Cos’è il mutuo cointestato?
È un contratto che generalmente i coniugi o i conviventi stipulano con la Banca per l’acquisto della loro prima casa e con il quale si obbligano reciprocamente al pagamento dell’intero debito, tramite il versamento di singole rate. In questo caso, infatti, la Banca, laddove si configuri un inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo, potrà agire contro ciascuna parte per ottenere l’intero importo dovuto.
Cosa succede in caso di separazione?
Se dopo la conclusione del contratto interviene la separazione, il mutuo cointestato deve essere rimborsato da tutti e due i coniugi, in quanto entrambi sono comunque obbligati a rispettare per tutta la sua durata l’impegno contrattuale preso a suo tempo con la Banca.
Pertanto, al sopraggiungere della separazione la soluzione, senza dubbio più semplice per i coniugi, è quella di continuare a pagare le rate del mutuo, specie nelle ipotesi in cui la separazione sia consensuale e quindi le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso oppure manchino poche rate all’estinzione del mutuo.
Invece, nell’ipotesi in cui i coniugi non abbiano raggiunto una separazione consensuale e decidessero di non continuare a pagare le rate del mutuo rimaste, si verificherebbe un caso di insolvenza e la Banca potrebbe agire nei loro confronti o anche di uno solo dei due, sollecitando il pagamento del debito cointestato.
Quindi, dal momento che i coniugi, in caso di separazione, rimangono comunque obbligati al pagamento delle rate rimanenti del mutuo, meglio sarebbe trovare un accordo sul punto. Laddove, infatti, non si trovasse una soluzione di tipo consensuale sarà necessario l’intervento da parte del giudice, il quale deciderà al riguardo tenendo in conto delle capacità reddituali dei coniugi, della presenza o meno di figli minori e dell’assegno di mantenimento.
Le altre possibili soluzioni.
Come abbiamo visto, in caso di separazione la soluzione preferibile è quella di raggiungere un accordo circa il pagamento congiunto delle rate del mutuo che rimangano da pagare.
Tuttavia, se i coniugi non riescono a raggiungere un simile accordo, le altre possibili soluzioni a cui poter far fronte sono le seguenti:
- accollo interno
- accollo esterno e recesso
- vendita dell’immobile
- estinzione anticipata del mutuo
Accollo interno.
In questo caso, solo uno dei due coniugi, in genere quello con un reddito più elevato, paga le rate del mutuo, senza che sia necessario il consenso da parte della Banca. Tuttavia, il mutuo resta cointestato e, quindi, la Banca, in caso di inadempimento, potrà comunque rivalersi su tutti e due gli ex-coniugi nell’ipotesi in cui l’accollante non dovesse far fronte all’impegno preso.
Laddove si scelga l’accollo interno, ciò andrà ad incidere sul calcolo dell’assegno di mantenimento dovuto a favore dell’ex coniuge. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza è piuttosto conforme nel sostenere che l’esborso sostenuto per la rata del mutuo debba essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo del suddetto assegno, specie nelle ipotesi in cui l’obbligato abbia lasciato la casa famigliare e in questa vivano i figli minori.
Accollo esterno e recesso.
In questo caso uno dei coniugi esce dal contratto ma, in tale ipotesi occorre il previo consenso da parte della Banca, la quale dovrà decidere se accettare oppure no il recesso dal contratto da parte di uno degli intestatari originari (in genere la decisione tiene conto delle garanzie economiche del coniuge che intende accollarsi interamente il mutuo).
Se manca il consenso della Banca è possibile ricorrere alla surroga del mutuo, la quale consiste nel trasferire il mutuo presso un nuovo istituto di credito, potendo, se del caso, effettuare anche la rinegoziazione del finanziamento (come tipologia di mutuo, tassi di interesse e durata).
Vendita dell’immobile.
Attraverso la vendita dell’immobile a terzi si potrà utilizzare il ricavato per estinguere anticipatamente il mutuo e successivamente dividere tra i coniugi i soldi rimanenti.
Estinzione anticipata del mutuo.
Tale soluzione risulta la migliore nelle ipotesi in cui le rate del mutuo che rimangano da pagare siano poche i coniugi intendano mantenere l’immobile per i propri figli.
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