Gli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio in relazione al mantenimento del coniuge, dei figli, ai diritti successori e al TFR
- Divorzio, separazione e figli
- Assegno di mantenimento e assegno divorzile
- Diritti successori
- Trattamento di fine rapporto
Divorzio, separazione e figli
La separazione “sospende” gli effetti del matrimonio e quindi alcuni obblighi che derivano dal vincolo matrimoniale, come la fedeltà ad esempio, ma non l’obbligo a sostenere economicamente il coniuge più debole. Il divorzio invece “scioglie” definitivamente il vincolo matrimoniale.
Questa differenza tra separazione e divorzio produce effetti diversi, soprattutto dal punto di vista patrimoniale. In relazione all’affidamento, alle responsabilità e al mantenimento dei figli, non ci sono invece differenze tra separazione e divorzio. Vediamo quindi quali sono le principali conseguenze patrimoniali che producono i due istituti.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile
La prima differenza riguarda l’assegno che il coniuge più forte economicamente deve a quello più debole.
Nella separazione l’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’assegno divorzile invece, anche alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, non deve garantire al coniuge più fragile economicamente lo stesso tenore di vita, esso deve limitarsi ad assicurargli l’autonomia e l’indipendenza economica. Per cui se il coniuge con il reddito inferiore ha comunque un’occupazione, che gli consente di mantenersi con le proprie risorse, l’assegno divorzile non gli spetta.
Diritti successori
La seconda differenza relativa agli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio riguarda i diritti successori in caso di morte di uno dei due coniugi.
Inalterati i diritti successori del coniuge separato
In questo caso, visto che la separazione si limita a “sospendere” il matrimonio, il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione e che sopravvive al coniuge defunto, mantiene inalterati i propri diritti ereditari, esattamente come il coniuge non separato.
Assegno vitalizio per il coniuge a cui è stata addebitata la separazione
Se invece il coniuge che sopravvive è quello a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 548 comma 2, ha diritto a un assegno vitalizio commisurato all’entità delle sostanze ereditarie e al numero degli altri eredi legittimi, solo se, quando è stata aperta la successione, godeva del diritto agli alimenti. Assegno vitalizio, il cui importo non può superare quello dell’assegno alimentare.
Al coniuge divorziato solo gli alimenti se percepiva l’assegno di divorzio
Diverse naturalmente le conseguenze sui diritti successori in caso di divorzio. In questo caso al coniuge divorziato non spetta nulla dell’eredità. Gli unici diritti che può vantare sono il diritto agli alimenti, se percepiva già l’assegno di divorzio e se si trova in una condizione di bisogno e il diritto alla pensione di reversibiltà, ma solo in casi particolari.
Pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità infatti spetta interamente al coniuge separato, anche se gli è stata addebitata la separazione e anche se rinuncia all’eredità. Al coniuge divorziato invece spetta solo una quota, che viene calcolata tenendo conto della durata del matrimonio, delle condizioni economiche del potenziale beneficiario, in presenza di queste circostanze:
- il rapporto di lavoro del coniuge defunto che da diritto alla pensione deve risalire a un’epoca precedente rispetto alla sentenza di divorzio;
- il coniuge sopravvissuto deve essere titolare dell’assegno di divorzio periodico;
- il coniuge sopravvissuto non deve essersi risposato.
Trattamento di fine rapporto
L’ultimo degli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio riguarda il TFR, ossia il Trattamento di fine rapporto, che è la liquidazione che viene riconosciuta al dipendente quando il rapporto di lavoro giunge al termine.
Condizioni per il riconoscimento di uno quota del TFR all’ex coniuge, in caso di divorzio, è che sia intervenuta la sentenza di divorzio o che il diritto alla liquidazione sia maturato quando viene presentata la domanda di divorzio o successivamente.
Se invece il coniuge che percepisce il TFR è solo separato, all’altro coniuge non spetta nulla della liquidazione. Sul punto però occorre dire che non sempre al coniuge separato non spetta nulla del TFR.
La Cassazione ha precisato infatti che:
- se la liquidazione viene riconosciuta al coniuge mentre è ancora sposato e la coppia è in regime di comunione, siccome nella comunione ricade anche il TFR, se poi i coniugi si separano, il residuo spetterà nella misura del 50% ciascuno. Regola che vale anche quando il TFR viene riconosciuto in pendenza della separazione, sempre che la coppia sia in regime di comunione naturalmente. Questo perché la comunione si scioglie solo quando la sentenza di separazione diventa definitiva o quando il Tribunale omologa la separazione consensuale;
- se invece il TFR viene percepito durante il matrimonio, ma la coppia ha optato per il regime della separazione dei beni, se poi i coniugi si separano il TFR rileva solo per determinare la ricchezza del coniuge che deve riconoscere all’altro il mantenimento. Regola che viene applicata anche quando il TFR matura dopo la sentenza di separazione.
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