Di cosa si tratta?
In occasione della separazione e del divorzio, i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, possono decidere di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, attraverso il trasferimento di beni, mobili o immobili, e, quindi, definire la crisi coniugale quanto meno sotto tale profilo.
Infatti, i coniugi possono decidere di:
- trasferire la proprietà esclusiva dell’immobile o una quota di essa all’altro coniuge;
- prevedere l’assunzione dell’impegno da parte di un coniuge a trasferire la proprietà di immobili in favore dell’altro;
- costituire dei diritti reali sull’immobile da parte del coniuge (es. il diritto di godimento sulla casa familiare o di usufrutto o, ancora, di abitazione).
Le modalità di trasferimento dei beni prima della pronuncia delle Sezioni Unite
Fino a poco tempo addietro, tali trasferimenti tra coniugi avvenivano attraverso una procedura che prevedeva due fasi: una in Tribunale e l’altra di fronte al Notaio.
L’accordo raggiunto dai coniugi, infatti, veniva depositato congiuntamente in Tribunale e prevedeva l’impegno al trasferimento da parte di uno dei due coniugi a favore dell’altro o dei figli, mediante un successivo atto notarile, da stipulare entro un determinato termine, in esecuzione dell’obbligo assunto.
L’intervento del Notaio, in questi casi, si poneva come necessario in quanto la legge, per i trasferimenti di beni mobili o immobili, richiede un atto pubblico.
Questa era, in sostanza, la prassi adottata da molti Tribunali, tra i quali anche quello di Milano.
Nel mese di luglio 2021, tuttavia, su questo importante tema, è intervenuta la Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite, la quale ha affermato che non è necessario rivolgersi al Notaio per il trasferimento di beni, immobili o mobili, da un coniuge all’altro o a favore dei figli, all’esito di una trattativa di separazione o divorzio.
In particolare, la Cassazione ha ribadito la validità delle clausole, contenute in un accordo di separazione o divorzio, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni, o di altri diritti reali, o ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.
Simili trasferimenti, infatti, sono da intendersi come trasferimenti definitivi con effetto traslativo immediato e non impegni preliminari di vendita ed acquisto con effetti obbligatori.
Le modalità di trasferimento dei beni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite
Oggi, quindi, grazie all’importante decisione della Cassazione dello scorso luglio, con il divorzio congiunto e con la separazione consensuale, i coniugi possono trasferirsi reciprocamente beni o devolverli in favore dei figli senza doversi recare obbligatoriamente, dopo il passaggio in Tribunale, da un Notaio.
Infatti, l’accordo di separazione o divorzio fra loro raggiunto, viene inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice, e diventa titolo valido per la trascrizione, dopo la sentenza di divorzio o l’omologa della separazione.
È, quindi, l’ausiliario del giudice (il cancelliere) ad attestare che le parti abbiano prodotto gli atti e le dichiarazioni catastali necessarie al trasferimento dei diritti.
Pertanto, ai fini della validità di tali trasferimenti è sufficiente il verbale redatto dal cancelliere, in quanto costituisce un atto pubblico (art. 2699 c.c.), che fa fede fino a querela di falso, e, quindi, è titolo valido per la trascrizione dell’avvenuto trasferimento (art. 2657 c.c.).
Inoltre, gli accordi che prevedono trasferimenti immobiliari possono essere anche inclusi nel verbale di negoziazione assistita, redatto dai rispettivi avvocati, senza che vi siano udienze in Tribunale.
Si può disporre il trasferimento di beni anche nei confronti di un figlio?
La risposta è sì.
In sede di separazione e divorzio, infatti, è possibile prevedere anche il trasferimento di beni, mobili o immobili, ai figli oppure costituire un diritto reale di godimento a loro favore (es. usufrutto, uso, abitazione). È anche possibile prevedere che uno dei coniugi trasferisca la nuda proprietà al figlio, riservandosi uno dei summenzionati diritti.
Inoltre, il trasferimento di un bene immobile o l’impegno ad effettuare detta attribuzione a favore dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, può avvenire anche per assolvere all’obbligo di mantenimento degli stessi, in sostituzione di di un versamento periodico di denaro. Tale accordo, infatti, non integra gli estremi di una donazione.
Sono previste delle agevolazioni fiscali?
Sì, sono previste significative agevolazioni fiscali al fine di incentivare la stipulazione di tali accordi.
In particolare, i trasferimenti immobiliari effettuati tra coniugi oppure dai coniugi nei confronti dei figli, sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale e dalla tassa d’archivio.
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