Cos’è lo stalking?
Il reato di stalking (conosciuto anche come reato di atti persecutori) è disciplinato all’interno del nostro codice penale all’art. 612-bis. Tale fattispecie criminosa si realizza quando, attraverso più condotte ripetute nel tempo, si causa alla vittima, tra le altre cose, un grave stato di ansia e/o di paura tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero un timore tale da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quindi, ai fini della configurabilità del reato di stalking, è necessario che le condotte reiterate e ritenute persecutorie abbiano cagionato nella vittima:
- conseguenze psicologiche almeno riconducibili ad uno stato di ansia;
- un effetto destabilizzante della sua serenità e del suo equilibrio
Quali comportamenti possono integrare il reato di stalking?
Gli atti persecutori che integrano il delitto di stalking possono consistere tanto in comportamenti che richiedono la presenza fisica dello stalker, quanto in comportamenti che non necessitano della sua presenza diretta. Nel corso degli anni, infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto, nei seguenti comportamenti minacciosi e molesti, le possibili condotte in grado di integrare gli estremi del reato in questione:
- pedinamenti;
- sguardi insistenti e/o minacciosi;
- continue telefonate o invio di messaggi (c.d. stalking telefonico);
- controllo frequente attraverso i social network (c.d. stalking telematico attraverso messaggi, post e commenti ingiuriosi);
- invio di regali indesiderati;
- appostamenti sotto casa o nelle zone di lavoro;
- minacce rivolte direttamente alla vittima oppure a persone a questa vicina (come parenti, amici, figli, partner);
- aggressioni verbali alla presenza di testimoni;
- danneggiamento delle cose appartenenti alla vittima (come ad esempio l’auto).
Quali rimedi ha a disposizione la vittima di stalking?
La vittima di stalking può presentare un’istanza di ammonimento presso qualsiasi ufficio di polizia, in modo che l’autore riceva un rimprovero che lo disincentivi dal continuare a porre in essere le condotte persecutorie iniziate. Ricevuta l’istanza, il questore ammonirà oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge.
Se, nonostante l’ammonimento, le condotte persistono, ma anche a prescindere dall’aver proposto preventivamente tale istanza, la vittima può presentare querela.
La querela può essere sporta entro 6 mesi dal momento in cui si è verificato il fatto ovvero dal momento in cui la vittima altera le proprie abitudini di vita o ricade in uno stato di ansia o di paura. Può essere ritirata fino a che non è iniziato il processo, a meno che il fatto sia stato commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità; in questi casi, infatti, il reato è procedibile d’ufficio, ossia a prescindere dalla querela.
Inoltre, è possibile ottenere dal giudice competente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.). In questo caso, il giudice ordinerà allo stalker di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o dai suoi cari, e di mantenere una certa distanza da quest’ultimi.
Potrà, inoltre, vietargli di comunicare con loro, attraverso qualsiasi mezzo e, se la frequentazione dei luoghi in questione dovesse essere necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, potrà stabilire delle limitazioni ulteriori.
Come si può provare di essere vittima di stalking?
Ai fini della prova della sussistenza del reato di stalking non è richiesta una documentazione medica che attesti lo stato di ansia o il disagio in sé. La giurisprudenza, infatti, nel corso degli anni, ha stabilito che la prova di tale condizione psico-emotiva può basarsi anche sulle sole dichiarazioni della vittima e sui suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dallo stalker, a condizione che il racconto da questa fornito risulti credibile e adeguatamente circostanziato (ad esempio fornendo la prova di: pedinamenti, telefonate, sms o mail insistenti, attraverso la conservazione di videoregistrazioni, audioregistrazioni, oppure tramite testimonianze dirette, esibizione di messaggi di posta elettronica, sms e tabulati telefonici).
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