In caso di separazione, divorzio o di cessazione della convivenza a quale genitore
devono essere affidati i figli minori?
In caso di separazione, divorzio o di cessazione della convivenza, il giudice è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori.
I figli minori, infatti, hanno il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Tale diritto prende il nome di diritto alla bigenitorialità.
Cosa significa affidamento condiviso?
Il nostro codice civile, al fine di meglio tutelare il diritto alla bigenitorialità, stabilisce all’art. 337-ter, quale regola generale, quella dell’affidamento condiviso: cioè una paritaria condivisione del ruolo genitoriale e della relativa responsabilità.
In caso, quindi, di affidamento condiviso tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardino i figli minori quali, ad esempio, quelle relative alla loro residenza abituale, all’istruzione, all’educazione e alla salute dovranno essere prese di comune accordo dai genitori.
Laddove, al contrario, ci fosse un disaccordo dei genitori sulle decisioni in questione, l’ultima parola spetterà al giudice.
L’affidamento dei figli non va confuso con il collocamento. Se da un lato, infatti, il giudice dispone l’affido condiviso, dall’altro dovrà individuare il genitore presso il quale i figli dovranno abitare e fissare la propria residenza abituale.
I possibili ostacoli all’applicazione dell’affidamento condiviso.
Ai fini dell’applicazione dell’affidamento condiviso, la distanza geografica tra il luogo di residenza del figlio e quello del genitore non collocatario non rappresenta un ostacolo poiché trattasi della condivisione delle scelte educative della prole.
Al contrario, nel caso in cui l’applicazione dell’affidamento condiviso fosse pregiudizievole per l’interesse del minore in quanto non gli consentirebbe di vivere una vita equilibrata, serena e soddisfacente, il giudice opterà per l’affidamento esclusivo.
Ad esempio, l’affidamento condiviso può risultare contrario all’interesse del figlio quando sia egli stesso, già adolescente, a rifiutare ogni rapporto con uno dei genitori oppure in presenza di circostanze oggettive impeditive (come la carcerazione di un genitore).
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