Spesso si crede che già con la separazione i coniugi pongano fine al loro matrimonio.
Ma in realtà non è così. Infatti, quando si parla di separazione personale dei coniugi (consensuale o giudiziale), si fa riferimento ad una situazione temporanea in cui i coniugi sospendono gli effetti del loro rapporto matrimoniale, in attesa di una riconciliazione o, più frequentemente, del divorzio. Questa situazione, però, sebbene temporanea, comporta delle conseguenze sul piano dei diritti e dei doveri che nascono con il matrimonio in capo a ciascun coniuge.
Vediamo quindi quali sono questi effetti.
Effetti sui rapporti personali
In primo luogo, dalla separazione derivano rilevanti mutamenti in ordine ai rapporti personali.
Infatti, pur mantenendo la qualità di coniugi, tra marito e moglie ma cessano alcuni doveri primo fra tutti quello fedeltà e di coabitazione.
Uno dei due coniugi, quindi, sarà tenuto a lasciare la casa familiare e a prendere la residenza ad un nuovo indirizzo e ciò anche al fine di non comparire più nello stato di famiglia del coniuge.
Per quanto riguarda, invece, il dovere di assistenza materiale esso si trasforma, in presenza di specific requisiti, nel diritto del coniuge economicamente più debole a ricevere un contributo di mantenimento, tramite forma di assegno mensile e salvo i casi di addebito della separazione. Ciascun coniuge, infatti, ha la facoltà di chiedere al giudice la pronuncia di addebito nei confronti dell’altro, quando la responsabilità della fine del matrimonio sia da imputare a quest’ultimo per violazione dei doveri nascenti dal rapporto di coniugio (per esempio, la violazione del reciproco dovere di fedeltà).
Effetti riguardo ai figli e all’assegnazione della casa
Per quanto riguarda i rapporti con i figli, i doveri di ciascun coniuge restano invariati.
I figli, infatti, in caso di separazione dei loro genitori, conservano il diritto di mantenere sia con il padre e che con la madre un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi anche con i nonni, gli zii, i cugini e tutti i parenti della famiglia di origine di entrambi i genitori.
Quanto, poi, all’assegnazione della casa coniugale, uno dei luoghi più comuni è quello di pensare che essa venga assegnata alla moglie. In realtà non è sempre così. Nel caso, infatti, in cui non vi siano figli, la casa di proprietà di uno solo dei coniugi rimarrà nel godimento del coniuge proprietario, mentre in caso di comproprietà, i coniugi nell’ambito della regolazione complessiva dei loro rapporti patrimoniali dovranno stabilire a chi resta il diritto di abitarla e, in caso di disaccordo, protrà pronunciarsi il giudice.
Laddove, invece, vi siano figli minori o non economicamente autosufficienti, la casa coniugale viene assegnata nel loro interesse, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. e pertanto rimarrà in godimento al genitore collocatario, il quale perderà tale diritto nel caso in cui cessi di abitarvi stabilmente o quando i figli diventino economicamente autosufficienti o stanzino la propria residenza altrove.
Effetti sul piano patrimoniale
La separazione produce molteplici e rilevanti effetti anche sul piano dei rapporti patrimoniali.
In particolare, nel caso in cui si scelga la via della separazione consensuale, i coniugi stipuleranno, tramite i propri avvocati, un accordo da sottoporre al giudice e il cui contenuto, ove omologato, costituirà la disciplina dei loro futuri reciproci rapporti patrimoniali. Tale accordo potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l’assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole.
Effetti della separazione sul piano successorio
In caso di separazione i diritti di successione di un coniuge nei confronti dell’altro rimangono invariati. Pertanto, laddove muoia uno dei due, il coniuge separato può ereditare, a meno che non ci sia stata una separazione con addebito.
Infatti, in caso di pronuncia di addebito, il coniuge nei confronti del quale è stato pronunciato non può vantare alcuna pretesa sotto il profilo successorio nei confronti dell’altro, salvo un assegno vitalizio da porre a carico degli eredi, se già godeva del diritto agli alimenti.
Il coniuge superstite ha, inoltre, diritto alla pensione di reversibilità, al trattamento di fine rapporto (TFR) ed alla indennità di mancato preavviso, a meno che non abbia percepito un assegno di mantenimento in un’unica soluzione (una tantum).
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