Cos’è l’obbligo di mantenimento?
Il mantenimento, infatti, è un diritto dei figli e un dovere dei genitori che rimane in capo a questi fino al raggiungimento della indipendenza economica della prole.
Normalmente, se i genitori non trovano un accordo al riguardo, il contributo di mantenimento viene fissato dal giudice, durante il procedimento di separazione e divorzio (se coniugati), o in quello volto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con il minore (in caso di cessazione della convivenza).
L’attribuzione del contributo di mantenimento avviene anche se manca una esplicita istanza: il giudice, infatti, può adottare i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole anche in assenza di una specifica richiesta avanzata delle parti.
Ovviamente, ciascuno genitore è tenuto al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze economiche e capacità di lavoro professionale o casalingo. Nessun genitore, infatti, può essere esonerato da tale obbligo, nemmeno nei casi in cui decada dalla responsabilità genitoriale.
Il mantenimento dei figli può essere erogato attraverso varie modalità.
Vediamo insieme quali.
Mantenimento diretto
Si ha il mantenimento diretto nell’ipotesi in cui ciascun genitore provveda, in prima persona, a soddisfare le esigenze dei figli quando essi si trovino presso di lui.
Questa forma di mantenimento riguarda, quindi, l’acquisto e il pagamento di tutto quello di cui i figli necessitano durante la vita quotidiana (ad. es. vitto, alloggio, abbigliamento, medicinali, spese scolastiche etc.).
Mantenimento indiretto
Quando si parla di mantenimento indiretto, si fa invece riferimento agli altri casi in cui il genitore soddisfa le esigenze e i pagamenti del figlio corrispondendo una somma di denaro (c.d. assegno di mantenimento).
Normalmente, infatti, sia in caso di accordo tra le parti sia in sede giudiziale, viene posto a carico del genitore non collocatario l’obbligo di versare un assegno di mantenimento periodico al genitore collocatario, ossia al genitore con cui i figli minori vivono prevalentemente.
In presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con l’altro genitore o non conviventi, è possibile chiedere che l’assegno di mantenimento indiretto venga corrisposto direttamente al figlio.
Il mantenimento indiretto viene stabilito dal giudice tenendo conto dei redditi e della condizione patrimoniale di ciascun genitore, nonché della situazione familiare nel suo complesso. In particolare:
- le attuali esigenze del figlio (es. scuola, sport, musica etc.);
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori (es. redditi, investimenti finanziari, immobili etc.);
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (es. cura della casa o assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici).
Si può sospendere il mantenimento indiretto nei periodi in cui il figlio si trova presso il genitore onerato?
No, nei periodi in cui il figlio si trova presso il genitore non collocatario questi non può sospendere la corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Il mantenimento indiretto dei figli, versato mensilmente, non rappresenta, infatti, un mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, ma la rata di un assegno annuale, parametrato sulle esigenze del figlio.
Mancato versamento del mantenimento diretto: rimedi e sanzioni
Nel caso in cui il genitore tenuto al mantenimento indiretto non versi l’assegno dovuto, si consiglia di rivolgersi ad un avvocato per ricevere informazioni esaustive sui rimedi e diritti che possono essere fatti valere.
In particolare, il genitore collocatario potrà:
- inviare al genitore obbligato una lettera di messa in mora;
- in caso di esito negativo, iniziare un’azione esecutiva;
- chiedere il sequestro dei beni del genitore obbligato;
- rivolgersi al giudice affinché ordini al terzo, creditore del genitore obbligato e inadempiente (ad es. il datore di lavoro), di versare la somma dovuta (es. lo stipendio) direttamente al genitore collocatario;
- chiedere al giudice l’osservanza degli obblighi genitoriali (art. 709-ter c.p.c.) e, quindi, di emettere nei confronti del genitore inadempiente: un provvedimento di ammonimento; un risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o nei confronti dell’altro genitore o una condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Infine, si ricorda che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento può assumere anche rilevanza penale, in quanto il nostro ordinamento, all’art. 570-bis c.p., sanziona chi incorre nella violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
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