriscono entro i 21 anni di età, è prevista, invece, una maggiorazione degli importi erogati, sempre sulla base del valore dell’ISEE.
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