Diritti dei conviventi nelle coppie di fatto che attestano la loro condizione con l’ autocertificazione in carta libera da presentare al Comune
- Conviventi di fatto
- Convivenza di fatto autocertificata
- Diritti dei conviventi di fatto
- Diritti dei conviventi in caso di morte
Conviventi di fatto
I conviventi di fatto, secondo la definizione contenuta nella Legge Cirinnà n. 76/2016, sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”
La disciplina dei conviventi è infatti contenuta nella legge n. 76/2016, che per la prima volta si è preoccupata di disciplinare questo istituto giuridico. Detta legge disciplina diversi aspetti di rilevanza giuridica dei conviventi di fatto nell’art. 1 della legge suddetta, dal comma 37 al comma 57.
Convivenza di fatto autocertificata
Presupposto fondamentale affinché la convivenza di fatto produca i suoi effetti e venga tutelata anche dal punto di vista giuridico, è che tale condizione venga attestata con un’autocertificazione in carta libera. Documento che deve essere presentato al Comune in cui la coppia risiede e in cui i due conviventi sono tenuti a dichiarare che convivono allo stesso indirizzo. Il Comune in questo modo ha la possibilità di effettuare i dovuti controlli, all’esito dei quali, può rilasciare il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Diritti dei conviventi di fatto
I conviventi di fatto quindi e come anticipato, nel momento in cui dichiarano la loro convivenza nei modi suddetti, acquisiscono tutta una serie di diritti. Con la dichiarazione della convivenza infatti si crea per l’ordinamento giuridico un “nucleo” familiare che, a prescindere dal matrimonio, è considerato meritevole di tutela. Fatta tutta questa premessa fondamentale, passiamo all’argomento centrale e vediamo quali sono i principali diritti che l’ordinamento riconosce ai conviventi di fatto.
Diritti di visita in carcere e in caso di ricovero
Per quanto riguarda i diritti dei conviventi la legge prima di tutto dispone che “I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.” Tale equiparazione consente pertanto al convivente di poter fare visita all’altro, se quest’ultimo si trova in carcere.
Diritto di visita che la legge Cirinnà riconosce anche quando l’altro componente della coppia è ricoverato in ospedale. Diritto a cui si affiancano anche quelli d’informazione sul suo stato di salute e di assistenza durante la degenza. Il tutto ovviamente nel rispetto delle regole delle strutture pubbliche, private e convenzionate, previste per i coniugi e i familiari del soggetto ricoverato.
Diritti in caso di malattia
Legge prevede anche che, qualora la malattia provochi in uno dei conviventi una condizione d’incapacità d’intendere e di volere, l’altro possa prendere decisioni in materia di salute.
Inabilitazione, interdizione e amministrazione di sostegno
Il convivente inoltre può essere nominato tutore, curatore o amministrazione di sostegno se l’altro viene dichiarato interdetto o inabilitato.
Ai sensi dell’art 712 c.p.c. inoltre, come modificato dalla legge Cirinnà, quando si presenta il ricorso per richiedere l’inabilitazione o l’interdizione, dopo l’esposizione dei fatti posti a fondamento della richiesta, deve indicarsi anche il nome, il cognome e la residenza del convivente, oltre ai nomi degli altri soggetti indicati dalla norma.
Ricordiamo brevemente, per quanto riguarda l’amministrazione di sostegno, che questo istituto, ai sensi dell’art. 404 c.c., interviene quando il convivente “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.” Situazione diversa quindi da quella che conduce alla dichiarazione d’interdizione o inabilitazione.
Ciò che conta comunque è che il legislatore abbia incluso il convivente di fatto tra i soggetti che possono rivestire la qualifica di amministratore di sostegno. Nomina che spetta, come per gli altri soggetti, al giudice del luogo in cui la persona che necessità di assistenza ha la propria residenza o domicilio.
Alloggio popolare
I conviventi di fatto poi, se l’appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione di un alloggio popolare, possono godere di tale diritto a parità di condizioni.
Impresa familiare
La legge Cirinnà riconosce inoltre al convivente che collabora in modo stabile nell’impresa dell’altro i seguenti diritti di partecipazione:
- agli utili conseguiti dall’impresa familiare, purché tra i conviventi non sussista un rapporto societario o di lavoro subordinato;
- ai beni acquistati con gli utili stessi;
- agli incrementi dell’attività, anche per quanto riguarda l’avviamento, commisurato in ogni caso all’attività prestata.
Contratti di convivenza
Alle coppie di fatto viene riconosciuta infine la possibilità di stipulare dei “contratti di convivenza”, per disciplinare gli aspetti patrimoniali della vita in comune. Argomento che però una trattazione separata e più approfondita.
Diritti dei conviventi in caso di morte
Le legge Cirinnà riconosce al convivente superstite diversi diritti in caso di morte dell’altro.
Donazione degli organi e celebrazioni funebri
In caso di morte al convivente sono infatti riconosciuti poteri per quanto riguarda la celebrazione del funerale e la donazione degli organi del convivente di fatto. In questi due casi però la legge prevede che i poteri al convivente debbano essere conferiti in forma scritta e autografa. Se poi il convivente è malato e non ha la possibilità di conferire i poteri all’altro nelle suddette modalità, allora lo può fare anche oralmente, alla presenza di un testimone.
Diritto di abitazione nell’immobile di residenza e successione nel contratto
In caso di morte di uno dei conviventi poi, al di fuori dei casi di assegnazione dell’immobile nell’interesse dei figli, il superstite che aveva fissato la propria residenza presso l’immobile di proprietà del convivente conserva il diritto di abitazione nello stesso per due anni o per un periodo superiore, se la convivenza è durata più di detto periodo. Diritto che non può superare i cinque anni e che viene meno nel momento in cui il convivente superstite cessa di abitare nella casa di comune residenza, contrae matrimonio, da vita con un altro soggetto a un’unione di fatto o a una nuova convivenza.
Sempre per quanto riguarda l’abitazione, se il de cuius era intestatario del contratto di locazione dell’immobile di comune residenza, il superstite può succedergli nello stesso.
Risarcimento danni per fatto illecito del terzo
Nel caso poi di morte del convivente cagionata dalla condotta illecita di un terzo, all’altro non spetta solo il diritto di azione per richiedere il risarcimento, ma lo stesso è equiparato al coniuge per quanto riguarda l’applicazione dei criteri previsti per la riparazione del danno.
Diritto confermato, tra l’altro, dall’ordinanza n. 9178/2018 della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che: “Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente more uxorio ed il figlio naturale non riconosciuto” purché “gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale.”
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