Cos’è il diritto di visita?
Il diritto di visita è sia un diritto del minore che un diritto-dovere del genitore non collocatario (cioè il genitore presso cui non vivono in maniera prevalente i figli).
Spesso si tende a confondere tale diritto con l’affidamento condiviso dei figli e a credere che esista un automatismo tra i due istituti. In realtà non è così.
L’affidamento dei figli riguarda l’esercizio delle responsabilità genitoriali, ovvero tutte le decisioni che riguardano l’istruzione, l’educazione, la salute e, in generale, le questioni di rilievo dei figli che, di norma, devono essere condivise tra genitori (da qui “affido condiviso”).
Il diritto di visita, invece, riguarda i tempi ed i modi in cui il genitore non collocatario frequenta i figli.
Nella regolamentazione di tale diritto, si dovranno necessariamente considerare e conciliare l’interesse e il diritto della prole a frequentare costantemente il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest’ultimo e le esigenze dei minori stessi.
Ad esempio, dovranno essere regolamentati i giorni infrasettimanali, i fine settimana, le vacanze natalizie, quelle estive pasquali ed i ponti, secondo il calendario scolastico qualora i figli frequentino la scuola.
Cosa succede se il genitore non collocatario non rispetta il diritto di visita?
Se il genitore non collocatario non rispetta il proprio diritto di visita in modo persistente e continuativo, l’altro genitore potrà:
– chiedere al giudice un ammonimento del genitore inadempiente, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e/o il risarcimento dei danni nei confronti del minore ex art 709 ter c.p.c.
– chiedere una modifica dei provvedimenti in vigore e, nei casi più gravi, si potrà anche avanzare istanza per l’affidamento esclusivo dei figli sino alla dichiarazione di perdita della responsabilità genitoriale (ad esempio, nel caso in cui tale assenteismo abbia causato un grave pregiudizio al minore);
– denunciarlo per violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’ art. 570 c.p. facendo incorrere il genitore inadempiente in responsabilità penale.
Quali rimedi ha a disposizione il genitore non collocatario nel caso in cui l’altro genitore gli impedisca l’esercizio di tale diritto?
Anche il genitore non collocatario a cui venga negato dall’altro genitore di esercitare il proprio diritto di visita può trovare tutela sia sotto il profilo penale che civile.
Infatti, quest’ultimo può:
– presentare denuncia penale nei confronti del genitore collocatario per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.);
– può rivolgersi al giudice civile ex art. 709 ter c.p.c. al fine di ottenere delle sanzioni nei confronti del genitore collocatario che non ha rispettato e/o di diritto di visita;
– può rivolgersi al giudice civile al fine di ottenere, una volta provato il comportamento negligente dell’altro genitore, una modifica delle modalità di affidamento.
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