Fino a quando i genitori sono tenuti a mantenere i figli?
Una convinzione sempre più comune in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, è quello di ritenere che l’obbligo di mantenimento dei figli venga meno al compimento della maggiore età degli stessi. Ma in realtà non è così.
Infatti, all’interno del nostro codice civile, l’art. 337-septies stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Pertanto l’obbligo di contribuzione al mantenimento della prole non cessa alla maggiore età del figlio, bensì al raggiungimento della sua indipendenza economica, ossia fino a quando non sia in grado di procurarsi, senza colpa, autonomi ed adeguati mezzi di sostentamento (per esempio, la giurisprudenza non ritiene autonomo economicamente il figlio che percepisca somme di denaro di modesta entità derivanti da attività lavorative saltuarie o “a chiamata”).
La valutazione caso per caso
La giurisprudenza, quindi, è ormai consolidata nell’ammettere che il mantenimento del figlio maggiorenne perduri sì fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, ma deve al contempo valutare il singolo caso concreto.
Tale obbligo, infatti, deve essere parametrato a vari aspetti quali:
- l’età del figlio
- il percorso di studi o lavorativo scelto dal figlio
- il cambiamento delle condizioni economiche del figlio beneficiario
- il cambiamento delle condizioni economiche dei genitori
Spetterà, pertanto, al giudice verificare l’esistenza, in concreto, dei requisiti in grado di giustificare il perdurare dell’obbligo di mantenimento a carico dei genitori.
Ad esempio, il giudice potrà escludere il diritto in questione qualora il figlio, terminato il proprio percorso di studi, abbia ripetutamente rifiutato offerte o colloqui di lavoro, senza valide ragioni.
Si può versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne?
La risposta a tale domanda la troviamo sempre nell’art. 337- septies c.c., nella sua ultima parte: “Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori“.
Dunque, può essere disposto che i figli divenuti maggiorenni percepiscano direttamente l’assegno di mantenimento. A tal fine, però, occorre una pronuncia da parte del giudice, non potendo essere sufficiente un semplice accordo delle parti.
È possibile chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento del figlio?
In generale, il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento può chiedere la revoca o la riduzione del suo importo se mutano le sue condizioni economiche o quelle del figlio, indipendentemente dalla maggiore età.
Si pensi al caso del genitore che abbia contratto nuovo matrimonio e abbia avuto altri figli o che sia stato licenziato oppure al caso in cui il figlio maggiorenne sia stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente (c.d. principio di auto-responsabilità), ma non ne abbia colpevolmente tratto profitto. In quest’ultimo caso, pertanto, il genitore potrà agire in giudizio facendo valere, in rapporto all’età del figlio, il conseguimento del titolo professionale o la sua inerzia nel cercare un lavoro.
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