Il reato di maltrattamenti in famiglia, regolato dall’art. 572 del nostro codice penale, si configura tutte le volte in cui un individuo maltratta una persona appartenente alla sua famiglia o con lui convivente.
Più specificatamente si è in presenza di tale fattispecie criminosa in tutti i casi in cui viene maltrattata una persona che:
- appartiene alla nostra stessa famiglia
- con la quale si convive
- è stata sottoposta alla propria autorità
- è stata data in affidamento per motivi legati all’educazione, alla cura, alla custodia, per l’esercizio di una professione
Il reato di maltrattamenti in famiglia, si può verificare anche quando la convivenza non sia più in corso o sia stata molto breve. Tuttavia, presente o passata, affinché possa configurarsi il reato in questione, è indispensabile che la convivenza possa essere dimostrata.
Quali sono le condotte rilevanti?
Per potersi configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, le condotte devono essere reiterate nel tempo e possono consistere in:
- percosse
- insulti
- violenza domestica
- violenza psicologica
- minacce verbali
- prevaricazioni
- umiliazioni e screditamento
- atti di disprezzo volti a provocare una sistematica sopraffazione della vittima
- controllo su spostamenti e interazioni sociali
- strumentalizzazione dei figli
Cosa fare se si è vittima di maltrattamenti?
Nel caso in cui si sia vittima di maltrattamenti in famiglia, si consiglia di:
- contattare un avvocato per ricevere informazioni esaustive sui diritti che possono essere fatti valere e sui servizi di protezione e sostegno disponibili sul territorio
- chiamare il centro antiviolenza più vicino per ottenere un primo aiuto soprattutto di tipo psicologico ed emotivo (numero nazionale antiviolenza: 1522)
- rivolgersi alle Forze dell’Ordine per denunciare i maltrattamenti subiti
- recarsi presso il Pronto Soccorso per ricevere le cure e per refertare le lesioni
Inoltre, quando sussiste una particolare situazione di pericolo per la vita della persona vittima di maltrattamenti ed eventualmente anche dei suoi figli minori, si può attivare, anche attraverso i centri antiviolenza, il progetto di inserimento in una struttura protetta (c.d. casa rifugio a indirizzo segreto o casa-madre bambino). Tuttavia, l’inserimento in queste strutture protette non obbliga la vittima a denunciare i maltrattamenti (o ad avviare la procedura di separazione).
Come fare la denuncia-querela?
Il reato di maltrattamenti in famiglia è procedibile d’ufficio: questo vuol dire che chiunque ne sia a conoscenza può denunciare l’accaduto anche soltanto recandosi presso le Forze dell’Ordine per denunciare gli episodi di maltrattamento.
Infatti, per sporgere denuncia-querela, non è necessario rivolgersi subito ad un avvocato, anche se la sua presenza, può essere senza dubbio utile al momento della presentazione della stessa e per una migliore esposizione dei fatti.
Se si decide di sporgere denuncia-querela senza l’aiuto di un avvocato, si consiglia comunque di nominarlo in tale occasione e di eleggere domicilio presso il suo studio legale, in modo che tutte le notifiche relative al procedimento arrivino direttamente al difensore.
Quando si decide di denunciare le condotte maltrattanti subite, è opportuno fare fin da subito mente locale sugli episodi accaduti. Questo permetterà di verbalizzare davanti alle autorità un racconto, preciso, coerente e ordinato cronologicamente.
In questi momenti, infatti, è quanto mai importante essere precisi, per quanto possibile, con riferimento:
- agli elementi di luogo e di tempo (quando e dove è avvenuto l’episodio)
- alle persone che erano presenti ai fatti o che erano a conoscenza degli stessi (in quanto, poi, potranno essere sentite come testimoni durante il corso del processo)
Al momento della presentazione della denuncia-querela, a supporto del proprio racconto, la vittima potrà allegare file audio e/o video e messaggi attestanti la commissione del reato che ritiene di aver subito. Una denuncia-querela con queste tutte le caratteristiche appena ricordate permetterà alla vittima di essere anche più preparata per la fase processuale quando dovrà essere sentita come testimone.
Una volta depositata, con o senza avvocato, la denuncia-querela presso una delle sedi competenti alla ricezione di quest’ultima, le Forze dell’Ordine daranno avvio alle indagini; verrà, quindi, aperto un fascicolo e svolte le verifiche necessarie per valutare se quanto denunciato dalla vittima è fondato oppure no.
Al momento della presentazione della denuncia-querela è bene, inoltre, indicare di voler essere informati della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, qualora questi non ritenga configurabile la fattispecie delittuosa. Solo in questo modo, infatti, si potrà avere la possibilità di proporre opposizione avverso tale richiesta.
Quali misure cautelari possono essere attivate per tutelare la vittima?
La legge prevede varie misure cautelari a tutela della vittima, come, ad esempio:
- il divieto di dimora
- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- l’allontanamento dalla casa familiare
- la collocazione del minore solo o con il genitore presso una struttura casa-famiglia
- la custodia cautelare in carcere
Si potrà chiedere che vengano applicate le misure cautelari al momento di presentazione della denuncia-querela.
Il diritto al gratuito patrocinio
Infine, le vittime di maltrattamenti in famiglia, così come le vittime di stalking e di violenza sessuale, hanno diritto al gratuito patrocinio da parte dello Stato, a prescindere dall’ammontare dei redditi posseduti.
Lascia un commento