Separazione consensuale e giudiziale. Si sente spesso parlare di separazione consensuale o giudiziale e, di norma, si ritiene che in entrambi i casi il percorso per ottenere la separazione sia un processo lungo e doloroso.
La differenza tra una separazione consensuale e una giudiziale è assolutamente “radicale” e comprenderla consentirà a molte coppie di conoscere quale sarà l’iter che dovranno seguire allo scopo di separarsi dal compagno.
In particolare, nel caso in cui sussista, tra i coniugi, un accordo si potrà parlare di una separazione consensuale. Si parlerà quindi di separazione consensuale, ovvero nel caso in cui i due coniugi saranno d’accordo nel regolamentare gli aspetti relativi alla genitorialità, al collocamento della prole, a quelli patrimoniali (ad esempio, l’utilizzo della casa coniugale, la divisione e/o gestione del patrimonio), il mantenimento del coniuge e della prole, e anche le modalità di visita e condivisione del tempo con i propri figli.
In queste situazioni, non sarà necessario instaurare un procedimento che veda le parti contendersi “qualcosa”, ma i due coniugi potranno depositare presso il Tribunale, con l’ausilio di un solo legale, un unico ricorso congiunto. Detto accordo potrà essere raccolto e sottoscritto anche attraverso la negoziazione assistita ovvero recandosi presso lo studio di un legale senza doversi recare necessariamente in Tribunale.
E’ evidente che, in assenza di conflitto, la separazione sarà limitata al periodo della trattiva per raggiungere un accordo e quindi certamente più breve rispetto alla durata di un processo necessario, qualora si debba procedere con la separazione giudiziale.
Decorsi 6 mesi dal deposito dell’accordo consensuale, ricorso o raggiunto con negoziazione assistita, sarà possibile richiedere il divorzio.
Diversamente dalla separazione consensuale, la separazione giudiziale interviene nel momento in cui non vi sia, tra i coniugi, un accordo in merito ai punti già citati, che comprendono il mantenimento e l’affidamento dei figli, la gestione della casa coniugale e le altre questioni patrimoniali.
Nel caso quindi di separazione giudiziale, ciascuno dei due coniugi difeso dal proprio legale, depositerà il ricorso autonomamente con il quale farà valere le proprie ragioni avanti al Tribunale competente.
Verrà fissata quindi una prima udienza in cui i due coniugi dovranno comparire davanti al Giudice il quale esperirà un tentativo di conciliazione.
Alla udienza di comparizione se la conciliazione non ha esito positivo il Presidente del Tribunale emetterà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi.
Inoltre, già in sede di prima udienza per la separazione giudiziale si potrà richiedere la separazione con l’emissione di una sentenza non definitiva. Il procedimento proseguirà per gli aspetti che residueranno, quali la gestione degli aspetti economici della separazione.
Vi è da precisare che la richiesta di addebito, ovviamente, potrà essere richiesta solo nel procedimento di separazione giudiziale poiché ciò presume un conflitto tra marito e moglie i quali potranno ascrivere la colpa del fallimento del matrimonio all’altro coniuge. Ovviamente, detta circostanza dovrà essere dimostrata dando prova concreta che il fallimento del matrimonio sia strettamente connesso ad un comportamento grave messo in atto dall’altro coniuge.
Qualora, nel corso della separazione giudiziale si raggiunga un accordo, sarà possibile sempre convertire la separazione giudiziale in consensuale.
Infine, nella maggior parte dei casi nel corso della separazione giudiziale, decorsi 12 mesi dalla data in cui è avvenuta la prima udienza presidenziale, sarà possibile richiedere anche il divorzio.
Si comprende, quindi, come l’assistenza di un legale attesa la difficoltà e la complessità degli argomenti trattati, sia auspicabile e consigliabile.
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