Matrimonio e rilascio del permesso di soggiorno
Nel nostro Paese il Testo Unico sull’immigrazione prevede che uno straniero possa ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a condizione che ricorrano due requisiti fondamentali: la convivenza e la sussistenza di vincoli parentali e affettivi propri del nucleo familiare.
Pertanto, uno dei casi che può giustificare il suo rilascio è l’aver contratto un matrimonio con un cittadino italiano. In questa ipotesi, infatti, lo straniero avrà diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche laddove prima del matrimonio abbia soggiornato in maniera irregolare sul territorio italiano.
Una volta celebrato il matrimonio, la Questura rilascerà il permesso di soggiorno solo all’esito positivo degli accertamenti sulla reale ed effettiva convivenza presso l’abitazione dichiarata dall’istante al momento della presentazione della richiesta del rilascio.
Laddove, invece, all’esito di tali accertamenti, la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno venga rifiutata, si potrà presentare ricorso al giudice presso il Tribunale del luogo in cui si risiede.
Quando può essere revocato il permesso di soggiorno?
Quando la convivenza e la sussistenza di vincoli parentali e affettivi propri del nucleo familiare, poste alla base del permesso vengono meno, la ripercussione nei confronti dello straniero può essere il mancato rilascio o la revoca del titolo in precedenza ottenuto.
Il permesso di soggiorno, infatti, può essere immediatamente revocato qualora venga accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza (come nel caso dei c.d. “matrimoni di comodo”, ma anche di quelli contratti da persone con un apprezzabile divario di età, o quelli di brevissima durata).
Inoltre, anche la separazione e il divorzio possono compromettere il godimento e il rinnovo del permesso di soggiorno.
In primo luogo, pare utile ricordare che se il matrimonio è stato celebrato in Italia bisognerà procedere con la procedura di separazione e/o divorzio secondo quanto previsto dalla normativa italiana, mentre nel caso in cui sia stato celebrato all’estero sarà necessario verificare le leggi dei Paesi di entrambi i coniugi, i criteri di prevalenza sulla determinazione del Tribunale competente e della legge applicabile al caso concreto, anche secondo le regole del diritto internazionale privato.
Guardando, poi, agli effetti che la separazione e il divorzio possono comportare riguardo al permesso di soggiorno, bisogna anzitutto ricordare che con la separazione, a differenza del divorzio, non vengono meno gli effetti civili del matrimonio, ma quello della convivenza.
In questi casi, quindi, venendo a mancare uno dei presupposti essenziali per l’ottenimento del permesso di soggiorno, quest’ultimo conserverà la sua validità fino alla sua scadenza, ma non potrà essere rinnovato per gli stessi motivi che ne avevano giustificato il suo rilascio.
È possibile ottenere la conversione del permesso di soggiorno?
In caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, lo straniero potrà conservare il diritto a rimanere sul territorio italiano trasformando il precedente permesso di soggiorno ottenuto per motivi familiari in un altro tipo.
In questi casi, infatti, il Testo Unico sull’immigrazione all’art. 30, comma 5, prevede che il permesso di soggiorno possa essere convertito in permesso di lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per ragioni di studio. Potrà, inoltre, essere rilasciato nuovamente per motivi familiari nel caso in cui la coppia abbia avuto dei figli.
Come avviene la conversione?
La conversione non è automatica.
L’iniziativa, infatti, deve partire dall’ex coniuge straniero, il quale dovrà richiedere alla pubblica amministrazione, tramite un’apposita istanza, la conversione del proprio permesso in altro tipo. A tale richiesta andrà allegata tutta la documentazione necessaria per la conversione del titolo di soggiorno relativa al titolo richiesto, a seconda che si tratti di richiesta di conversione per lavoro subordinato, autonomo o per studio. Successivamente, la pubblica amministrazione valuterà se esistano o meno i presupposti per il rilascio del permesso ad altro titolo. Allo stesso tempo, la mancanza degli stessi per il rilascio del permesso ad altro titolo può portare all’espulsione dello straniero dal territorio nazionale.
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