Chi è?
Il curatore speciale è un soggetto super partes chiamato ad assistere il minore in ambito processuale in tutte quelle ipotesi in cui, a fronte di un conflitto di interessi, i genitori o chi ne ha la responsabilità non lo tutelino in modo adeguato.
Normalmente, tale incarico viene ricoperto da un avvocato al fine di meglio garantire, nei procedimenti in cui è coinvolto il minore, la difesa dei suoi interessi e dei suoi diritti.
Recentemente, a fine anno 2021, il legislatore, nell’ambito di una generale riforma del processo civile che ha coinvolto anche il processo di famiglia, ha apportato significative novità che hanno riguardato, tra le altre, il curatore speciale del minore.
In quali casi può essere nominato?
In primo luogo, la norma di cui all’art. 78 c.p.c., prevede che la nomina del curatore speciale del minore, nei giudizi civili, sia necessaria:
- se i genitori, congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nell’interesse del figlio;
- quando manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni d’urgenza;
- se vi è conflitto di interesse con i genitori.
In alcuni casi tale conflitto è presunto dal legislatore (ad es. nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità), altre volte, invece, la sussistenza dello stesso può essere valutata in relazione al caso concreto (ad es. nei casi riguardanti la responsabilità genitoriale o in quelli di affidamento dei figli).
Accanto alle ipotesi appena ricordate, la riforma del 2021 è intervenuta prevedendo come necessaria la nomina del curatore anche in questi altri casi (art. 78, terzo e quarto comma c.p.c.):
- decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- in presenza di un provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;
- nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;
- in una situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- a fronte della richiesta del minore che abbia compiuto gli anni 14;
- nei casi di temporanea inadeguatezza dei genitori, per gravi ragioni, a rappresentare gli interessi del minore.
Chi può chiedere la nomina?
In base all’art. 80 c.p.c., i soggetti che possono richiedere la nomina di un curatore speciale sono:
- il giudice;
- il pubblico ministero;
- uno o entrambi i genitori;
- chiunque ne abbia interesse;
- il minore ultraquattordicenne, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno adeguati a rappresentare il fanciullo nel procedimento (novità, questa, introdotta dalla riforma del 2021).
Una volta investito della richiesta di nomina, il giudice assumerà sommarie informazioni ed emanerà il provvedimento di nomina, illustrando le ragioni per le quali ritiene che sussista un pregiudizio per il minore tale da non consentire l’adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori.
Che poteri ha il curatore speciale?
Il curatore speciale del minore, nell’espletamento del suo compito, ha poteri di rappresentanza processuale e, oggi, grazie all’intervento legislativo di fine 2021, anche funzioni di rappresentanza sostanziale.
In particolare, nel rapportarsi con il minore è tenuto a:
- rappresentarlo nei procedimenti che lo riguardano e tutelare i suoi diritti e interessi;
- incontrarlo e ascoltarlo, raccogliendo le sue opinioni in relazione a quanto accade in giudizio, così da riferirlo al giudice;
- dialogare con le altre parti del giudizio (giudice, genitori, famiglie affidatarie e servizi sociali), mantenendo sempre la sua indipendenza;
- informarlo dell’andamento del procedimento che lo riguarda, dei possibili sviluppi e conseguenze che le eventuali statuizioni potranno avere sulla sua esistenza.
Quanto, poi, alla gestione patrimoniale dei beni del minore, il curatore può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre per quelli di natura straordinaria deve essere autorizzato dal giudice tutelare.
Si può chiedere la revoca o modifica del curatore?
Sì, il provvedimento con cui il giudice nomina il curatore speciale può essere sempre modificato o revocato, presentando un’istanza motivata e purché ricorrano gravi inadempienze o manchino o siano venuti meno i presupposti per la suddetta nomina.
Anche in questo caso, i soggetti che possono richiedere il provvedimento di modifica o revoca sono gli stessi legittimati a richiederne la nomina, ad eccezione di coloro che si trovano temporaneamente limitati nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Chi paga il curatore speciale del minore?
Nel caso in cui il curatore, che assiste e rappresenta il minore all’interno della causa che lo riguarda, sia un avvocato questi può domandare il pagamento del suo compenso come da tariffario.
Laddove, però, il minore non sia nelle condizioni economiche di pagare il curatore, è possibile fare domanda per il patrocinio gratuito, tenendo conto del reddito proprio del minore (e del nucleo familiare in cui è, anche solo temporaneamente, inserito) e non dei genitori, in quanto il curatore viene nominato in presenza di situazioni conflittuali con quest’ultimi.
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