Le Registrazioni private tra marito e moglie possono essere prodotte come prova in una causa di separazione o di divorzio?
- Le intercettazioni
- Le registrazioni private
- Condizioni di utilizzo in giudizio
- Acquisizione delle registrazioni private nel processo penale e civile
Si può registrare il coniuge e utilizzare il contenuto della registrazione come prova nel giudizio di separazione o divorzio?
O meglio: le registrazioni private si possono produrre in una causa di separazione o divorzio?
Una domanda che spesso e volentieri, come avvocato specializzato in separazioni e divorzi, mi sento rivolgere dai miei assistiti.
Un dubbio che nasce soprattutto perché i non addetti ai lavori tendono a confondere le intercettazioni ambientali o telefoniche con le registrazioni private. Cerchiamo di fare chiarezza.
Le intercettazioni
Le intercettazioni telefoniche o informatiche sono mezzi di ricerca della prova necessarie ad acquisire notizie, dichiarazioni o tracce in grado di assumere rilevanza probatoria in giudizio. Esse sono disciplinate dall’art. 266 del codice di procedura penale, che contiene un elenco tassativo dei reati in relazione ai quali è possibile procedere alle intercettazioni, senza dimenticare che l’art. 267 c.p stabilisce che esse sono ammissibili solo in presenza di gravi indizi di reato e quando si rivelano indispensabili per proseguire le indagini.
L’intercettazione di comunicazione tra presenti
L’intercettazione di comunicazioni tra presenti contemplata dal comma 2 dell’art. 266 c.p.p è possibile negli stessi casi in cui sono ammesse quelle telefoniche e ambientali, se però viene effettuata in un’abitazione altrui, in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, come previsto dall’art 614 c.p.p., è consentita solo se sussiste un fondato timore che al suo interno si stia commettendo un’attività criminosa.
Esso costituiscono pertanto uno strumento d’indagine a disposizione esclusiva delle forze dell’ordine, previa autorizzazione della magistratura e praticabili solo nei casi e nei modi previsti dalla legge per acquisire informazioni utili ai fini delle indagini.
Le registrazioni private
Diverse dalle intercettazioni sono le registrazioni private, che per essere utilizzabili in giudizio devono essere eseguite in un certo modo.
Come ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 24288/2016: “le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni.
Caratteristiche registrazione privata realizzata da uno dei partecipanti
Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano:
- la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste;
- la “terzietà” del captante.
L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta.”
Le registrazioni fonografiche sono riproduzioni meccaniche
Come precisato inoltre, sempre dalla Cassazione, nella sentenza 27424/2014: “la registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’articolo 2712 c.c. (Cass. n. 9526/10; Cass. n. 27157/08), quindi di prove ammissibili nel processo civile, così come lo sono in quello penale, atteso che – alla luce della giurisprudenza delle Sezioni penali di questa S.C. – la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo.”
Condizioni di utilizzo in giudizio
Dalle sentenze analizzate è possibile stabilire quali sono le condizioni principali da rispettare per poter utilizzare la registrazione in una causa di separazione o di divorzio, per il tema che interessa trattare in questa sede.
Il soggetto che registra deve essere parte della conversazione
Prima di tutto il soggetto che registra deve essere una parte della conversazione, anche se il mezzo di registrazione viene nascosto. Qualora infatti si registrasse una conversazione a cui non si partecipa, si incorrerebbe nel reato di cui all’art. 615 bis c.p che punisce le “interferenze illecite nella vita privata.” Lecita e quindi utilizzabile in giudizio la registrazione di una conversazione tra moglie e marito in casa propria. Illecito invece mettere un registratore in casa, sperando di cogliere il contenuto di conversazioni che il coniuge intrattiene con soggetti terzi, senza essere coinvolti nel dialogo.
Registrazioni private ammesse se si deve tutelare un diritto in giudizio
Secondo requisito fondamentale: la registrazione deve essere finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria perché il diritto di difesa prevale sul diritto alla privacy del soggetto registrato. L’art. 21 del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) stabilisce infatti, che il soggetto interessato (ossia quello registrato a sua insaputa) non si può opporre al trattamento dei suoi dati se la registrazione è stata effettuata per consentire a chi la produce di difendere in giudizio un diritto proprio o altrui. Attenzione però, vero che in questo caso non è necessario il consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto registrato, l’importante però è che essi vengano trattati per il tempo necessario all’esercizio del diritto e solo per questa finalità.
Il tutto in linea con quanto aveva già chiarito la Cassazione nella sentenza n. 18908/2011, secondo cui “non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui.”
Acquisizione delle registrazioni private nel processo penale e civile
Rispondiamo ora alla domanda che ci siamo posti all’inizio, ovvero se si possono produrre le registrazioni private in un giudizio di separazione e divorzio, tenendo presente anche dei possibili risvolti penali che possono scaturire dalle stesse.
Registrazioni private in sede penale
L’acquisizione della registrazione privata nel giudizio penale è quindi possibile, come si evince dalle sentenze analizzate, ai sensi dell’art. 234 c.p.p il quale dispone che: “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.”
Registrazioni private in sede civile
Nell’ambito del giudizio civile invece l’acquisizione come prova della registrazione privata avviene ai sensi dell’art. 2712 c.c. il quale dispone che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”
Disconoscimento che, per far vacillare il valore probatorio alla registrazione, deve essere chiaro esplicito e circostanziato, non bastando a tal fine sostenere che la conversazione registrata non ha mai avuto luogo.
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