Prescrizione dell’assegno di mantenimento per i figli: come funziona, come si calcola, da quando decorre e cosa fare per interromperla
- Cos’è l’assegno di mantenimento per i figli
- Cos’è la prescrizione
- Prescrizione del diritto al mantenimento dei figli
- Come si calcola la prescrizione dell’assegno di mantenimento per i figli
- Prescrizione decennale se si forma il giudicato
- Prescrizione del mantenimento per i figli maggiorenni
- Decorrenza prescrizione mantenimento figlio naturale
- Interruzione prescrizione mantenimento figli
Cos’è l’assegno di mantenimento per i figli
Prima di entrare nell’argomento della prescrizione dell’assegno di mantenimento per i figli, chiariamo alcuni concetti fondamentali per comprenderlo al meglio.
Prima di tutto ricordiamo brevemente che l’assegno di mantenimento per i figli consiste in una somma periodica che il giudice pone in capo al genitore non collocatario per contribuire al mantenimento della prole. Obbligo che grava sui genitori fin dalla nascita della prole e che è sancito a livello costituzionale dall’art. 30 e dal codice civile all’art. 315 bis comma 1.
L’assegno di mantenimento è chiamato anche “mantenimento indiretto” perché gravante sul genitore che, non essendo collocatario, non si occupa di tutte le esigenze quotidiane e “dirette” che gravano sul genitore con cui i figli condividono la casa famigliare.
Esso deve essere corrisposto in proporzione alle sostanze del soggetto obbligato, tenendo conto delle rispettive capacità di lavoro professionale e casalingo di entrambi i genitori, come previsto dall’art. 316 bis c.c.
Criteri per la quantificazione del mantenimento indiretto dei figli
Ricordiamo anche che hanno diritto al mantenimento non solo i figli nati all’interno del matrimonio, ma anche quelli naturali e quelli i cui genitori hanno intrapreso un percorso di separazione o divorzio. Nelle fasi in cui si verifica una crisi familiare l’assegno di mantenimento è spesso terreno di scontro tra genitori.
Nel caso in cui i coniugi non riescano ad accordarsi sulla misura in cui ciascuno deve provvedere al loro mantenimento, sia dal punto di vista pratico che economico, spetta al giudice riconoscerlo e quantificarlo. A tal fine però l’autorità giudiziaria deve attenersi a tutta una serie di parametri indicati dall’art. 337 ter c.c.:
- “le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”
Un obbligo verso la prole, che spesso e volentieri il genitore obbligato al versamento degli assegni mensili, non adempie regolarmente e alle scadenze convenute. Da qui l’importanza per il genitore collocatario di sapere se ci sono dei termini da rispettare far valere il diritto dei figli al mantenimento.
Cos’è la prescrizione
Ricordiamo infine che la prescrizione è una modalità di estinzione di un rapporto giuridico provocata dall’inerzia del titolare nell’esercitare il diritto ad esso ricollegabile.
Prescrizione del diritto al mantenimento dei figli
Entrando nel tema caldo della prescrizione dell’assegno di mantenimento per i figli, occorre chiarire che il “diritto” al mantenimento non cade in prescrizione, a prescriversi sono infatti i ratei periodici, che consistono in assegni, in genere a cadenza mensile.
Per quanto riguarda la prescrizione degli assegni periodici la norma a cui occorre fare riferimento è l’art. 2948 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale.
Come chiarito infatti dalla Cassazione, nella sentenza n. 13414/2010, gli assegni di mantenimento per i figli: “costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all’anno, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell’operatività di tale norma – anziché di quella dell’art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell’obbligazione periodica e titolo esecutivo per l’esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione. I su detti assegni, infatti, si ricollegano ad obbligazioni di durata (Cass. 4 aprile 2005, n. 6975) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, per l’interesse che sono volte a realizzare – in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica ontologica – le singole prestazioni, ancorché fra loro connesse ed aventi un’unica fonte, sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome.”
