La separazione consensuale presuppone un accordo tra i coniugi che, per acquisire validità, deve essere omologato dal Giudice e non essere contrario a norme inderogabili.
La procedura inizia con ricorso al Tribunale, con istanza al Presidente di fissazione dell’udienza di comparizione per l’esperimento del tentativo di conciliazione e, in mancanza, per la formalizzazione della volontà dei coniugi di vivere separati e delle condizioni riguardanti questi ultimi ed i rapporti di essi con la prole.
Tale procedura consente quindi ai coniugi di accordarsi su ogni questione relativa alla sospensione del loro vincolo matrimoniale (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita, mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale), e chiedere al Giudice di rendere effettivamente vincolanti le condizioni inserite nel ricorso, che saranno quelle riportate nel verbale di udienza omologato dal Giudice.
La legittimazione ad agire spetta unicamente ai coniugi separatamente o congiuntamente, con l’ assistenza di un solo avvocato per entrambi o di un avvocato per ciascun coniuge.
La separazione consensuale presenta indiscussi vantaggi rispetto a quella giudiziale dal momento che fondandosi su un accordo tra i coniugi, riduce la conflittualità tra gli stessi e preserva, nel caso vi siano, i rapporti tra gli stessi e la prole, considerate anche le tempistiche assai più lunghe ed i costi più elevati cui si può andare incontro affrontando una separazione giudiziale.
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