Separazione con addebito per tradimento coniugale: in quali casi e per quale ragione l’infedeltà può costare cara al coniuge traditore
- L’addebito della separazione
- Quando il tradimento è causa di addebito della separazione
- Per l’addebito è sufficiente la “presunzione” di tradimento
L’addebito della separazione
Prima di vedere quando il coniuge traditore può subire la separazione con addebito per infedeltà, vediamo che cos’è l’addebito e quando colpisce il coniuge.
L’addebito della separazione si verifica quando uno dei coniugi (o entrambi) viola uno dei doveri che il nostro ordinamento pone a carico di marito e moglie.
I doveri coniugale che, se violati, possono comportare l’addebito della separazione
La norma a cui fare riferimento per comprendere quali sono nello specifico i doveri coniugali è l‘art. 143 del codice civile, il quale dispone che: “1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 2. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. 3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”
Cassazione: per l’addebito non basta la violazione dei doveri coniugali
Attenzione però perché come precisato dalla Cassazione n. 14591/2019: “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.”
Ne consegue che in un giudizio di separazione il coniuge che chiede l’addebito all’altro è gravato dall’onere di dimostrare che la fine del matrimonio è ricollegabile proprio alla violazione di uno degli obblighi previsti dalla legge, mentre quello accusato di averli violati deve provare che la crisi, in realtà, è anteriore all’infrazione contestata.
Quando il tradimento è causa di addebito della separazione
La fedeltà, come emerge dall’art. 143 c.c, non è quindi un’opzione, ma un vero e proprio dovere coniugale che, se violato, può comportare l’addebito della separazione. Ho utilizzato volutamente il termine “può” perché l’addebito della separazione non viene riconosciuto automaticamente a carico del coniuge traditore.
Ai fini dell’addebito infatti è necessario che il tradimento abbia causato la crisi del matrimonio e abbia reso intollerabile la convivenza tra marito e moglie. Come ha chiarito infatti la sentenza n. 2059/2012 della Cassazione “in tema di addebito della separazione personale l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.”
Addebito della separazione per tradimento coniugale se l’infedeltà è causa della crisi
In caso di tradimento quindi a rilevare ai fini dell’addebito è il tempo. Come infatti ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 1715/2019 “la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione.”
Lo ha confermato anche la Cassazione n. 14591/2019, a cui ha fatto ricorso un marito che ha chiesto l’addebito della separazione alla moglie traditrice che ha abbandonato anche il tetto coniugale. La Corte infatti ha spiegato che: “l’abbandono del tetto coniugale non giustifica l’addebito ove sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale.” Nel caso di specie infatti la fine del matrimonio è stata cagionata dalla preesistente conflittualità tra i coniugi, che quindi toglie valore al tradimento e al successivo allontanamento da casa della moglie ai fini dell’addebito.
Per l’addebito è sufficiente la “presunzione” di tradimento
La Cassazione però sul tema infedeltà e addebito è andata oltre. Con la sentenza n. 1136/2020 infatti ha chiarito addirittura che “la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio.”
Non è necessario in sostanza che il tradimento sia stato consumato, basta che vi sia un sospetto plausibile di tradimento per giustificare l’addebito della separazione, se l’infedeltà lede l’onore e la dignità del coniuge tradito.
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