Cos’è?
La violenza si manifesta sotto diverse forme, purtroppo non sempre facili da riconoscere. Infatti, accanto alle forme di violenza fisica, che lascia segni evidenti sul corpo, facile da riconoscere e dimostrare, esiste un’altra forma molto più subdola e purtroppo sempre più nota alle cronache: la violenza psicologica.
È un tipo di violenza invisibile: non lascia segni, ferite e lividi, perché viene praticata con i gesti, con le parole, che si radicano poco a poco, giorno dopo giorno, aumentando in intensità in modo quasi non percettibile.
La violenza psicologica consiste, dunque, in qualsiasi atteggiamento volto a manipolare e minare l’autostima della vittima, allo scopo di controllarla, sminuirla e isolarla.
Come si riconosce?
La violenza psicologica, a differenza di altre forme di violenza, è più difficile da riconoscere. Tuttavia, si possono individuare alcuni atteggiamenti e frasi ricorrenti:
- controllo del telefono, password, email (es. “con chi eri al telefono?”, “dammi la password di Facebook”, “fammi controllare i tuoi messaggi”);
- gelosia estrema (es. “dove sei?”, “con chi sei?”);
- manipolazione (convincere la vittima di essersi meritata i rimproveri);
- riduzione di tutte le relazioni importanti, sia amicizie che familiari (es. “non voglio che tu senta le tue amiche”, “la tua famiglia non ti capisce, solo io ti comprendo”);
- riduzione dell’autonomia e nei casi più estremi anche segregazione (es. “senza di me non vali niente”, “senza di me non vai da nessuna parte”);
- aggressioni verbali (es. “sei una cretina”, “ti rovino”, “se chiedi il divorzio ti porto via i bambini”).
Esiste il reato di violenza psicologica?
La violenza psicologica, in quanto tale, non è incriminata da una specifica norma del codice penale, ma, in presenza di determinate caratteristiche, può integrare il reato di:
- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) i quali si realizzano con violenze fisiche e/o psicologiche all’interno dell’ambito familiare;
- violenza privata (art. 610 c.p.) consistente nella violazione della libertà personale e nella costrizione di fare o non fare sotto violenza (fisica o psicologica) o minaccia;
- stalking (art. 612-bis c.p.) connotato dalla violenza psicologica mediante atti persecutori ripetuti nel tempo, minacce e molestie, tali da condizionare i modi e le scelte di vita della vittima;
- minaccia (art. 612 c.p.) normalmente consistente in una violenza verbale particolarmente grave ed intimidatoria
Pertanto, anche se oggi la violenza psicologica, in quanto tale, non è incriminata da una specifica norma del codice penale, in determinate situazioni, potrebbe diventarlo al ricorrere dei presupposti di uno dei reati appena visti.
Cosa può fare la vittima?
Se si ritiene di essere vittima di abusi psicologici occorre trovare il coraggio di denunciare quanto vissuto cercando di non far passare troppo tempo, perché quando si tratta di violenza psicologica la situazione potrebbe degenerare molto velocemente.
Si consiglia, quindi, di:
- contattare un avvocato per ricevere informazioni esaustive sui diritti che possono essere fatti valere e sui servizi di sostegno disponibili sul territorio
- chiamare il centro antiviolenza più vicino per ottenere un primo aiuto soprattutto di tipo psicologico ed emotivo (numero nazionale antiviolenza: 1522)
- rivolgersi alle Forze dell’Ordine per denunciare le violenze subite
Come si può provare?
La violenza psicologica, a differenza di altre forme di violenza, è più difficile da provare.
Tuttavia, per dimostrare di aver subito violenza psicologica si possono usare prove quali: fotografie, messaggi, testimonianze di persone che hanno assistito agli episodi di violenza psicologica, registrazioni video che dimostrino i comportamenti persecutori nei confronti della vittima.
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