La novità
La Cassazione è andata oltre la Riforma Cartabia, estendendo la possibilità ai coniugi di separarsi e divorziare anche qualora il ricorso sia consensuale, atteso che la Riforma si era limitata a prevedere tale procedura solo in sede giudiziale.
La riforma Cartabia
La riforma Cartabia stabilisce che i coniugi che intendono separarsi giudizialmente possano svolgere, contestualmente al ricorso, anche la domanda di divorzio. Detta procedura ante riforma infatti, non era permessa, atteso che i coniugi dovevano radicare due giudizi diversi dovendo attendere, tra uno e l’altro, non meno di 12 mesi.
Il novello articolo 473 bis n. 49 c.p.c. permette, in sede di separazione giudiziale, di proporre una “domanda cumulata” ovvero sia di separazione, che di divorzio, con un’evidente accelerazione e risparmio di tempi.
La criticità della norma risiede nel fatto che la stessa non contempla esplicitamente che il cd. “cumulo delle domande” possa avvenire anche in caso di accordo consensuale.
Sul punto i diversi Tribunali italiani hanno preso posizioni diverse e discordanti, al punto da dover intervenire la Cassazione la quale ha statuito chiaramente che il cd “cumulo” delle domande può essere applicabile anche nel caso in cui i coniugi intendano procedere consensualmente.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione, dunque, ha concesso la possibilità ai coniugi di separarsi e divorziare, anche qualora il ricorso sia consensuale, infatti: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/23).
Conclusioni
Alla luce di quanto indicato ne consegue che i coniugi potranno definire, in un unico accordo consensuale, la regolamentazione dei rapporti genitoriali con la prole e patrimoniali sia durante il periodo (di sei mesi) della separazione che di quelli che dovranno essere assunti dopo il divorzio.
Si tratta, infatti, di un accordo unitario sull’intero assetto delle condizioni che regolamenteranno oltre alla crisi del matrimonio (separazione) anche quelle successive dopo la cessazione del matrimonio (divorzio).
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