L’importante novità
Recentemente la Riforma Cartabia, attraverso il d.lgs. n. 149 del 2022, ha apportato, nell’ambito di una più generale riforma del processo civile, importanti modifiche anche per quanto riguarda i processi di separazione e divorzio.
In particolare, tra le novità più significative, dal 1 marzo scorso, è possibile richiedere insieme, con un unico atto, la separazione e il divorzio attraverso una domanda cumulativa. Infatti, la nuova norma di cui all’art. 473-bis. 49 c.p.c., al primo comma, consente alle parti di proporre, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
In questo modo, le domande proposte (connesse alla richiesta di divorzio) saranno procedibili una volta decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sulla separazione personale.
Il contenuto della domanda
Come anticipato, per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione è necessario inserire fin da subito in un unico atto (ricorso) tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio ed esporre, in modo dettagliato, tutti i fatti ritenuti più rilevanti nonchè i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere.
In particolare, per quanto riguarda le richieste di tipo economico in favore dei figli o del coniuge occorrerà produrre i documenti attestanti le condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie delle parti, quali:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Anche nel caso di richiesta di addebito della separazione è necessario, fin da subito, depositare tutta la documentazione necessaria per provare il tradimento (ad esempio: foto e video tratti dai social media, messaggi, risultati dell’investigatore privato, testimoni etc.).
I tempi del procedimento
Dal deposito del ricorso in Tribunale decorrono i 90 giorni entro cui viene fissata l’udienza di separazione alla quale i coniugi devono partecipare personalmente. Per ottenere, poi, il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di quella giudiziale.
Per accedere al divorzio sarà sufficiente la sola sentenza “parziale” di separazione sullo status, che verrà pronunciata immediatamente dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione del giudizio, il quale proseguirà, invece, per la decisione delle altre questioni presenti, quali: la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento etc.
Lo svolgimento dell’udienza
Dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto, le parti potranno depositare, prima dell’udienza, ulteriori atti per precisare le loro richieste e produrre i mezzi di prova (ai sensi dell’art. 473 bis 17 c.p.c.), così da fornire al Giudice istruttore un quadro il più completo possibile.
La Riforma, poi, ha eliminato la struttura bifasica originaria del procedimento di separazione e divorzio.
Infatti, a differenza del recente passato, oggi, alla prima udienza i coniugi non dovranno più comparire davanti al Presidente del Tribunale per l’udienza c.d. presidenziale e, successivamente, di fronte al Giudice istruttore, ma direttamente di fronte al Giudice delegato dal Collegio.
Alla prima udienza, il Giudice, dopo aver esaminato gli atti e documenti delle parti, cercherà di far conciliare le parti, e in caso negativo:
1) adotterà i provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei figli ove presenti, relativi ad esempio: al loro affidamento, collocamento e ai tempi e modalità di permanenza presso l’altro genitore non collocatario; al loro mantenimento e all’assegnazione della casa coniugale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e sempre modificabili, revocabili o appellabili.
2) deciderà sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti e su quelle da assumersi d’ufficio (ad esempio, potrebbe decidere di nominare un consulente tecnico per valutare le capacità genitoriali oppure disporre indagini di polizia tributaria).
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