Viaggi all’estero e consenso dei genitori
I genitori, ogni giorno, sono chiamati a prendere tante decisioni rilevanti nell’interesse dei loro figli, specie se minorenni.
Fra queste vi rientrano, per esempio, quelle che riguardano i viaggi all’estero che uno dei due voglia effettuare da solo o con il figlio minorenne.
E per questo, infatti, nei casi di crisi familiare, nel provvedimento del giudice che dispone la regolamentazione dell’affidamento dei figli minorenni, specie se condiviso, può essere fatto esplicito riferimento agli obblighi o al diritto dei genitori di portare i figli in luoghi diversi da quello del loro domicilio, e, quindi, anche all’estero.
In linea generale, però, il genitore di un figlio minorenne che intenda richiedere, per sé o per il figlio minorenne il rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio, deve avere il consenso anche dell’altro genitore.
Cosa fare per avere il consenso dell’altro genitore?
È necessario inviare all’altro genitore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa modulistica o comunque invitare l’altro genitore a presentarsi in Questura (nel caso del passaporto) o in Comune (per la carta d’identità valida per l’espatrio) al fine di dichiarare il proprio assenso.
Una volta ottenuto tale consenso, sarà necessario presentarsi con l’assenso scritto dell’altro genitore in Questura o in Comune, e ciò a prescindere dalla circostanza che si tratti di figli nati da coniugi o da coppia di fatto o che sia in atto la separazione o il divorzio.
Cosa fare se l’altro genitore nega il consenso?
Può capitare che uno dei due genitori non sia d’accordo o decida di revocare il consenso al documento per l’espatrio già rilasciato ovvero rifiuti all’altro di prestare il consenso per il suo rilascio o rinnovo.
In questi casi, se il genitore interpellato rifiuta, non risponde alla richiesta di assenso oppure, per qualche grave ragione, non sia stato opportuno interpellarlo o risulti irreperibile, è possibile presentare ricorso al Tribunale del luogo di residenza del minore per ottenere il nulla osta per il rilascio del documento valido per l’espatrio.
Nella richiesta da presentare in Tribunale sarà necessario illustrare:
- la situazione personale e familiare;
- nel caso di genitore straniero che viva all’estero, se lo stesso sia mai stato in Italia;
- le ragioni per le quali si richiede il consenso al viaggio o il rilascio/rinnovo del documento per l’espatrio.
In particolare, nello specifico, sarà importante allegare:
- il certificato di residenza e stato di famiglia del minore;
- il certificato di residenza e stato di famiglia del genitore che avanza la domanda;
- copia della documentazione relativa all’occupazione lavorativa del genitore che avanza la domanda (ad esempio: busta paga o contratto di lavoro);
- la documentazione che attesti il diniego del consenso dell’altro genitore (ad esempio: la copia della raccomandata con avviso di ricevimento o della email contenente la richiesta all’altro genitore del consenso o dell’eventuale nota di riscontro) o l’inopportunità o l’impossibilità di richiedere tale assenso a causa dell’irreperibilità dell’altro genitore (ad esempio: la raccomandata respinta all’ultima residenza del coniuge/partner e certificato di residenza);
- l’eventuale sentenza di separazione (o il ricorso per separazione consensuale omologato) o di divorzio e/o l’eventuale provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale ordinario avente ad oggetto la regolamentazione dell’affidamento del figlio naturale.
Quali decisioni può prendere il giudice?
Una volta presentato il ricorso, il giudice potrà fissare un’udienza se ritiene necessario verificare le ragioni del mancato assenso dell’altro genitore, oppure procedere direttamente all’accoglimento della domanda.
Se il giudice decide di fissare un’udienza, convocherà i genitori e valuterà:
- i motivi del dissenso dell’altro genitore;
- le ragioni per le quali l’altro genitore voglia effettuare il viaggio con il figlio minorenne od ottenere il documento di espatrio;
- gli interessi del figlio minorenne;
- che l’espatrio non comporti un trasferimento definitivo del figlio minorenne all’estero.
In particolare, il giudice dovrà verificare che non sussista il rischio che il genitore possa non fare più rientro in Italia, interrompendo o rendendo più difficoltosi sia il diritto di visita che il diritto alla bigenitorialità del genitore che resta in Italia.
Una volta effettuate queste valutazioni, il giudice potrà:
- rigettare la richiesta, nel caso in cui ritenga che il rilascio o il rinnovo del documento possa mettere a rischio gli interessi del figlio minorenne (ad esempio, nell’ipotesi in cui il genitore intenda in realtà trasferirsi stabilmente all’estero);
- accogliere la richiesta, nel caso in cui ritenga che il rifiuto da parte dell’altro genitore sia ingiustificato.
Nelle ipotesi in cui il giudice accolga la domanda emetterà un decreto di nulla osta al rilascio/ rinnovo del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio. In questo modo, quindi, autorizzerà la Questura o il Comune a rilasciare il documento richiesto.
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