Che cosa è?
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione pensata dal nostro Ordinamento per assistere e tutelare soggetti deboli, incapaci temporaneamente o definitivamente di provvedere autonomamente ai propri interessi e ai bisogni della vita quotidiana.
Al contrario dell’istituto dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno è una misura meno invasiva che consiste in una limitazione della capacità del soggetto beneficiario (amministrato) di compiere atti giuridicamente rilevanti.
Grazie, infatti, alla nomina dell’amministratore di sostegno, si dota il beneficiario di un’assistenza che incide il meno possibile sulla sua capacità di agire.
Chi può beneficiare dell’amministrazione di sostegno?
I soggetti che possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno sono:
- persone in condizioni di incapacità derivanti da infermità mentali o menomazioni psichiche (ad esempio: affetti da patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, alzheimer, demenze o soliti all’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche);
- persone in condizioni di incapacità derivanti da infermità fisica (ad esempio: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali);
- gli interdetti o gli inabilitati dal momento della pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o inabilitazione.
Chi può chiedere l’avvio della procedura?
Possono presentare ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno al Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio:
- il soggetto che intende beneficiare dell’amministrazione di sostegno (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato;
- il Pubblico Ministero;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
Cosa deve contenere il ricorso?
Il ricorso, che può essere presentato anche personalmente senza l’ausilio di un avvocato, deve contenere:
- generalità del ricorrente e/o del beneficiario;
- l’esposizione delle ragioni per le quali si ritiene necessaria la nomina di un amministratore di sostegno;
- una descrizione delle condizioni di vita attuali del beneficiario;
- una descrizione della situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario;
- la specifica indicazione delle attività (di natura personale o patrimoniale) per il compimento delle quali è richiesto l’ausilio dell’amministratore di sostegno;
- l’indicazione, eventuale, della persona che si intende proporre come amministratore di sostegno.
Una volta letto il ricorso, il Giudice tutelare fissa la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti interessati (parenti, conviventi etc.). Nel caso cui lo ritenesse necessario, il Giudice può anche disporre un’apposita consulenza tecnica al fine di valutare la capacità e autonomia del beneficiario rispetto alla misura che viene richiesta.
Come avviene la nomina dell’amministratore di sostegno?
Se nel ricorso il beneficiario o il ricorrente non hanno indicato la persona da designare quale amministratore di sostegno oppure il soggetto designato non sia idoneo allo svolgimento dell’incarico, sarà il Giudice tutelare a sceglierlo tra questi soggetti:
- il coniuge non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
- un parente entro il quarto grado;
- un soggetto designato dal genitore superstite con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- un soggetto terzo di sua fiducia (ad esempio un avvocato, iscritto nelle apposite liste presenti nei vari tribunali).
Quali sono i compiti e i poteri dell’amministratore di sostegno?
I compiti dell’amministratore di sostegno sono indicati dal Giudice nel decreto di nomina.
In particolare, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno contiene:
- la specificazione degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- le attività che l’amministrato può svolgere da solo;
- le attività che richiedono la necessaria assistenza dell’amministrato;
- i limiti di spesa che l’amministratore deve rispettare nell’interesse dell’amministrato;
- la periodicità con cui l’amministratore deve riferire e rendicontare al giudice l’andamento del suo incarico (normalmente una volta l’anno o ogni sei mesi);
- l’indicazione della gestione delle attività relative alla cura della persona, da intendersi come cura della salute (ad esempio: eventuali scelte sanitarie, rapporti con il medico curante o con la casa di cura, esprimere il consenso informato, ecc.);
- l’indicazione della gestione degli aspetti relazionali e sociali (ad esempio: scelta del luogo dove vivere, sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, ecc.);
- l’indicazione delle attività relative alla cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (ad esempio: amministrazione di beni immobili, riscossione dei canoni di locazione, pagamento di utenze, riscossione della pensione, gestione di portafogli o titoli finanziari e così via).
Il Giudice tutelare, in presenza di gravi motivi, su istanza motivata presentata dal beneficiario, dall’amministratore stesso o da uno dei soggetti che possono avere dato avvio alla procedura, può decidere di sostituire l’amministratore di sostegno in precedenza designato.
Per quanto riguarda, poi, l’attività svolta dall’amministratore di sostegno essa è tendenzialmente gratuita, ma il Giudice tutelare, in alcuni casi, considerata l’entità del patrimonio del beneficiario da gestire e la difficoltà dell’amministrazione, può decidere di liquidare, in favore dell’amministratore, un’equa indennità da porre a carico dell’amministrato.
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