Immagini dei minori sui social e pericoli derivanti dal web
I genitori hanno il compito di fare in modo che i loro figli, specie se minorenni, non subiscano alcuna intrusione nella loro privacy e di evitare qualsivoglia divulgazione dei loro dati personali a terze persone senza alcuna ragione particolare.
Oggigiorno, però, in un mondo sempre più digitalizzato, i genitori, famosi e non, amano sempre di più pubblicare le immagini dei loro figli minorenni sui vari social network (per esempio su Facebook, Instagram e TikTok) o sui loro profili privati (come lo stato di Whatsapp).
Questa pratica, però, pone diversi problemi.
Innanzitutto, la pubblicazione in rete di foto di minori, è un’attività potenzialmente pericolosa in quanto:
- può raggiungere un numero indeterminato di persone, conosciute e non, per un tempo non circoscrivibile;
- soggetti malintenzionati potrebbero avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line;
- attraverso procedimenti di fotomontaggio, si potrebbe trarne materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati.
Pertanto, a fronte dei possibili rischi appena ricordati, se i genitori sono entrambi d’accordo nel pubblicare sui social network o su un profilo privato foto dei loro figli, si consiglia di adottare prima alcune accortezze.
Vediamo insieme quali.
Precauzioni a tutela del minore in caso di pubblicazione della sua immagine
Come ci si può mettere al riparo da eventuali rischi se si desidera, comunque, pubblicare le immagini di minori sui social network o su un profilo privato?
Al riguardo, viene in aiuto il Garante della privacy il quale consiglia di:
– rendere irriconoscibile il volto del minore;
– coprire il volto del minore con una emoticon;
– limitare le impostazioni di visibilità delle immagini solo alle persone che si conoscono (ad esempio su Whatsapp o Instagram ciò è possibile accedendo alle impostazioni della privacy).
Serve il consenso di entrambi i genitori per pubblicare le immagini dei figli?
Il diritto alla riservatezza dei minori e la gestione dei loro dati personali pongono l’ulteriore problema se, relativamente alla pubblicazione di foto e/o video dei figli minori sui social network o su un profilo privato, sia o meno necessario il consenso di entrambi i genitori.
In materia non esistono ancora norme specifiche al riguardo.
Tuttavia, la giurisprudenza, specialmente di merito, più volte investita negli ultimi anni della problematica in esame, ritiene che, per la pubblicazione delle immagini relative ai figli minorenni, serva il consenso espresso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (questa, ad esempio, è la posizione espressa, fra gli altri, dai Tribunali di Roma, Mantova, Rieti, Parma e Trani).
Pertanto, se uno dei due genitori desidera pubblicare le immagini del figlio minorenne sui social network o su un profilo privato è necessario che prenda, anche in questo caso, alcune precauzioni onde evitare eventuali azioni legali da parte dell’altro genitore.
In particolare, dal momento che, secondo la giurisprudenza, la possibilità di essere a conoscenza delle condivisioni effettuate in rete non equivale ad un assenso alla condivisione da parte dell’altro genitore, meglio sarebbe affrontare preventivamente la questione per iscritto specie nel caso di coppie separate o divorziate (ad esempio, prevedendo una regolamentazione in tal senso negli accordi di separazione e divorzio).
Si ricorda, poi, che quanto appena ricordato vale anche nell’ipotesi in cui le pubblicazioni di immagini del minore avvengano da parte dei nonni e dei nuovi compagni: anche in questi casi, infatti, prima di procedere alla pubblicazione, è necessario aver ricevuto il consenso di entrambi i genitori del minore.
Cosa fare se manca il consenso di uno dei genitori?
In assenza del consenso di entrambi i genitori, l’inserimento da parte di uno dei due delle foto dei figli minori sui social network o su un profilo privato, può determinare una violazione dell’art. 10 del codice civile. Tale norma, infatti, prevede che l’autorità giudiziaria possa disporre la cessazione dell’abuso quando viene esposta o pubblicata l’immagine di una persona con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa.
Pertanto, il genitore che non abbia dato il consenso alla pubblicazione potrà, tramite il proprio avvocato, adire l’autorità giudiziaria attivando uno degli strumenti previsti a tutela dei minori.
In queste situazioni, infatti, il genitore contrario alla pubblicazione potrà chiedere al giudice:
- l’adozione di una misura inibitoria che vieti all’altro genitore di diffondere le immagini del minore e addirittura la rimozione delle foto o delle riprese già pubblicate;
- il risarcimento dei danni arrecati al decoro e alla reputazione del figlio minorenne;
- di fissare la somma di denaro dovuta dall’altro genitore per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento di rimozione e/o non diffusione delle immagini del minore.
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