Di cosa si tratta?
Oggigiorno, anche a causa del momento storico ed economico che stiamo vivendo, capita sempre più spesso che una delle parti ponga in essere una violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge o dei figli.
Tali inosservanze, che possono essere frutto tanto di una scelta da parte dello stesso obbligato, quanto di un’oggettiva impossibilità a far fronte all’impegno economico dovuto, possono assumere rilevanza penale.
Il nostro ordinamento, infatti, all’art. 570 c.p., sanziona proprio la condotta di chi viene meno ai propri doveri di assistenza, nell’ambito delle relazioni reciproche tra coniugi e tra genitori e figli.
In che modo si può incorrere nella violazione degli obblighi di assistenza familiare?
Le condotte capaci di integrare il reato di cui all’art. 570 c.p. sono le seguenti:
– abbandono della casa familiare: l’allontanamento, infatti, di uno dei due coniugi è giustificato solo in presenza di una situazione familiare divenuta intollerabile (ad esempio, nei casi di violenza domestica, fisica o psicologica, oppure quando è già stata intrapresa consensualmente una separazione di fatto);
– comportamenti contrari all’ordine o alla morale della famiglia: rientrano tra questi casi ad esempio, l’induzione del coniuge alla prostituzione, la convivenza nella casa coniugale con un altro partner, o qualunque altra condotta che vada a ledere l’integrità materiale, morale, psicologica e fisica dei propri figli o del coniuge. Il venir meno, invece, all’obbligo di fedeltà previsto dal matrimonio non integra una violazione degli obblighi di assistenza familiare.
– malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge: ad esempio, traendo benefici personali grazie alla disposizione di tali beni come se fossero propri, oppure dissipando o distruggendo, anche solo parzialmente, i beni in questione, provocando così un ingente danno patrimoniale ai figli e all’ex partner.
– far mancare i mezzi di sussistenza: con tale espressione si fa riferimento non tanto all’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione e divorzio (previsto specificatamente nell’art. 570-bis c.p.), quanto il lasciare il coniuge o i figli minori in uno stato di abbandono e di grave bisogno economico. Il concetto di “mezzi di sussistenza” comprende, infatti, il vitto, l’alloggio, le spese mediche e quelle per l’istruzione, ma anche il mancato soddisfacimento di altre fondamentali esigenze della vita quotidiana, come abbigliamento, i mezzi di trasporto, e così via.
Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza e impossibilità di farvi fronte
Quando la violazione riguarda i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli minori, vige una presunzione assoluta, data la loro minore età, circa il loro stato di bisogno, a nulla valendo che il figlio possa essere mantenuto dall’altro genitore o da terze persone.
Tuttavia, l’obbligo giuridico viene meno qualora il debitore sia assolutamente incapace di provvedere per cause ad esso non addebitabili e per tutto il periodo in cui sono reiterate le inadempienze.
Pertanto, la prova della mancanza di risorse sufficienti a far fronte a tali obblighi, deve essere fornita in maniera rigorosa dal soggetto obbligato.
Non basta, ad esempio, addurre lo stato di disoccupazione, la temporanea difficoltà economica o il fallimento di un’impresa, ma è necessario fornire la prova di un’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di assistenza familiare, da intendersi quale persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti.
Cosa succede invece se non viene versato l’assegno di mantenimento?
Come abbiamo visto, l’art. 570 c.p. non parla espressamente di omesso versamento di qualsivoglia tipo di assegno, ma punisce solo chi faccia venir meno alla prole o al coniuge i mezzi di sussistenza.
Dal 2018, però, è stato introdotto l’art. 570-bis c.p. il quale estende la disciplina appena illustrata dell’art. 570 c.p. ai casi di separazione e divorzio, dando di fatto seguito a quella che per tanti anni è stata una mera prassi giurisprudenziale.
Pertanto, chi non versi l’assegno dovuto in caso di separazione o divorzio, sia giudiziale che consensuale, incorrerà nella violazione dell’art. 570-bis c.p.
Anche in questo caso, poi, il reato di cui all’art. 570-bis c.p. non si concretizza solo se si prova una assoluta impossibilità indipendente dalla propria volontà: non è sufficiente, quindi, una mera flessione degli introiti o una diminuzione delle capacità economiche, neppure a fronte di maggiori spese.
Da tempo, infatti, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che, in queste ipotesi, l’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento possa richiedere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio per non incorrere nel reato di cui all’art. 570-bis c.p.
Gli stessi principi, infine, si applicano ai genitori ex conviventi nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Cosa può fare la vittima in questi casi?
Nel caso in cui si sia vittima di violazione degli obblighi di assistenza familiare si consiglia di contattare un avvocato per ricevere informazioni esaustive sui diritti che possono essere fatti valere.
In particolare, potrà essere presentata una querela e a tal fine sarà necessario fornire all’avvocato la seguente documentazione:
- condizioni di separazione o divorzio;
- copia estratti conto da cui si evince l’omesso o parziale versamento dei mezzi di sussistenza o dell’assegno di mantenimento;
- copia spese da affrontate e/o da affrontarsi per sé o per i propri figli (es. spese mediche, scolastiche, sportive, di abbigliamento etc.).
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