Separazione in Comune: l’alternativa rapida alla separazione consensuale, casi in cui non è consentita, problematiche e procedura
- Separazione: procedure rapide
- In quali casi non ci si può separare in Comune e perché
- Regolamentazione degli aspetti economici
- Procedura di separazione in Comune
Separazione: procedure rapide
Da diversi anni, le coppie che desiderano separarsi di comune accordo, senza litigare, hanno a disposizione tre diverse procedure per raggiungere in tempi rapidi questo risultato.
La prima è la tradizionale separazione consensuale in Tribunale, che richiede l’omologa dell’accordo di separazione da parte del giudice con decreto. La seconda è la negoziazione assistita, e l’ultima, ma anche più recente è la separazione in Comune, disciplinata dall’art. 12 della legge n. 162 del 2014 (che ha convertito il DL n. 132 del 2014).
In quali casi non ci si può separare in Comune e perché
La prima cosa da chiarire però è che a questa procedura non possono ricorrere tutte le coppie. La separazione davanti all’Ufficiale dello stato civile infatti non è possibile in presenza di figli minori o maggiori di età incapaci, portatori di handicap o che non hanno ancora raggiunto una propria autonomia economica e quando si devono compiere atti di trasferimento patrimoniale.
Riepilogando quindi la separazione in Comune davanti al Sindaco non è possibile:
- se la coppia ha figli minori o portatori di handicap;
- quando sono presenti figli maggiorenni, ma non ancora autonomi dal punto di vista economico;
- e quando la coppia deve compiere atti di trasferimento patrimoniale.
Le ragioni di queste limitazioni sono evidenti. Questa forma di separazione non si svolge davanti a un giudice terzo e non prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Quanto deciso dai coniugi di comune accordo quindi potrebbe anche non tutelare in maniera adeguata gli interessi della prole o proteggere nella stessa misura gli interessi patrimoniali ed economici delle parti.
In effetti, anche quando marito e moglie si separano consensualmente, la forma di controllo più attenta che viene effettuata dal Tribunale e dal Pubblico Ministero sul contenuto dell’accordo riguarda soprattutto i figli. L’accordo infatti deve regolare anche la ripartizione dei doveri morali e materiali dei coniugi nei confronti dei figli, facendo attenzione a non contravvenire al principio della bigenitoriaità, al fine di tutelare il diritto dei minori a costruire un rapporto sano e positivo sia con la mamma che con il papà.
Regolamentazione degli aspetti economici
La separazione davanti al Sindaco presenta però delle insidie anche per quanto riguarda la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali della coppia. Come accade anche nelle separazioni in Tribunale, in una coppia c’è sempre un coniuge più forte economicamente. In Tribunale però c’è il giudice a tutelare il coniuge più fragile, non è detto che fuori dal Tribunale il coniuge più debole riesca, da solo, a tutelarsi da solo nello stesso modo.
Può accadere infatti che quello più forte, proprio perché ha sempre dettato in qualche modo le regole della gestione economica della famiglia, continui a farlo anche in sede di separazione, stabilendone le condizioni in modo univoco, senza la partecipazione attiva dell’altro, i cui interessi rischiano quindi di non essere presi nella dovuta considerazione.
Se quindi qualcuno in questo momento sta pensando di potersi separare in Comune velocemente e senza troppi problemi, deve sapere che, se vuole essere tutelato al meglio, è opportuno che in ogni caso si faccia assistere da un avvocato esperto in materia, perché anche una situazione apparentemente semplice da risolvere, può presentare delle problematiche ed avere delle ripercussioni importanti.
Procedura di separazione in Comune
In ogni caso chi fosse interessato a questa procedura deve sapere che deve presentarsi con il coniuge di fronte all’Ufficiale dello stato civile. Questi riceve la dichiarazione personale da ognuno dei due coniugi della volontà separarsi alle condizioni stabilite nell’accordo e procede quindi alla sua compilazione. Compilato l’accordo i coniugi lo devono sottoscrivere. L’Ufficiale invita quindi marito e moglie a comparire nuovamente davanti a sé entro 30 giorni per confermare il contenuto dell’accordo e dare modo alle parti di riflettere. Se l’accordo viene confermato, si procede alla sua trascrizione presso gli Uffici dello Stato civile e alla sua annotazione nell’atto di matrimonio. Se invece le parti non si presentano al secondo incontro l’accordo non è valido e decade.
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