La Cassazione chiarisce che se la ex moglie ha ricevuto un importante risarcimento danni per un infortunio grave non ha diritto all’assegno divorzile
- Niente assegno divorzile alla ex che ha percepito un cospicuo risarcimento danni
- Ai fini dell’assegno divorzile non rileva il risarcimento danni da infortunio
- Non spetta l’assegno divorzile alla moglie che ha ricevuto un consistente ristoro
Niente assegno divorzile alla ex che ha percepito un cospicuo risarcimento danni
Analizziamo in questo articolo il collegamento tra risarcimento danni e assegno divorzile grazie all’ordinanza n. 12576/2021 della Cassazione. Decisione con cui la Suprema Corte ha sancito che nel momento in cui all’ex coniuge viene riconosciuto un cospicuo risarcimento da illecito extracontrattuale per danno alla salute fisica, il diritto all’assegno divorzile non sussiste. Non è rilevabile infatti in un caso del genere una disparità patrimoniale o reddituale tale da giustificare il riconoscimento della misura. Conclusioni a cui gli Ermellini giungono dopo che la Corte di Appello ha riformato in parte la sentenza di primo grado, disponendo la revoca dell’obbligo, a carico del marito, di corrispondere alla moglie un assegno divorzile di 450 euro mensili.
Ai fini dell’assegno divorzile non rileva il risarcimento danni da infortunio
Avverso la sentenza la donna ricorre in Cassazione affidandosi a due motivi.
- Con il primo fa presente che il giudice d’appello le ha negato il diritto all’assegno divorzile nonostante la notevole differenza economica tra le parti.
- Con il secondo ritiene che ai fini dell’assegno divorzile non dovrebbero rilevare l’importo percepito a titolo di risarcimento del danno e la pensione d’invalidità civile.
Non spetta l’assegno di divorzio alla moglie che ha ricevuto un consistente ristoro
La Corte di Cassazione però respinge il ricorso perché del tutto infondato.
Per gli Ermellini la Corte di Appello ha motivato ampiamente le ragioni per le quali ha negato alla ex moglie il riconoscimento dell’assegno divorzile. La stessa ha infatti tenuto conto della somma percepita dalla donna a titolo di risarcimento, della storia della famiglia e i redditi delle parti.
Prima di tutto non è stato dimostrato che la donna, di anni 59, non svolga alcuna attività. La stessa risulta inoltre titolare per intero dell’abitazione coniugale e nella misura del 50% dell’abitazione in cui abita la madre. I coniugi inoltre, sposati dal 1980 e separati dal 1995 non hanno pattuito in sede di separazione alcun assegno di mantenimento, a parte quello per la figlia. Si presume quindi che entrambi fossero economicamente autosufficienti.
Nel 2006 la donna ha subito un grave incidente a cui è conseguita l’amputazione di un arto inferiore e di uno superiore. Danni per i quali le è stato riconosciuto un risarcimento di 700.000 euro per la riportata invalidità totale e una rendita vitalizia di 3000 euro.
La donna lamenta il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile stante l’impossibilità di procurarsi da sola i mezzi adeguati per ragioni oggettive. La Cassazione dopo avere ricordato che l’assegno divorzile ha funzione assistenziale, perequativa e compensativa, enuncia anche gli altri principi sanciti dalla SU n. 18247/2018 in materia, ricordando che la funzione della misura non è quella di ripristinare lo stesso tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Detto questo la Corte rileva che nel caso di specie non sussiste un divario economico tale da giustificare il riconoscimento dell’assegno di divorzio alla ex moglie. La donna ha infatti subito un notevole incremento reddituale in seguito al grave infortunio sul lavoro.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte la Corte non ritiene quindi fondata la richiesta della ex moglie di ottenere il riconoscimento dell’assegno divorzile.
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