Cos’è il cognome?
Il cognome costituisce un elemento fondamentale della personalità e il suo acquisto rappresenta un effetto legale ed indisponibile del riconoscimento da parte del genitore.
In merito, la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso aprile 2022, ha dettato una disciplina più articolata del cognome dei figli.
Oggi, infatti, come vedremo, l’attribuzione del cognome è, senza dubbio, più rispettosa della figura materna, nonché in linea con il principio costituzionale di eguaglianza e nell’interesse dei figli.
L’attribuzione del cognome prima della pronuncia della Corte Costituzionale
Fino a poco tempo addietro, l’acquisto del cognome avveniva secondo quanto previsto dall’art. 262 c.c., secondo cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, al figlio, al momento della nascita, veniva attribuito il cognome paterno.
In particolare, l’art. 262 c.c., in tema di cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevedeva che se il riconoscimento del figlio fosse stato effettuato contemporaneamente da entrami i genitori, il figlio assumesse il cognome del padre.
La norma, quindi, da un lato, impediva ai genitori, anche se di comune accordo, di dare al figlio il solo cognome della madre e, dall’altro, in assenza di un accordo, imponeva il solo cognome del padre, invece che quello di entrambi i genitori.
Nel mese aprile 2022, tuttavia, su questo tema, è intervenuta la Corte Costituzionale con una importante pronuncia, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono, in automatico, l’attribuzione del cognome del padre con riferimento tanto ai figli nati nel matrimonio che fuori dal matrimonio e adottivi.
In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola in base alla quale il cognome del padre veniva attribuito in automatico, in quanto contrastante non solo con i principi della nostra Costituzione (artt. 2, 3 e 117, primo comma), ma anche con quelli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (artt. 8 e 14), previsti a tutela del diritto alla vita privata e familiare e del divieto di discriminazioni fondate sul sesso.
Si tratta, dunque, di una rivoluzione vera e propria, non solo giuridica ma soprattutto socio-culturale e in linea con i principi sovranazionali.
Una pronuncia questa, quindi, sicuramente importante e che segue quella del 2016 con cui già la stessa Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 c.c., nella parte in cui non consentiva ai genitori, sulla base di un accordo comune, di attribuire ai figli, alla nascita, anche il cognome materno (postposto a quello del padre), prendendo atto che, in assenza di accordo espresso, sarebbe prevalso, in ogni caso, il cognome paterno.
L’attribuzione del cognome dopo la pronuncia della Corte Costituzionale
Oggi, quindi, a seguito dell’importante decisione della Consulta dello scorso aprile, entrambi i genitori possono condividere la scelta del cognome da dare a loro figlio.
La sentenza trova espressamente applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 maggio 2022.
Quindi, dal 1 giugno 2022, per tutti i figli nati durante il matrimonio ma anche per quelli nati da genitori non coniugati e per i figli adottivi, l’attribuzione del solo cognome paterno non è più automatico.
La novità più importante è, infatti, che i genitori potranno decidere di attribuire soltanto il cognome della madre.
Quindi, oggi, i genitori potranno scegliere tra:
- attribuire sia il cognome della madre che quello del padre, scegliendone l’ordine;
- attribuire solo il cognome del padre;
- attribuire solo il cognome della madre.
Come si stabilisce l’ordine dei cognomi?
La nuova regola sarà, dunque, quella per cui il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori, ovvero il cognome del padre e quello della madre, nell’ordine da essi stessi scelto, salvo che quest’ultimi decidano, sempre di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
L’automatismo del doppio cognome, quindi, è derogabile solo su accordo dei genitori.
Tuttavia, in mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resterà la possibilità di rivolgersi al Giudice, così come già avviene per altre questioni relative ai figli, compreso il contrasto sulla scelta del nome.
Come aggiungersi il cognome della madre in tutti gli altri casi?
Come abbiamo visto, la sentenza della Corte Costituzionale non ha valore retroattivo.
Quindi, chi è nato prima del 1 giugno 2022, continuerà a portare il vecchio cognome, a meno che non voglia intraprendere la procedura, sottoposta alla previa valutazione di opportunità della Prefettura, che consente di aggiungersi il cognome della madre oltre a quello del padre.
Per poter richiedere tale modifica occorre avere la cittadinanza italiana e più di 18 anni.
Per quanto riguarda il minore, tale domanda può essere presentata, per suo conto, da entrambi i genitori, anche se separati.
Normalmente, la modifica del cognome viene concessa solo in presenza di validi motivi, supportati da adeguata documentazione e motivazioni (ad es. nel caso in cui il figlio porti il cognome del padre, noto pregiudicato pluricondannato o nel caso in cui il cognome sia ridicolo).
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