Cos’è la violenza domestica, come si manifesta, come viene punita dal codice penale e quali sono le misure previste per tutelare la vittima
- Violenza domestica: definizione
- Come si manifesta la violenza domestica
- La violenza domestica nel codice penale
- Come si riconosce la violenza domestica
- Cosa fare in caso di violenza domestica
- Codice Rosso: l’assunzione di informazioni
- Misure a tutela della vittima
Violenza domestica: definizione
La violenza domestica è un fenomeno che si verifica all’interno di una coppia spostata o convivente. In senso più ampio invece, si manifesta all’interno della famiglia, legittima o di fatto. Non rileva che il legame sia di tipo eterosessuale o omosessuale.
Secondo l’art. 3 della Convenzione di Instanbul “l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.”
Una definizione ampia che arriva a ricomprendere anche rapporti passati senza convivenza e non di coppia. Ne sono un esempio quello tra genitori e figli, fratello e sorella e tra familiari di generazioni diverse. Non sono quindi esclusi dal fenomeno i bambini e gli anziani.
La Convenzione di Instanbul riconosce che la violenza domestica colpisce le donne in misura decisamente sproporzionata. Essa tuttavia si rivolge anche a quegli uomini, che in determinati contesti possono essere vittime di gesti violenti. La Convenzione include inoltre i bambini testimoni di episodi di violenza domestica tra le vittime del fenomeno.
Definizione di violenza domestica per la legge italiana
Una definizione più ristretta rispetto quella contenuta nella Convenzione di Instanbul è quella dell’art. 3 del D.l n. 93/2013. Detto articolo dispone che:“si intendono per violenza domestica (uno o più atti, gravi ovvero non episodici), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare (o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva), indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.”
Come si manifesta la violenza domestica
La violenza domestica si manifesta in forme assai diverse, che possono anche coesistere o meno e manifestarsi gradualmente in successione. Vediamo quali sono.
Violenza fisica
La prima forma in cui si traduce la violenza domestica è quella fisica. Essa si realizza attraverso schiaffi, pugni, spinte, tirate di capelli, calci, strangolamento, immobilizzazione. I casi più gravi e estremi sono il lancio di sostanze acide dirette al volto della persona e l’omicidio.
Violenza psicologica
La forma più subdola di violenza che viene esercitata all’interno della coppia o della famiglia è quella psicologica. In genere questa precede quella fisica. La violenza psicologica o emotiva si realizza attraverso atti di intimidazione, minacce, critiche insistenti, insulti e offese, Queste condotte interessano la persona e i suoi legami affettivi più stretti come i genitori, i figli, i colleghi di lavoro, gli animali, fino agli oggetti particolarmente significativi e simbolici.
La forma più pericolosa e destabilizzante della violenza psicologica però è la manipolazione psicologica maligna. In inglese viene definita gaslighting e si pone l’obiettivo di far dubitare la vittima fino a farle credere di essere sul punto di impazzire e di perdere il controllo. Questa manipolazione la fa vacillare sulle proprie capacità di percepire e ricordare le cose, facendole credere, ad esempio, che certi episodi accaduti in realtà non si sono mai verificati.
Violenza sessuale
La violenza sessuale può manifestarsi in modi diversi. Si parte in genere dalle molestie, rappresentate da battute pesanti a sfondo sessuale per passare poi a tentativi insistenti di toccare e baciare la persona. Il passo successivo consiste nella costrizione della vittima ad avere rapporti anche con terzi, fino ad arrivare allo stupro di gruppo.
Violenza economica
La violenza economica secondo alcune classificazioni è ricompresa in quella psicologica, secondo altre costituisce una categoria autonoma e distinta.
Essa si realizza fondamentalmente con tre tipi di condotte finalizzate a:
- impedire alla vittima di disporre di risorse economiche proprie disponibili (limitando l’accesso a conti o carte di credito, contanti, risorse per spese mediche, telefoniche e mezzi di trasporti;
- ostacolarla nell’acquisirne di proprie sabotando occasioni lavorative e colloqui;
- consumare le risorse economiche della vittima.
Condotte controllanti
Le condotte controllanti messe in atto dal carnefice invece consistono in azioni finalizzare a isolare la vittima da amici e parenti con i quali si può confidare e ai quali chiedere aiuto. Per perseguire questo risultato il soggetto controllante monitora gli spostamenti della vittima, la segue e limita l’accesso a risorse economiche, cure mediche, luoghi e occasioni di lavoro.
Atti persecutori (stalking)
Una delle forme di comportamento più destabilizzante messa in atto dal soggetto controllante si traduce in minacce ripetute e molestie capaci di cagionare nella vittima uno stato perenne di ansia e paura per la propria incolumità e per quella delle persone care. La persona ad un certo punto è costretta addirittura a cambiare le proprie abitudini di vita.
La violenza domestica nel codice penale
La violenza domestica non viene punita da una sola fattispecie di reato. Le condotte tipiche della violenza domestica infatti, come abbiamo visto, sono numerose e diverse tra loro, per questo possono integrare diverse fattispecie di illecito penale, contemplate dal nostro codice penale. Vediamo le più importanti.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art 572 c.p.)
Questa norma prevede pene superiori in caso di lesioni, quando la vittima è un minore di anni 14 e considera persona offesa del reato anche il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti. Questo reato, come più volte sottolineato dalla Cassazione “si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, che possono essere sia commissivi che omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, reato che si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità”.
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.)
