Di cosa si tratta?
Il passaporto (o la carta d’identità valida per l’espatrio) è un documento di riconoscimento attraverso il quale il suo titolare si identifica come un cittadino di un determinato Stato e può richiedere il permesso, nel nome dello Stato che lo ha emesso, di entrare e/o passare per altri Paesi.
Fino al mese scorso, il genitore con figli minorenni per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio aveva bisogno del consenso dell’altro genitore e, in mancanza di quest’ultimo, dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Il consenso, quindi, dell’altro genitore era una condizione imprescindibile e posta a tutela dei figli minorenni al fine di evitare potenziali situazioni in cui i genitori, espatriando, si sarebbero sottratti agli obblighi loro spettanti nei confronti della prole.
Cosa è cambiato?
In linea con l’intento di tutela appena ricordato, l’art. 20 del D.L. n. 69/2023, in vigore dal 14 giugno scorso, ha modificato la lettera b, dell’art. 3, della L. 1185/1967 prevedendo:
- che non sia più necessario il consenso preventivo dell’altro genitore;
- il nuovo strumento della inibitoria;
- la competenza del tribunale ordinario in caso di controversia per il rilascio.
Oggi, quindi, in presenza di un figlio minore, per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell’altro e il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio potranno essere emessi in modo semplificato e sempre che non venga emesso dell’autorità giudiziaria un provvedimento che ne inibisca il rilascio.
Resta ferma, invece, la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.
Stop al requisito del consenso preventivo
Grazie alle nuove modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2023, la procedura per il rilascio del passaporto sarà più rapida. Il genitore, infatti, quanto al rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l’espatrio non sarà più vincolato al consenso dell’altro genitore.
Sarà, però, necessario attestare l’assenza di inibitoria al rilascio del documento mediante una dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La tutela inibitoria
Il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio non possono essere rilasciati nel caso in cui a carico di chi richiede il documento sia emesso dall’autorità giudiziaria un provvedimento inibitorio, della durata massima di due anni. Tale provvedimento, infatti, impedisce al genitore di ottenere il titolo richiesto e può essere emesso dal giudice su richiesta dell’altro genitore o del Pubblico ministero qualora sussista il rischio che il richiedente possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi nei confronti dei figli.
L’inibitoria deve essere emessa nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa europea e di quella internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori.
Come si richiede la inibitoria?
La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale di residenza abituale del minore, mentre se il minore è residente all’estero, il ricorso deve essere presentato al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero).
Il giudice procede in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c. ss. e liquida le spese al termine del giudizio.
Se, poi, pende tra le stesse parti procedimento ex art. 473bis c.p.c. (ad esempio, una separazione o un divorzio) il ricorso si propone al giudice che procede.
Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell’Interno Dipartimento di pubblica sicurezza, all’autorità individuata e al Comune di residenza dell’interessato.
Le altre novità
Oltre a quelle appena ricordate, il D.L. n. 69 del 2023, ha previsto la possibilità di delegare il ritiro del passaporto ad altra persona, a condizione che il delegato:
- sia maggiorenne;
- sia munito di documento di identità;
- presenti una fotocopia del documento del titolare del passaporto;
- presenti una delega legalizzata da un notaio, da un ufficiale dell’anagrafe, ovvero sottoscritta al momento della presentazione dell’istanza davanti al pubblico ufficiale che la riceve.
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