Disciplina unioni civili: analisi del contenuto della legge Cirinnà n. 76/2016, diritti, doveri procedura di formazione, patrimonio, scioglimento e tutele
- Cosa sono le unioni civili
- Unioni civili: la disciplina della legge Cirinnà
- Unione civile procedura
- Diritti e doveri unioni civili
- Regime patrimoniale dell’unione civile
- Disciplina del matrimonio applicabile alle unioni civili
- Scioglimento delle unioni civili
- Condotte pregiudizievoli e tutele
Cosa sono le unioni civili
La disciplina delle unioni civili è stata introdotta piuttosto di recente nel nostro ordinamento. Prima di analizzare il contenuto della legge che ne le ha riconosciute per la prima volta, vediamo che cosa sono.
Le unioni civili sono un istituto di diritto di famiglia introdotte e disciplinate nel nostro ordinamento dalla legge n. 76 del 2016, meglio nota come Legge Cirinnà. Questa legge ha avuto il pregio d’istituire per la prima volta l’unione civile tra persone dello stesso sesso come formazione sociale prevista e contemplata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Unioni civili: la disciplina della legge Cirinnà
La legge Cirinnà n. 76/2016 è il primo testo di legge che disciplina le unioni civili in Italia. La legge è il frutto delle pressioni esercitate dai più importanti organismi internazionali. La prima tra tutti è stata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha sanzionato l’Italia per non avere disciplinato le unioni civili in palesa violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Articolo che nello specifico tutela il “Diritto al rispetto della vita privata e familiare.”
In realtà esiste anche un precedente tutto italiano che riconosce e sancisce la legittimità delle coppie composte da persone dello stesso sesso, in quanto formazioni sociali in cui il singolo sviluppa la propria personalità. Si tratta della sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2010. Questa pronuncia precisa che in Italia il modello pluralistico delle formazioni sociali ricomprende anche le unioni omosessuali, da intendersi come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso. A questi soggetti deve essere riconosciuta la libertà di vivere come coppia e di ottenete il riconoscimento dei correlati diritti e doveri.
Unione civile procedura
L’unione civile tra persone dello stesso sesso, che abbiano compiuto la maggiore età, si costituisce attraverso una dichiarazione che viene resa innanzi all’ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni.
Quando le parti procedono a tale dichiarazione possono anche scegliere di assumere, per tutta la durata dell’unione civile, lo stesso cognome, scegliendolo tra i loro o di anteporre o posporre il cognome comune al proprio. Una volta che le parti rendono la dichiarazione, l’ufficiale dello stato civile provvede alla registrazione degli atti da cui risulta l’unione civile nel registro dello stato civile.
Il documento che attesta la costituzione certifica l’unione civile e contiene i dati anagrafici delle parti, il loro regime patrimoniale, la residenza e i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
Ai sensi del comma 27 dell’art. 1 della legge Cirinnà l’unione civile si instaura anche automaticamente quando al momento della rettificazione di sesso i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o di farne cessare gli effetti civili.
Diritti e doveri unioni civili
Nel momento in cui si costituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri. Dall’unione civile scaturiscono in particolare i seguenti obblighi:
- reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitazione;
- contribuzione ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo.
In virtù dell’obbligo di coabitazione consegue che l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune devono essere stabilite di comune accordo tra le parti e a ognuno “spetta il potere spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.”
Un altro diritto che la legge accorda alle parti dell’unione civile è quello di promuovere la procedura d’inabilitazione e d’interdizione, ma anche di poter presentare istanza di revoca quando le cause che hanno determinato l’incapacità totale o parziale della parte vengono a cessare.
La parte dell’unione civile è tra i soggetti che il giudice preferisce se l’altro necessita dell’assistenza di un amministratore di sostegno.
Diritti in caso di morte di una delle parti
La disciplina sulle unioni civili ha poi pensato al “dopo” della coppia, ossia quando una delle parti viene meno. In questo caso, come prevede il comma 17 dell’art 1 della legge n. 76/2016 dispone che: “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.”
Trattasi in particolare dell’”indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso” e dovuta dal datore di lavoro recede dal contratto a tempo indeterminato senza preavviso e del TFR.
Regime patrimoniale dell’unione civile
Se le parti non si accordano diversamente, il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è rappresentato dalla comunione dei beni. Al regime patrimoniale dell’unione civile si applicano, per quanto riguarda la forma, la modifica, la simulazione e la capacità le stesse norme previste dal codice civile per il matrimonio ossia gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile.
Disciplina del matrimonio applicabile alle unioni civili
Alle unioni civile si applicano anche alcune disposizioni che disciplinano il matrimonio. Si tratta in particolare di quelle contenute nelle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI, titolo VI del primo libro del codice civile. Sezioni che contengono le norme sul Fondo patrimoniale, sulla comunione legale, (che come sopra anticipato è il regime che scatta automaticamente per legge se le parti non convengono diversamente), sulla comunione convenzionale, sul regime della separazione dei beni e sull’impresa familiare.
Scioglimento delle unioni civili
L’unione civile si scioglie per le seguenti cause:
- dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- per i casi contemplati dall’art. 3 numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge sul divorzio del 1° dicembre 1970, n. 898;
- quando le parti manifestano anche separatamente la volontà di sciogliere l’unione civile dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In questo caso la domanda di scioglimento dell’unione civile va proposta trascorsi 3 mesi dalla data in cui si è manifestata la volontà di sciogliere l’unione;
- quando viene emanata la sentenza di rettificazione di sesso di una delle parti.
Condotte pregiudizievoli e tutele
Il legislatore ha predisposto anche la tutela dei componenti delle unioni civili estendendo a questi gli ordini di protezione contemplati dall’art. 342 ter del codice civile, quando una delle parti tiene una condotta che causa grave pregiudizio all’integrità fisica, morale o alla libertà dell’altra parte.
Il giudice infatti su istanza di parte può:
- ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole e disporre l’allontanamento della parte responsabile dalla casa familiare;
- vietare alla parte di non avvicinarsi “ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”;
- disporre l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni che si occupano di accogliere minori o vittime di abusi e violenze;
- disporre che il soggetto responsabile provveda al versamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, a causa degli ordini di protezione restano prive di mezzi adeguati.
Nel disporre queste misure il giudice ne stabilisce le modalità di attuazione e la durata e se necessario, può anche prevedere l’intervento della forza pubblica e degli ufficiali sanitari.
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