Il collocamento paritetico (anche conosciuto come paritario) è quel tipo di affidamento che prevede tempi di frequentazione dei genitori con il figlio minore perfettamente uguali, costanti e, quindi, paritari.
Il collocamento paritetico trova la sua espressione nell’art. 337-ter del codice civile: la norma in questione, infatti, prevede, nei casi di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il diritto per il figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, anche in termini di tempo, con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il giudice, quindi, nell’adottare i provvedimenti relativi ai figli minori deciderà:
- sulla possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori
- i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore (ad esempio: una settimana da un genitore e una settimana dall’altro, oppure durante le vacanze natalizie prevedere che il figlio trascorri la settimana del 24 -25 dicembre con un genitore e quella del 31 dicembre e 1 gennaio con l’altro ad anni alterni)
- la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
In cosa consiste
In caso di collocamento paritetico i figli minori trascorrono, alternativamente, un periodo abbastanza lungo di permanenza presso la casa della madre e del padre, consistente, il più delle volte, in un paio di settimane prima con genitore e, poi, con l’altro.
Tuttavia, occorre tenere presente che il collocamento paritetico, anche se praticato, non viene applicato dal giudice in modo automatico, ma anzi viene diversamente regolato sulla base delle dinamiche familiari che caratterizzano il caso concreto (ad esempio tenendo in considerazione gli impegni di lavoro e/o personali dei genitori o la vicinanza o meno delle loro abitazioni). Le cause familiari, infatti, non si presentano mai uguali a se stesse, ma l’importante è che, sia il giudice che i genitori in lite, tengano sempre in considerazione l’interesse dei figli e il loro diritto a crescere in un ambiente quanto più sereno possibile nonostante la fine dell’unione sentimentale dei genitori.
Gli effetti sul mantenimento dei figli
Di norma il collocamento paritetico ha effetti anche sul mantenimento ordinario dei figli, vale a dire sulle spese quotidiane (ad esempio materiale scolastico, mensa, abbigliamento) le quali si differenziano dalle spese straordinarie (ad esempio interventi chirurgici, iscrizioni a scuole private, organizzazione di festeggiamenti dedicati ai figli) ripartite solitamente al 50% a carico di ciascun genitore. Il giudice può disporre, infatti, che ciascun ex coniuge provveda direttamente al sostentamento dei figli nei periodi in cui questi si trovano presso di lui. In questo modo, perciò, nessuno dei genitori sarà tenuto, durante tale periodo, al versamento del mantenimento in favore dell’altro.
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