Nelle ultime sentenze gli Ermellini hanno particolarmente stigmatizzato le condotte di coloro che ricorrono alla violenza fisica o psicologica per finalità educative. A differenza del reato precedente, questo può essere integrato anche da una condotta singola.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p)
Punisce chi viene meno alle proprie responsabilità facendo mancare a moglie e figli i mezzi di sussistenza, chi dilapida e chi malversa i beni di moglie e figli.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570 bis c.p.)
Fattispecie introdotta con dlgs n. 18/2021, che punisce chi non corrisponde l’assegno di mantenimento o di divorzio o viola gli altri obblighi economici che derivano dalla separazione o dal divorzio e quelli che fanno riferimento all’affidamento dei figli.
Percosse (581 c.p) che si identificano ad esempio con spintoni e tirate di capelli, e lesioni personali (582 c.p) che rappresentano il passo successivo perché capaci di provocare una malattia nel corpo e nella mente. Sono i reati che puniscono la violenza fisica.
Omicidio (art. 575 c.p.) e istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p), sono le forme più estreme in cui si può esprimere la violenza domestica.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis) fattispoecie di reato che punisce chi pone in essere tali condotte, al di fuori di finalità mediche e terapeutiche. La finalità specifica di queste condotte consiste nel voler limitare la vita sessuale della donna, provocando una malattia nel corpo e nella mente.
Ingiuria (594 c.p) e Diffamazione (595 c.p), sono i reati sintomatici della svalutazione della vittima per indebolirla e farle perdere l’autostima.
Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p); Minaccia (612 c.p); Atti persecutori (stalking) art. 612 bis c.p, rappresentano forme di violenza psicologica capaci di provocare nella vittima danni psicologici importanti.
Sequestro di persona (art. 605), Violenza privata (art. 610 c.p) reati attraverso i quali si va a limitare la libertà fisica e psicologica della persona.
Violenza sessuale (art. 609 bis) e Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies): per essere integrati non richiedono la consumazione del rapporto sessuale, ma la costrizione esercitata nei confronti della vittima a subire atti sessuali che possono essere integrati da contatti fisici con cui si manifesta lo stato di eccitazione sessuale.
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p) Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 c.p) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p). Illeciti penali attraverso i quali l’autore della violenza domestica esercita forme di controllo nei confronti della vittima.
Come si riconosce la violenza domestica
I segnali per riconoscere la violenza domestica si possono ricavare dall’analisi delle figure di reato appena viste, dalle quali emerge chiaramente che certe condotte, culturalmente ancora accettate, rappresentano in realtà forme di prevaricazione e controllo, che in un ambiente familiare sano non si realizzano.
Cosa fare in caso di violenza domestica
La prima cosa da fare quando si è vittime di violenza domestica e se ne portano sul corpo i segni è recarsi al Pronto Soccorso. In questo modo si da la possibilità agli operatori sanitari di riferire immediatamente all’autorità giudiziaria l’episodio nel caso in cui siano presenti gli estremi dei reati si maltrattamento o lesioni.
Alla diagnosi contenuta nel certificato del Pronto Soccorso segue la denuncia querela, per redigere la quale è bene rivolgersi a un legale. Una volta che la denuncia è pronta va depositata alla Procura della Repubblica, avendo cura di allegare tutti documenti in grado di dimostrare la violenza domestica subita: certificati medici, dichiarazioni testimoniali, foto, trascrizione di messaggi telefonici e vocali, ecc…
Conseguenze della denuncia penale
Il deposito della denuncia querela fa scattare le indagini preliminari, ossia tutta una serie di ricerche finalizzate a valutare la fondatezza della notizia di reato. Queasta fase può condurre sia all’esercizio dell’azione penale che all’archiviazione, se mancano elementi capaci di dimostrare che il soggetto accusato di violenza domestica è effettivamente responsabile.
Codice Rosso: l’assunzione di informazioni
Il Codice Rosso, ossia la legge n. 69/2019, attraverso alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’introduzione di altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, all’art. 2 prevede che il P.M, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, debba assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza a meno che non sussistano “imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.”
In seguito, la polizia giudiziaria dovrà procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine che gli verranno delegati dal PM e, sempre senza ritardo, dovrà mettere a disposizione di quest’ultimo la documentazione delle attività svolte.
Misure a tutela della vittima
Le misure previste dal codice penale per tutelare la vittima di atti di violenza domestica sono le seguenti.
Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento (art. 282 bis c.p – 282 ter). Queste norme contemplano l’allontanamento e il divieto di avvicinamento (mantenendo una certa distanza) rispetto alla casa familiare e ai luoghi che la persona offesa frequenta abitualmente come il posto di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti e di persone a questa legate da una relazione affettiva, a meno che non ci siano motivi legati al lavoro o ad esigenze abitative. In questi casi il giudice può imporre limitazioni, prescriverne le modalità di esecuzione e vietare al responsabile di comunicare con qualsiasi mezzo con tutti soggetti sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 384 c.p.p l’allontanamento dalla casa familiare può avvenire anche in via d’urgenza se sussistono “fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.”
Il giudice inoltre può ingiungere il pagamento di un assegno periodico in favore della persona offesa e della prole, se a causa delle misure suddette, rimangano prive di mezzi adeguati.
Ammonimento del questore
L’ammonimento del questore è una misura prevista e disciplinata dall’art. 3 del DL n. 93/2013, il quale dispone che: “Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato (in forma non anonima) un fatto che debba ritenersi riconducibile (ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale), nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.”
Il questore inoltre può chiedere al Prefetto la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi nei confronti del soggetto ammonito.
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