Residenza dei figli e trasferimento in un’altra città
Oggigiorno capita sempre più spesso che al termine di un matrimonio o di una convivenza, uno dei due genitori, spesso il genitore collocatario (cioè quello presso cui vive il figlio), voglia cambiare residenza o trasferirsi all’estero portando con sé i figli minori (ad esempio per motivi di lavoro, per seguire il nuovo partner o per riavvicinarsi alla famiglia di origine).
Una decisione del genere, però, non può essere presa in modo unilaterale ed incontra il limite invalicabile della valutazione dell’interesse del minore.
La scelta, infatti, della residenza dei figli minori (o la volontà del genitore di trasferirsi con il figlio in un’altra città o Paese) rientra tra le decisioni di “maggior interesse” che riguardano i minori (art. 337-ter c.c.), le quali devono essere assunte dai genitori di comune accordo.
Il nostro codice civile, inoltre, impone al genitore, in presenza di figli minori, l’obbligo di comunicare all’altro, entro 30 giorni, ogni cambiamento di residenza o di domicilio, sia in Italia che all’estero (art. 337-sexies c.c.).
Cosa succede se uno dei genitori non è d’accordo al trasferimento di residenza dei figli?
Come abbiamo visto, per potersi trasferire con il figlio in un’altra città occorre il consenso di entrambi i genitori.
Tuttavia, in caso di disaccordo, il genitore collocatario dovrà depositare, tramite il proprio avvocato, la relativa richiesta in Tribunale motivando e documentando le ragioni per le quali intende ottenere il trasferimento (ad esempio, un’offerta di lavoro irrinunciabile).
A questo punto, il giudice fisserà un’apposita udienza per ascoltare le diverse ragioni dei genitori in merito e quelle del figlio.
A tal fine, potrà anche nominare un consulente tecnico d’ufficio così da prendere la migliore decisione nel superiore interesse del minore e, quindi, decidere se autorizzare o meno la richiesta di trasferimento.
Oltre alla richiesta di trasferimento, il genitore collocatario potrà anche avanzare domanda di affidamento esclusivo, in modo da assumere autonomamente le decisioni di maggior interesse per il figlio, stante la distanza tra le abitazioni e le difficoltà che la conservazione di un affidamento condiviso, sebbene non incompatibile, potrebbe comunque comportare.
Nell’ipotesi in cui il giudice decida di autorizzare il trasferimento potrà anche rimodulare il diritto di visita del genitore non collocatario, stante la nuova residenza del minore e variare il contributo al mantenimento del figlio, tenendo conto delle nuove spese necessarie per lo spostamento.
Cosa può fare il genitore non collocatario che non è d’accordo al trasferimento di residenza dei figli?
Il genitore non collocatario può rivolgersi al Tribunale per opporsi al trasferimento di residenza del figlio minore deciso dall’altro genitore senza il suo consenso.
Anche in questo caso il Giudice procederà nel modo sopra descritto: fisserà un’udienza, ascolterà i genitori, il figlio e, se lo riterrà necessario, nominerà un consulente tecnico che valuti l’impatto psicologico ed emotivo che il trasferimento potrebbe avere sul minore e se le relazioni tra quest’ultimo e il genitore non collocatario siano sufficientemente solide da sopportare un trasferimento e la relativa lontananza.
Al fine di decidere se autorizzare o meno il trasferimento, il Giudice valuterà:
- le motivazioni del trasferimento (es. lavorative o familiari);
- i vantaggi e gli svantaggi effettivi rispetto alla situazione attuale (es. il mantenimento o meno dei rapporti con figure affettivamente importanti come i nonni);
- i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario (es. valutando la distanza della nuova città e che i costi per le visite non siano sproporzionati rispetto ai propri redditi).
Cosa succede se il genitore collocatario trasferisce la residenza del figlio senza alcuna autorizzazione?
La decisione del genitore collocatario di trasferire la residenza del figlio senza il consenso dell’altro genitore e senza l’autorizzazione del Tribunale può comportare importanti conseguenze.
Il Giudice, infatti, potrebbe:
- ordinare il riavvicinamento in modo da consentire al genitore non collocatario di esercitare il suo diritto di visita;
- ammonire o sanzionare con un’ammenda il genitore collocatario;
- condannare il genitore collocatario al risarcimento del danno;
- decidere di collocare il figlio presso l’altro genitore;
- revocare l’affidamento condiviso del figlio in favore dell’affidamento esclusivo all’altro genitore;
- nei casi più gravi, sospendere l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Cosa succede se il genitore decide di trasferirsi con il figlio all’estero?
Il genitore che porta, senza il consenso dell’altro o senza autorizzazione del Tribunale, il figlio minore in un altro Stato diverso rispetto a quello in cui si trova la sua residenza abituale, commette un reato consistente nella sottrazione di minori (art. 574 c.p.).
In questi casi, quindi, è bene rivolgersi fin da subito ad un avvocato al fine di denunciare all’autorità giudiziaria nazionale, il reato commesso dall’altro genitore.
Una volta effettuata la denuncia, prenderà avvio una complessa procedura giudiziaria che coinvolge inevitabilmente lo Stato dove il minore è stato trasferito.
Se il Paese nel quale il minore è stato portato aderisce alla Convenzione internazionale dell’Aja è possibile presentare domanda per il rimpatrio in Italia.
L’istanza deve essere proposta entro un anno dal trasferimento e può essere respinta se il ritorno del minore potrebbe arrecare allo stesso un grave pregiudizio.
Lascia un commento