Cosa sono?
La legge 76 del 2016 ha previsto che i conviventi di fatto possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la stipula di un contratto di convivenza.
Volendo darne una definizione, allora, il contratto di convivenza è quell’accordo attraverso il quale due persone, che siano conviventi, non coniugate o unite civilmente, possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.
Dal contratto di convivenza sorgono veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto, con esclusione di ogni effetto nei confronti dei terzi. Pertanto, la violazione degli stessi legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.
Quali sono i requisiti per stipulare un contratto di convivenza?
I requisiti di fatto per essere ammessi a sottoscrivere un contratto di convivenza sono i seguenti:
- l’esistenza di una convivenza di fatto;
- che detta convivenza abbia un carattere almeno dichiaratamente stabile;
- che, altresì, i conviventi siano stabilmente uniti da legami affettivi e di coppia;
- che, inoltre, siano legati da un vincolo di reciproca assistenza morale e materiale.
Vi sono poi presupposti di diritto per la valida confezione di questo accordo.
Alcuni di essi sono positivi, nel senso che debbono essere posseduti dalla coppia al momento della stipula del contratto, quali la maggior età; altri, invece, sono negativi, nel senso che precludono l’accesso all’istituto o, se sopravvenuti, estinguono il contratto di convivenza con efficacia dal momento del loro verificarsi.
I presupposti negativi sono:
- il non essere coniugati;
- il non essere uniti civilmente;
- il non aver già stipulato con altri un contratto di convivenza;
- il non essere legati da rapporti di parentela o affinità;
- il non essere legati l’un l’altro da vincolo di adozione;
- il non essere interdetti.
Qual è il contenuto di questi accordi?
Quanto al contenuto, il contratto può disciplinare:
- le modalità e la misura della contribuzione alle necessità della vita in comune, che dovrà essere parametrata alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno membro della coppia;
- la scelta del regime patrimoniale tra: la comunione legale dei beni (per la cui disciplina la legge rinvia alle norme dettate in materia di matrimonio), il regime di separazione legale dei beni o, ancora, di una diversa forma di comunione convenzionale;
- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi o sia in locazione);
- la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Cosa non possono mai regolare i contratti di convivenza?
Gli aspetti non patrimoniali della vita comune non possono essere contemplati dal contratto. Non ne possono, in termini giuridici, costituire l’oggetto, al pari dei rapporti successori.
Quali documenti occorrono per stipulare un contratto di convivenza?
Per poter stipulare i contratti di convivenza occorre presentare i seguenti documenti:
1. documento d’identità (ad es. carta d’identità o passaporto);
2. le tessere sanitarie per l’attribuzione del codice fiscale;
3. i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi (es. stato libero, separazione legale, divorzio);
4. eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partners, dai quali potrebbero derivare obblighi e statuizioni tali capaci di incidere sul contenuto del contratto che si andrà a firmare.
A questi documenti, poi, andranno aggiunti quelli relativi ai beni, ai rapporti, alle situazioni che si intendono disciplinare con il contratto di convivenza (ad esempio, se la coppia intende disciplinare le modalità di uso della casa adibita a residenza comune, occorrerà la copia del contratto di locazione, se detenuta in locazione).
Quale forma deve rivestire l’atto?
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità.
Non è, invece, necessaria la forma dell’atto pubblico notarile, essendosi il legislatore accontentato della scrittura privata autenticata da notaio o avvocato. Alla stipula del contratto il professionista ne dovrà altresì attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Lo scioglimento del contratto
Il contratto si scioglie:
– per cause naturali, alla morte di uno dei contraenti;
– per successivo matrimonio o unione civile dei conviventi, tra loro o con terze persone;
– attraverso un atto di eguale forma e forza rispetto all’originario contratto. In quest’ultimo caso, in particolare:
a) per tramite di un accordo convenzionale tra le parti, mediante il quale sarà possibile alle stesse modificarne in tutto o in parte i contenuti ovvero estinguere i vincoli precedentemente costituiti tra loro;
b) per mezzo di recesso unilaterale, espresso nella forma del contratto originario e notificato all’altro contraente.
Costituzione, modifiche e scioglimento devono essere registrate all’anagrafe.
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