In cosa consiste la revisione?
La revisione dell’assegno divorzile è lo strumento attraverso il quale è possibile modificare, in aumento o in diminuzione, la misura dell’importo del contributo economico posto a carico di uno degli ex coniugi.
Infatti, quando le condizioni economiche o personali di uno dei due (ex) coniugi siano cambiate in peggio o in meglio, non è possibile decidere autonomamente di sospendere il versamento dell’assegno divorzile o di ridurne l’importo, ma occorre una pronuncia in tal senso favorevole da parte del Tribunale.
Revisione e cessazione dell’assegno divorzile: differenze
Prima di vedere in quali casi può essere richiesta la revisione dell’assegno divorzile, occorre precisare che l’istituto in questione non deve essere confuso con quello della cessazione.
La cessazione dell’assegno divorzile, infatti, indica l’insieme di cause che comportano automaticamente l’estinzione dell’assegno, quali, per esempio, la morte di uno degli ex coniugi o la prescrizione del diritto all’assegno.
In quali casi può essere richiesta la revisione dell’assegno divorzile?
L’assegno divorzile può essere revisionato in presenza di giustificati motivi sopravvenuti dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, con l’espressione “giustificati motivi sopravvenuti” si fa riferimento a fatti nuovi, intervenuti successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione, capaci di mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento in cui era stato riconosciuto l’assegno divorzile, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e personali di entrambe le parti.
Possono integrare i giustificati motivi sopravvenuti:
- l’avvio di una convivenza stabile da parte del coniuge avente diritto a percepire l’assegno divorzile e viceversa;
- il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile (derivanti, ad esempio, da un nuovo lavoro);
- il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge tenuto al versamento dell’assegno divorzile (ad esempio: a causa della perdita di lavoro o di una consistente riduzione dello stipendio);
- il peggioramento delle condizioni personali del coniuge tenuto al versamento dell’assegno divorzile (ad esempio: a causa di una invalidità sopravvenuta);
- nuovi oneri a carico del coniuge tenuto al versamento dell’assegno divorzile (ad esempio, legati a spese mediche e/o assistenziali).
Il mutamento sopravvenuto, quindi, delle condizioni patrimoniali e personali degli ex coniugi deve riguardare elementi di fatto: esso rappresenta il presupposto necessario che dovrà essere accertato dal giudice affinché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.
Come si svolge il procedimento?
Per poter ottenere la revisione dell’assegno divorzile occorre presentare, tramite il proprio avvocato, una domanda al Tribunale, al fine di ottenere una decisione da parte del giudice.
In particolare, con la domanda di revisione si può ottenere:
– una diminuzione o ad un incremento dell’importo dell’assegno divorzile;
– la soppressione dell’assegno divorzile;
– il riconoscimento ex novo dell’assegno divorzile, quando in sede di divorzio era stato negato o non era stato chiesto.
Al fine di ottenere l’accoglimento della domanda volta ad ottenere la revisione dell’assegno, tanto in aumento quanto in diminuzione, è necessario fornire la documentazione relativa ai giustificati motivi sopravvenuti, ad esempio, fornendo il certificato comprovante un’invalidità sopravvenuta, la busta paga attestante la diminuzione dello stipendio, le patrimoniali effettuate da un investigatore privato etc.
Revisione dell’assegno tramite negoziazione assistita
Alternativamente alla domanda che può essere presentata in Tribunale, è altresì possibile ottenere la revisione dell’assegno divorzile, attraverso la negoziazione assistita, uno strumento stragiudiziale facoltativo di risoluzione delle controversie.
Revisione dell’assegno divorzile davanti all’Ufficiale di Stato Civile
Il legislatore, oltre alla negoziazione assistita, ha previsto la possibilità per gli ex coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per ottenere la revisione dell’assegno divorzile.
Gli ex coniugi possono ricorrere a tale procedura semplificata, attraverso l’assistenza facoltativa di un avvocato, quando:
- non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
In questo caso, competente a ricevere l’accordo è il Comune del luogo dove:
- è stato celebrato il matrimonio;
- è stato trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
- ha la residenza uno dei coniugi.
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