Responsabilità del padre ai sensi dell’art. 96 c.p.c se vuole ridurre il mantenimento al figlio, ma non fornisce dati reddituali e patrimoniali trasparenti
- Responsabilità aggravata art. 96 c.p.c anche quando si omettono circostanze dirimenti
- Padre chiede riduzione e attribuzione diretta assegno mantenimento al figlio
- Riduzione del mantenimento per i figli a causa delle cattive condizioni economiche
- Dati patrimoniali e reddituali poco trasparenti motivano la condanna art. 96 c.p.c
Responsabilità aggravata art. 96 c.p.c anche quando si omettono circostanze dirimenti
Riportiamo la massima estrapolata dall’ordinanza della Cassazione n. 11475/2021. Decisione emessa all’esito di un giudizio in cui un padre tenta di aggirare l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio ventiduenne.
“In materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa. Inoltre, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.”
Vediamo insieme le ragioni per la quali gli Ermellini sono giunti a u una simile affermazione di principio.
Padre chiede riduzione e attribuzione diretta assegno mantenimento al figlio
Con ricorso un padre chiede la riduzione del contributo al mantenimento per il figlio, fissato in 800 euro mensili e l’assegnazione diretta a quest’ultimo. Chiede inoltre il rigetto delle richieste di controparte finalizzate a ottenere l’aumento dell’assegno mensile.
L’uomo però viene condannato a pagare alla controparte una somma ulteriore per responsabilità aggravata ai sensi dell’art 96 c.p.c. Decisione a cui l’uomo si oppone senza esito visto che la Corte di Appello respinge il reclamo.
Riduzione del mantenimento per i figli a causa delle cattive condizioni economiche
A questo punto all’uomo non resta che rivolgersi alla Corte di Cassazione innanzi alla quale solleva ben cinque motivi di doglianza tra i quali però, per l’argomento che si vuole trattare in questa sede, meritano di essere trattati solo i seguenti.
- Con il primo contesta il rigetto della richiesta di attribuire l’assegno di mantenimento al figlio. La Corte di appello non ha indicato le ragioni in fatto e in diritto alla base del rifiuto.
- Con il terzo contesta motivazione apparente il relazione al rigetto relativo alla richiesta di revoca della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La Corte di Appello infatti si è limitata a condannarlo “ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in considerazione del comportamento processuale del medesimo per avere dissimulato le sue reali capacità economiche”. Il giudice però non ha precisato “quali atteggiamenti dissimulatori egli avrebbe posto in essere, appiattendosi sulla statuizione di primo grado.”
- Con il quinto lamenta l’omesso esame del fatto portato all’attenzione dei giudici, ovvero la perdita di un finanziamento pubblico, richiamato per giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio.
Vediamo per quali ragioni la Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del padre in relazione al mantenimento del figlio ai sensi dell’art. 96 c.p.c
Dati patrimoniali e reddituali poco trasparenti motivano la condanna art. 96 c.p.c
La Cassazione, dopo aver analizzato i vari motivi sollevati dal ricorrente rigetta il ricorso. Queste le ragioni per le quali, tra l’altro, gli Ermellini si pronunciano sulla responsabilità del padre ex art. 96 c.p.c in materia di mantenimento del figlio.
Niente assegno diretto al figlio se lui non lo chiede
Il primo motivo per la Suprema Corte è inammissibile. La Corte di appello, nel rigettare la richiesta di attribuzione del mantenimento direttamente al figlio, ha tenuto conto dell’età del ragazzo di soli 22 anni e della stabile collocazione presso la madre. La stessa ha rilevato inoltre che di fatto la donna si occupa quotidianamente del figlio. Spetta a lei soddisfare le esigenze materiali, formative e ricreative del figlio, che tra l’altro non ha mostrato interesse a una richiesta di assegnazione diretta del mantenimento. In un caso del genere quindi, come giustamente ha spiegato il giudice dell’impugnazione, non è corretto procedere a una parcellizzazione della misura.
Responsabilità aggravata del padre che omette dati reddituali e patrimoniali
Il terzo motivo invece per gli Ermellini invece è infondato perché nel condannare il ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.p la Corte d’Appello ha tenuto conto, come esposto in motivazione “della condotta ostativa ad un accertamento reddituale e patrimoniale completo tenuta dallo stesso, di guisa che la decisione appare conforme al principio secondo il quale “in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa.”
Condizioni economiche poco trasparenti e difficoltà non dimostrate
Inammissibile infine il quinto motivo perché non coglie il fondamento della decisione sul punto. Il ricorrente ha infatti sostenuto che “le sue ipotizzate condizioni facoltose erano “irrealizzabili perché, essendo oramai privo dei proventi dell’eredità immobiliare familiare a causa dei pignoramenti subiti, versa(va) anche a seguito del fallimento dell’impresa agricola intrapresa, in precarie condizioni che gli consentono di sopravvivere solo mediante ricorso ad occasionali e sporadici lavori a giornata, nel settore agricolo.”
La Corte, pur tenendo conto dell’esito negativo dell’attività agricola e dei pignoramenti subiti, come esposto dal ricorrente, ha tuttavia ritenuto non dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche del padre perché nel corso del giudizio è stata omessa “la produzione della documentazione richiesta in merito alle due società di cui l’obbligato possedeva delle quote; l’assenza di chiarezza e di spiegazioni in merito ai cospicui introiti confluiti fino al 2011 sul conto di (…), per poi ridursi improvvisamente; la mancata dimostrazione di eventi modificativi capaci di determinare un significativo peggioramento delle sue condizioni economiche, di guisa che la chiusura dei conti non appariva riconducibile a motivazioni trasparenti; il fatto che il (…) dichiarava redditi esigui anche quando movimentava somme liquide di importo elevato sui suoi conti bancari; la circostanza che la persona, rinvenuta dal custode giudiziario nell’immobile sito in Roma (…) pignorato nel 2016, aveva dichiarato di essere affittuaria proprio di (…). senza contratto di locazione e che questi non aveva dimostrato che il custode giudiziario aveva provveduto ad incamerare i proventi della locazione degli immobili.”
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