L’assegno di mantenimento per i figli ha natura di pensione alimentare
Conclusioni a cui è giunto più di recente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 925/16, che ha confermato la durata quinquennale della prescrizione per ottenere il pagamento dei singoli ratei dell’assegno di mantenimento per i figli, stante l’assimilabilità di questa prestazione alle “pensioni alimentari” (art 2948 c.c.), i cui termini di prescrizione decorrono dalle singole scadenze, perché è in relazione alle stesse che sorge l’interesse all’adempimento. Stesse conclusioni a cui è giunto di recente anche il Tribunale ordinario di Roma nella sentenza n. 5311/2020.
Come si calcola la prescrizione dell’assegno di mantenimento per i figli
Abbiamo visto che la prescrizione di 5 anni vale per ciascuna mensilità dovuta a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Per comprendere meglio come funziona in questi casi, facciamo un esempio pratico. Supponiamo che il mantenimento sia dovuto a partire dal mese di gennaio 2021.
La prescrizione di questo assegno mensile di mantenimento inizia a decorrere dal mese successivo, da febbraio 2021. In questo caso il termine di prescrizione, entro il quale si deve agire per ottenerne il pagamento, si compie nel gennaio di 5 anni dopo, ossia nel gennaio del 2026.
Dal mese di febbraio 2026 quindi non sarà più possibile chiedere la mensilità di gennaio 2021, perché prescritta.
Prescrizione decennale se si forma il giudicato
Il caso appena analizzato della prescrizione quinquennale relativa ai ratei mensili dell’assegno per il mantenimento dei figli deve essere distinta da quella in cui sulla debenza interviene un accertamento giudiziale sul quale si forma il giudicato.
In questo caso infatti il termine di prescrizione non è quinquennale, ma decennale, come previsto dall’art. 2953 c.c., ai sensi del quale: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”
Prescrizione del mantenimento per i figli maggiorenni
La prescrizione del diritto al mantenimento per i figli maggiorenni non opera in modo diverso rispetto a quanto visto finora. Valgono sempre il termine quinquennale per i singoli ratei mensili del mantenimento e quello decennale per l’azione di restituzione intrapresa nei confronti del genitore inadempiente.
C’è una sola differenza: avendo raggiunto la maggiore età, costoro sono legittimati ad agire personalmente per ottenere il quantum dovuto, senza che sia il genitore adempiente ad agire nel loro interesse.
Decorrenza prescrizione mantenimento figlio naturale
Un caso particolare in materia di prescrizione del diritto al mantenimento dei figli riguarda i figli naturali. In questo caso, come emerge anche dalla recente Cassazione n. 16651/2020: “in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale, tale principio non è inficiato dalla puntualizzazione che l’azione di regresso può essere esercitata (dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio) anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, difatti in tal caso l’azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale.”
Interruzione prescrizione mantenimento figli
Abbiamo visto che non sempre tutti genitori adempiono regolarmente all’obbligo di mantenimento dei figli. Abbiamo anche compreso però che il genitore adempiente non può decidere i tempi per agire al fine di ottenere le somme che l’altro coniuge non ha versato per la prole. Ecco perché, a un certo punto si deve “interrompere” la prescrizione del diritto al mantenimento per i figli. Come fare?
Per interrompere la prescrizione basta una raccomandata
Per interrompere il decorso della prescrizione del diritto a ottenere gli arretrati degli assegni di mantenimento per i figli non versati dall’altro, il genitore che ha sempre provveduto ai propri figli ha due possibilità: agire in giudizio proponendo una domanda giudiziale o tentare di trovare una soluzione stragiudiziale al problema.
In quest’ultimo caso è sufficiente inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, che contenga una formula specifica di questo tipo “con la presente, valevole ai fini dell’interruzione della prescrizione, chiedo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, il pagamento dell’importo sopra indicato a titolo di arretrati degli assegni di mantenimento per i figli, riservandomi, in difetto, di adire le vie legali.”
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