Cosa sono gli accordi prematrimoniali?
Sempre più spesso si sente parlare di accordi o patti prematrimoniali, per lo più in relazione ad attori americani o personaggi dello spettacolo oltre oceano. Ma cosa si intende con tale espressione?
Si tratta accordi preventivi, diffusi in gran parte dell’Europa e soprattutto negli Stati Uniti, con cui i futuri coniugi stabiliscono preventivamente e in modo analitico come affrontare l’eventuale separazione o divorzio.
La loro finalità, dunque, è quella di diminuire la conflittualità tra i coniugi, prevenendo la lite giudiziaria, ma anche quella di ridurre i costi di una futura crisi coniugale.
All’interno degli accordi prematrimoniali, infatti, si può stabilire, per esempio, quanto si dovrà versare a titolo di assegno divorzile, a titolo di assegno di mantenimento, a chi verrà assegnata la casa familiare o l’ammontare del risarcimento del danno nell’ipotesi di tradimento da parte del coniuge.
I diversi tipi di accordi prematrimoniali
Occorre chiarire, fin da subito, che esistono due tipi di accordi prematrimoniali.
Da un lato vi sono gli accordi stipulati da due soggetti non ancora uniti in matrimonio prima della celebrazione delle nozze, e, dall’altro, gli accordi stipulati durante la vita matrimoniale.
Entrambi hanno le medesime finalità: regolare i reciproci rapporti patrimoniali e personali derivanti da un’ipotetica crisi coniugale o stabilire i termini e le condizioni di un eventuale separazione o divorzio (anche sin da prima dell’inizio del matrimonio).
Gli accordi prematrimoniali sono validi in Italia?
In Italia, attualmente, i patti prematrimoniali sono considerati nulli.
Non esiste, infatti, una legge che li regolamenti e il codice civile li esclude espressamente; quindi, non possono essere stipulati patti prematrimoniali finalizzati a regolare la situazione patrimoniale e personale in vista di una eventuale separazione o divorzio.
La giurisprudenza, infatti, considera non validi tutti gli accordi volti a limitare o a regolare in maniera differente quelli che sono i principi base del matrimonio come, per esempio, l’obbligo di fedeltà o di coabitazione. Di conseguenza, nel nostro Paese, non si può derogare, in via preventiva, ai doveri matrimoniali sanciti dalla legge.
Pertanto, nel caso in cui tali accordi vengano conclusi essi sono radicalmente nulli in quanto contrastanti non solo con quanto disposto dall’art. 160 del codice civile, secondo cui gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, ma anche con il principio dell’indisponibilità dei diritti nascenti dal matrimonio.
Le considerazioni appena svolte valgono anche per gli accordi eventualmente conclusi a matrimonio iniziato e in previsione di una separazione o divorzio.
Che valore ha un patto prematrimoniale sottoscritto dai futuri coniugi italiani?
Anche se il patto prematrimoniale, come abbiamo visto, non ha valore vincolante, resta comunque un documento indicativo di quello che i coniugi avrebbero voluto, delle abitudini della vita familiare, del contributo economico e del lavoro domestico programmato da entrambi e previsto per ciascuno.
Tale accordo, quindi, potrebbe essere utilizzato come prova, nel corso del giudizio di separazione o divorzio, specie in considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali affermatisi con riguardo al riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il giudice, infatti, chiamato a pronunciarsi su separazione e divorzio, li potrà prendere in considerazione per le proprie decisioni o per proporre alle parti una definizione consensuale della loro lite. Ovviamente, però, a differenza dei Paesi dove i patti prematrimoniali sono riconosciuti (come ad esempio in Francia, Germania e Spagna), il Giudice italiano non potrà imporre alle parti di attenersi al contenuto di questi accordi.
Cosa possono fare i coniugi in Italia?
Il nostro Ordinamento prevede che, prima e durante il matrimonio, i coniugi possano, in qualsiasi momento, cambiare il regime patrimoniale dei beni.
Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 162 del codice civile, ai coniugi è unicamente concesso di scegliere tra il regime di comunione o di separazione dei beni: tale scelta può essere effettuata sia al momento delle nozze che durante il corso della vita matrimoniale.
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