Principio della bigenitorialità e collocamento prevalente, ragioni per cui la giurisprudenza lo predilige all’alternato e precisazioni della Cassazione
- Il principio della bigenitorialità
- Collocamento prevalente e mantenimento indiretto
- Perché la giurisprudenza predilige il collocamento prevalente
- La Cassazione sul principio della bigenitorialità
Il prinicipio della bigenitorialità
Il principio della bigenitorialità ha trovato riconoscimento e attuazione concreta solo negli ultimi anni.
La vera svolta si è realizzata con la legge n. 154/2013, che ha modificato e introdotto diversi articoli nel nostro codice civile. L’articolo di riferimento specifico sulla bigenitorialità è il 337 ter del codice civile, che al primo comma stabilisce che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
Si tratta di una norma molto importante, perché riconosce ai bambini il diritto a costruire e conservare nel tempo un buon rapporto sia con la mamma che con il papà.
Collocamento prevalente e mantenimento indiretto
Attenzione però, bigenitorialità non significa che deve esserci una divisione assolutamente identica e paritaria del tempo che ogni genitore deve trascorrere con i figli. Quando una coppia si divide infatti uno dei due viene definito genitore collocatario, appiglio obbligato per affrontare il tema del collocamento prevalente, spesso interpretato erroneamente come negazione sia dell’affido condiviso che del principio di bigenitorialità. In realtà, con il termine collocamento prevalente si intende la residenza stabile del figlio o dei figli presso uno dei genitori, che per questo motivo viene chiamato genitore “collocatario”.
Genitore “collocatario” a cui si contrappone quello “non collocatario” e a cui viene riconosciuto il diritto di visita, ossia la possibilità di tenere con sé il figlio in genere due – tre giorni a settimana, a week end alternati, dopo essersi accordato naturalmente con l’altro su tempi e modi.
Due modi diversi di fare il genitore che comportano anche obblighi diversi sul fronte economico. Il collocamento prevalente comporta infatti che il genitore non collocatario debba provvedere al mantenimento dei figli quando non sono con lui, attraverso quello che viene definito in gergo tecnico, il mantenimento indiretto, che consiste nel versamento di una somma solitamente mensile, da corrispondere all’altro genitore, che invece soddisfa in modo diretto le esigenze dei figli.
Perché la giurisprudenza predilige il collocamento prevalente
In Italia in particolare il collocamento prevalente (preferito di gran lunga all’alternato) è il frutto di due convinzioni giurisprudenziali che da tempo immemorabile guidano le scelte dei giudici quando devono prendere decisioni che riguardano i figli di genitori separati:
- la prima è che i figli debbano crescere in una sola casa, per garantire loro una certa stabilità e serenità;
- la seconda è che, soprattutto se i figli sono piccoli, spetta alla mamma occuparsene in misura prevalente. Soluzione che, se poteva andare bene fino a qualche tempo fa, mal si adatta alla realtà attuale, in cui le donne hanno un ruolo sempre più importante e significativo, anche in termini d’impegno orario quotidiano, nel lavoro e nella società.
La Cassazione sul principio della bigenitorialità
Pare pportuno infine segnalare l’importante e recente contributo della Cassazione sull’affermazione del principio alla bigenitorialità e sugli aspetti pratici che riguardano la sua attuazione.
Sull’argomento merita di essere menzionata senza dubbio l’ordinanza n. 31902 del 2018 in cui la Cassazione ha precisato che il principio della bigenitorialità “non comporta l’applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori” ma deve essere interpretato piuttosto come il “diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse.”
La seconda pronuncia, particolarmente significativa in materia è l’ordinanza n. 9143/2020 con cui la Cassazione ha sancito che, per quanto riguarda i provvedimenti del giudice sui figli in caso di separazione, costui “non può in ogni caso prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità” perché è suo dovere “assicurare una comune presenza dei genitori nell’esistenza del figlio.”
Una delle decisioni più interessanti della Cassazione sul tema delle bigenitorialità però è senza dubbio la recentissima ordinanza n. 28883/2020, che si è occupata delle misure restrittive imposte al genitore non collocatario. In questo provvedimento la Cassazione ha chiarito che “Pur dovendosi riconoscere all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori (…) onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori.”
Un’affermazione di principio molto importante, rivolta ai giudici e finalizzata a preservare il rapporto dei figli con entrambi i genitori.
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