Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento: conseguenze a cui può andare incontro il coniuge obbligato a corrisponderlo
- Mancato versamento assegno di mantenimento: conseguenze civili
- Mancata corresponsione assegno di mantenimento: conseguenze penali
Mancato versamento assegno di mantenimento: conseguenze civili
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dell’ex coniuge comporta conseguenze sia civili che penali per il soggetto obbligato.
Conseguenze civili
Dal punto di vista civilistico la norma che ci viene in aiuto per capire che cosa può succedere a chi non versa il mantenimento è l’art. 156 c.c., che offre diversi strumenti al destinatario dell’assegno per fare in modo che il coniuge obbligato adempia.
Garanzia reale o personale se sussiste il pericolo d’inadempimento
In base a quanto previsto da questa norma, il giudice, se ravvisa l’esistenza del pericolo che il coniuge obbligato possa sottrarsi al versamento dell’assegno, può prevenire il problema, disponendo l’obbligo di prestare una garanzia reale (come l’ipoteca o il pegno) o una garanzia personale (come la fideiussione).
Sequestro se l’assegno non è stato versato
Quando invece il giudice, su richiesta del coniuge a cui spetta il mantenimento, accerta che quello obbligato non ha versato l’assegno dovuto, può far sequestrare i beni di quest’ultimo e ordinare anche ai suoi creditori, come il datore di lavoro ad esempio, di versare una parte delle somme dovute direttamente al coniuge che ne ha diritto.
Merita una precisazione la natura del sequestro che il giudice può ordinare per garantire il diritto al mantenimento del coniuge beneficiario. Per la giurisprudenza più recente e costante infatti, questo sequestro non ha natura cautelare, ma serve solo a garantire l’adempimento degli obblighi patrimoniali che vengono stabiliti dal giudice in sede di separazione.
Processo esecutivo per recuperare gli assegni di mantenimento non pagati
Dal punto di vista civilistico infine occorre ricordare che, per i debiti derivanti dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento, si può anche ricorrere al processo esecutivo, pignorando e facendo vendere i beni del debitore. Una procedura che può rivelarsi più celere dei due strumenti visti prima, a meno che il diritto all’assegno non concorra con crediti privilegiati o garantiti da pegno e ipoteca.
Mancata corresponsione assegno di mantenimento: conseguenze penali
Come anticipato però il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ha anche delle conseguenze penali. L’art. 570 bis del codice penale infatti punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro il coniuge che non corrisponde l’assegno dovuto in conseguenza della separazione o del divorzio.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Il contenuto e la portata di questa norma sono stati definiti fortunatamente dalla Cassazione, che così ha reso più semplice comprendere in quali casi si configura il reato di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”.
Trattasi di un reato che, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 7277/2020, è perseguibile d’ufficio e che, per essere integrato, richiede due condizioni fondamentali:
- la prima è che il soggetto obbligato ad adempiere abbia i mezzi ossia la capacità concreta ed effettiva di fornire all’altro coniuge i necessari mezzi di sussistenza;
- la seconda è che il beneficiario dell’assegno di mantenimento versi in uno stato di bisogno, condizione che, se è sempre presunta per i figli, visto che non possono lavorare e mantenersi da soli, deve essere dimostrato volta per volta per il coniuge.
Reato se si impedisce al coniuge di soddisfare gli elementari bisogni di vita
La Cassazione però ha fornito altri importanti chiarimenti su questo illecito penale.
Una delle domande che più spesso si pone chi è tenuto a versare l’assegno di mantenimento al coniuge separato è la seguente: che cosa succede se ritardo nel pagamento o se non riesco a dare tutti i soldi previsti tutti i mesi.
In questi casi si rischia la condanna penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 bis c.p?
Ebbene, come sempre, è necessario valutare attentamente il caso concreto, nel senso che, solo se l’inadempimento del soggetto obbligato è così grave da non consentire al beneficiario di soddisfare i più elementari bisogni di vita, si rischia la condanna penale.
Il giudice, prima di emettere una sentenza di condannare nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento, è infatti tenuto a verificare che questo soggetto non abbia avuto magari un periodo di difficoltà economiche tali da impedirgli di provvedere. E’ possibile infatti che il coniuge obbligato dimostri di essersi trovato nell’impossibilità, non per sua colpa, di lavorare e quindi di procurarsi i mezzi economici necessari per pagare l’assegno.
Valutare la totale assenza di aiuti e la volontà di non pagare il mantenimento
Fatte queste verifiche, il giudice deve però anche sincerarsi che al coniuge beneficiario siano effettivamente venuti meno i mezzi di sussistenza per provvedere ai suoi bisogni primari. E’ possibile infatti, come spesso accade, che sia stato aiutato dai genitori o da qualche persona vicina, che magari ha provveduto a sostenerla con del denaro o procurandole un lavoretto.
L’aspetto più importante su cui il giudice deve indagare è quindi l’elemento soggettivo del reato. Ai fini della condanna o della assoluzione a rilevare è soprattutto la volontà di sottrarsi all’obbligo del mantenimento, nonostante la consapevolezza dello stato bisogno del coniuge. Solo se il coniuge obbligato, pur avendo i mezzi, non ha versato l’assegno, è responsabile penalmente.
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