Per poter fare istanza di revoca dell’assegno di divorzio quali caratteristiche deve avere la nuova convivenza more uxorio dell’ex coniuge?
- Famiglia di fatto e revoca dell’assegno di divorzio
- La convivenza more uxorio deve essere stabile, duratura e provata
- Famiglia di fatto: quali prove la dimostrano?
- La nuova convivenza pone fine alla solidarietà post-matrimoniale
- La nuova convivenza comporta la revoca automatica del mantenimento?
Famiglia di fatto e revoca dell’assegno di divorzio
La revoca dell’assegno divorzile può essere disposta anche quando il nuovo coniuge instaura una nuova convivenza.
Come ha infatti ribadito di recente la Corte di Appello di Brescia nella sentenza del 13.11.2019, richiamando la Cassazione n. 32871/2018 “la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, operando una rottura con il precedente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza ed il nuovo assetto fattuale fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica.”
La nuova convivenza del beneficiario dell’assegno di divorzio ai fini della revoca dell’assegno di divorzio, deve avere quindi determinate caratteristiche.
La convivenza more uxorio deve essere stabile, duratura e provata ai fini della revoca dell’assegno di divorzio
Quanto premesso emerge da una causa, sulla quale si è pronunciata la Cassazione, in cui il marito, in uno dei motivi di ricorso ha denunciato “l’assenza o apparenza, nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra l’ex moglie e il sig. M., senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche e operando mero e apodittico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza della cd. famiglia di fatto.”
Motivo che la Cassazione, con ordinanza n. 22604/2020 ha accolto, in quanto il percorso argomentativo della Corte d’Appello “non consente di individuare in che modo e su quali basi si sia formato il convincimento della Corte d’appello, in assenza di richiami ad elementi fattuali idonei a giustificare le ragioni della ritenuta assenza di continuità e stabilità della relazione sentimentale, pur ricostruita dalla stessa Corte territoriale, in base all’istruttoria espletata in primo grado, come pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza.”
Concetto elastico di continuità della convivenza
Dall’ordinanza si evince molto chiaramente quindi che il giudice, in presenza della prova di una nuova convivenza more uxorio, ha il potere di revocare l’assegno di mantenimento. Il tutto a condizione che la nuova relazione sia connotata da continuità e stabilità.
Continuità che, tuttavia, non deve essere interpretata in senso troppo rigido. Risulta infatti necessario tenere conto anche delle necessità lavorative, che possono costringere i conviventi a vivere, per periodi più o meno lunghi, separati.
Famiglia di fatto: quali prove la dimostrano?
Convivenza stabile che, ai fini della revoca dell’assegno di divorzio, deve essere provata dal coniuge obbligato. In che modo però è possibile provare che l’ex ha una convivenza stabile?
Ci sono dei segnali piuttosto evidenti dai quali si può desumere e quindi dimostrare la stabilità di un rapporto sentimentale:
- la coabitazione risultante dal certificato di residenza;
- il fatto che coppia abbia avuto un figlio;
- l’esistenza di un conto corrente cointestato;
- la formalizzazione della convivenza, come previsto dalla legge Cirinnà.
La nuova convivenza pone fine alla solidarietà post-matrimoniale
Le ragioni che giustificano la revoca dell’assegno di mantenimento in presenza di una nuova convivenza instaurata dall’ex coniuge beneficiario sono state spiegate molto chiaramente dalla Cassazione nell’ordinanza n. 5974/2019: “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso; invero, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo -è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. Nell’ordinanza di questa Corte n. 18111/2017 si è poi precisato che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario.”
La nuova convivenza comporta la revoca automatica del mantenimento?
La revoca dell’assegno di divorzio, come abbiamo visto, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esistenza di una nuova convivenza stabile.
Vero però che molti giudici di merito prevedono l’automatica revoca dell’assegno di divorzio in presenza di una nuova convivenza del coniuge beneficiario della misura. Questo orientamento di recente è stato messo in dubbio da una ex moglie di fronte alla Corte di Cassazione.
Nel secondo motivo del ricorso avanzato in sede di legittimità la donna ha infatti fatto presente che: “ l’indicato automatismo doveva essere nel resto escluso, restando la materia affidata, per una lettura costituzionalmente orientata, in applicazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., ad un apprezzamento discrezionale del giudice da svolgersi in relazione al caso concreto, ogni qual volta venga in evidenza il carattere compensativo o assistenziale dell’assegno.”
Revoca automatica dell’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza: la parola alle SU
Questione che la Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 28995/2021 ha rimesso alle SU, alle quali si chiede “di stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento.”
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